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Sentenze con tag: spese legali

Tribunale di Bologna, 9 Ottobre 2026, n. 2964/2024
Contraffazione di marchio e insussistenza del preuso per difetto di notorietà
Con l’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005) è stata riconosciuta tutela ai segni distintivi non...

Con l’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005) è stata riconosciuta tutela ai segni distintivi non titolati, prevedendo all’art. 2 c. 4, c.p.i., che sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato. Ai fini della configurabilità di un marchio di fatto tutelabile è necessaria la ricorrenza di due requisiti: l’uso effettivo e la notorietà. Quanto al primo requisito l’uso deve essere costante e continuativo, non avendo alcuna rilevanza un uso occasionale, sporadico e discontinuo. Per notorietà deve invece intendersi la conoscenza generalizzata del marchio non già presso la generalità dei cittadini, bensì presso gli utenti e i consumatori interessati. A seconda del bacino di utenti interessati dal marchio, l’art. 12, c. 1, c.p.i. distingue due tipi di notorietà: quella generale, idonea a privare di novità il marchio identico o simile registrato successivamente per prodotti identici o affini, costituendo quindi causa di nullità di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 25, lett. a), c.p.i.; quella locale, tale da consentire l’utilizzo del marchio solo localmente o comunque con modalità tali da non comportarne una notorietà generale che pur non invalidando il marchio successivo costituisce un diritto di preuso nei limiti della diffusione locale. Pertanto, la presenza di questi elementi di fatto, che compensano la mancata registrazione, conferisce al segno distintivo non titolato una posizione qualificata.

Deve considerarsi non raggiunta la prova richiesta per poter attribuire il diritto esclusivo di preuso della denominazione laddove il lasso di tempo intercorso tra la prima manifestazione dell’uso della denominazione da parte del presunto preutente ed il deposito della domanda di registrazione del marchio da parte del terzo registrante sia talmente esiguo da rendere inverosimile che l'uso abbia raggiunto una certa diffusione nel mercato di riferimento.

Carente la prova di una notorietà generale, neppure può ritenersi compiutamente dimostrata una anteriore notorietà locale, stante il limitato numero di prodotti che sarebbe stato diffuso prima della domanda di privativa avversaria, il lasso di tempo assai limitato, e il fatto che non risulti assodato che i prodotti commercializzati fossero contraddistinti dal marchio di cui si rivendica il preuso.

Ai fini del giudizio di contraffazione la comparazione va eseguita tra il segno legittimamente registrato e valido e il segno con domanda posteriore, questo in connessione ai prodotti “contrassegnati” dal presunto contraffattore. L’accoglimento della domanda di cui agli artt. 20, lett. a) e b), c.p.i. va limitato alle condotte successive alla domanda di registrazione del marchio e comunque non può essere esteso ai prodotti e ai servizi ritenuti dissimili e non identici/non affini.

Non possono essere liquidate quale danno emergente le attività prestate in relazione al contenzioso da soggetto che, rivestendo la qualifica di socio amministratore e legale rappresentante dell’attrice, era investito del compito di gestire la società (e l’inerente rischio d’impresa) in tutti i suoi aspetti, fra i quali l’eventuale contenzioso e i rapporti coi legali nominati, irrilevante il fatto che non sia stato previsto nei rapporti sociali interni uno specifico compenso per l’amministrazione.

Ai fini della liquidazione del danno emergente, le spese legali sub specie di fatture e note proforma dei difensori, relative al contenzioso cautelare, e alla fase di opposizione avanti l’UIBM devono ritenersi assorbite dalle relative liquidazioni, ormai irretrattabili, effettuate dall’UIBM e dal Tribunale. Queste riguardano e sono rivolte nei confronti della controparte, mentre le somme comunque pagate dal cliente al difensore riguardano i rapporti interni fra questi, cui la controparte è estranea. Riconoscere a titolo di danno emergente anche la sola differenza tra quanto liquidato e oggetto di condanna in sede di procedimento giudiziario e/o amministrativo e quanto pattuito tra cliente e difensore costituirebbe duplicazione o indebita estensione del provvedimento di liquidazione e condanna alle spese ex art. 91 e ss. c.p.c.

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12/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 2964/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 1439 –  2021
Tribunale di Torino, 5 Ottobre 2017
In tema di rimborso delle spese di giudizio ex art. 2476, co. 4, c.c.
Se gli attori non abbiano domandato il rimborso delle spese legali sostenute dalla società danneggiata ex art.  2476, co. 4,...

Se gli attori non abbiano domandato il rimborso delle spese legali sostenute dalla società danneggiata ex art.  2476, co. 4, c.c., nulla deve essere disposto al riguardo dal giudice adito, trattandosi di diritti lasciati alla disponibilità delle parti e rimanendo peraltro impregiudicato il suddetto diritto, da poter far valere in sede stragiudiziale o con azione autonoma.

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28/04/2022
Data sentenza: 05/10/2017
Registro : RG – 1494 –  2016
Tribunale di Milano, 26 Settembre 2019
Cessione di ramo di azienda e domanda di manleva per contenziosi promossi dai dipendenti afferenti il ramo di azienda ceduto
Deve essere rigettata la domanda, esperita dal cessionario di un ramo di azienda, di (i) accertamento del proprio diritto a...

Deve essere rigettata la domanda, esperita dal cessionario di un ramo di azienda, di (i) accertamento del proprio diritto a essere manlevato e tenuto indenne dal cedente, in forza di un contratto di cessione di ramo di azienda, per le spese legali relative a contenziosi giuslavoristici, e (ii) condanna del cedente a corrispondere al cessionario una somma a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto tutti i dipendenti afferenti il ramo di azienda ceduto che hanno presentato un ricorso presso il giudice di lavoro non hanno azionato alcuna pretesa fondata sul pregresso rapporto di lavoro con il cedente, precisando di aver rivolto le proprie domande solo al cedente, e di aver denunziato la lite al cessionario al solo scopo di consentirgli, ove avesse ritenuto, di intervenire, ai fini di opponibilità del giudicato e, pertanto, la decisione del cessionario di costituirsi e svolgere un ruolo attivo nei predetti giudizi e le spese legali che gliene sono derivate, rappresentano rispettivamente una scelta e un onere economico del quale il cedente non è contrattualmente tenuto a farsi carico secondo alcuna delle pattuizioni contrattuali, né tantomeno in base alle regole generali sulla garanzia ex vendito, bensì il frutto di autonome (quanto comprensibili) valutazioni il cui onere ricade interamente sul cessionario quale sostanziale interveniente ad adiuvandum in quei giudizi.

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12/04/2021
Data sentenza: 26/09/2019
Registro : RG – 58582 –  2018
Tribunale di Milano, 17 Maggio 2017
Anticipo delle spese legali e rimborso subordinato alla realizzazione di condizione sospensiva
La condizione è “meramente potestativa” quando dipende da una scelta arbitraria, tale da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo;...

La condizione è "meramente potestativa" quando dipende da una scelta arbitraria, tale da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo; è invece semplicemente "potestativa‟, e pertanto (altro…)

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17/07/2017
Data sentenza: 17/05/2017
Registro : RG – 16949 –  2014
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