Con l’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005) è stata riconosciuta tutela ai segni distintivi non titolati, prevedendo all’art. 2 c. 4, c.p.i., che sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato. Ai fini della configurabilità di un marchio di fatto tutelabile è necessaria la ricorrenza di due requisiti: l’uso effettivo e la notorietà. Quanto al primo requisito l’uso deve essere costante e continuativo, non avendo alcuna rilevanza un uso occasionale, sporadico e discontinuo. Per notorietà deve invece intendersi la conoscenza generalizzata del marchio non già presso la generalità dei cittadini, bensì presso gli utenti e i consumatori interessati. A seconda del bacino di utenti interessati dal marchio, l’art. 12, c. 1, c.p.i. distingue due tipi di notorietà: quella generale, idonea a privare di novità il marchio identico o simile registrato successivamente per prodotti identici o affini, costituendo quindi causa di nullità di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 25, lett. a), c.p.i.; quella locale, tale da consentire l’utilizzo del marchio solo localmente o comunque con modalità tali da non comportarne una notorietà generale che pur non invalidando il marchio successivo costituisce un diritto di preuso nei limiti della diffusione locale. Pertanto, la presenza di questi elementi di fatto, che compensano la mancata registrazione, conferisce al segno distintivo non titolato una posizione qualificata.
Deve considerarsi non raggiunta la prova richiesta per poter attribuire il diritto esclusivo di preuso della denominazione laddove il lasso di tempo intercorso tra la prima manifestazione dell’uso della denominazione da parte del presunto preutente ed il deposito della domanda di registrazione del marchio da parte del terzo registrante sia talmente esiguo da rendere inverosimile che l'uso abbia raggiunto una certa diffusione nel mercato di riferimento.
Carente la prova di una notorietà generale, neppure può ritenersi compiutamente dimostrata una anteriore notorietà locale, stante il limitato numero di prodotti che sarebbe stato diffuso prima della domanda di privativa avversaria, il lasso di tempo assai limitato, e il fatto che non risulti assodato che i prodotti commercializzati fossero contraddistinti dal marchio di cui si rivendica il preuso.
Ai fini del giudizio di contraffazione la comparazione va eseguita tra il segno legittimamente registrato e valido e il segno con domanda posteriore, questo in connessione ai prodotti “contrassegnati” dal presunto contraffattore. L’accoglimento della domanda di cui agli artt. 20, lett. a) e b), c.p.i. va limitato alle condotte successive alla domanda di registrazione del marchio e comunque non può essere esteso ai prodotti e ai servizi ritenuti dissimili e non identici/non affini.
Non possono essere liquidate quale danno emergente le attività prestate in relazione al contenzioso da soggetto che, rivestendo la qualifica di socio amministratore e legale rappresentante dell’attrice, era investito del compito di gestire la società (e l’inerente rischio d’impresa) in tutti i suoi aspetti, fra i quali l’eventuale contenzioso e i rapporti coi legali nominati, irrilevante il fatto che non sia stato previsto nei rapporti sociali interni uno specifico compenso per l’amministrazione.
Ai fini della liquidazione del danno emergente, le spese legali sub specie di fatture e note proforma dei difensori, relative al contenzioso cautelare, e alla fase di opposizione avanti l’UIBM devono ritenersi assorbite dalle relative liquidazioni, ormai irretrattabili, effettuate dall’UIBM e dal Tribunale. Queste riguardano e sono rivolte nei confronti della controparte, mentre le somme comunque pagate dal cliente al difensore riguardano i rapporti interni fra questi, cui la controparte è estranea. Riconoscere a titolo di danno emergente anche la sola differenza tra quanto liquidato e oggetto di condanna in sede di procedimento giudiziario e/o amministrativo e quanto pattuito tra cliente e difensore costituirebbe duplicazione o indebita estensione del provvedimento di liquidazione e condanna alle spese ex art. 91 e ss. c.p.c.
L’amministratore che disponga un pagamento a favore di un terzo che non sia creditore della società, in mancanza di qualsiasi causa debendi, e renda così possibile un indebito oggettivo, viene meno sia al dovere generale del neminem laedere sia all’obbligo di gestire i beni sociali nell’interesse della società, perché un simile pagamento si traduce in un arbitrario, e perciò illecito, atto di disposizione dei beni sociali assimilabile alla distrazione, che cagiona alla società amministrata un danno ingiusto pari almeno all’ammontare della somma indebitamente pagata, oltre accessori ed eventuali ulteriori danni da accertare in concreto.
Nell’azione di responsabilità fondata sull’assenza di un valido titolo giustificativo del pagamento disposto dall’amministratore [a favore di altra società da lui stesso amministrata], l’approvazione del pagamento della fattura da parte del consiglio di amministrazione è di per sé inidonea a provare l’effettiva debenza della somma, perché non vale a validare un eventuale pagamento indebito. Il contratto prodotto solo in corso di causa a giustificazione del pagamento, privo di data certa e sottoscritto dall’amministratore per conto di entrambe le società contraenti in situazione di conflitto di interessi, non depone per la genuinità del titolo, perché tali modalità di sottoscrizione non ne garantiscono la conoscenza agli altri soci e amministratori né una datazione certa nei confronti della società.
Quando il contratto invocato a giustificazione del pagamento prevede che le prestazioni siano documentate per iscritto [mediante la trasmissione giornaliera di dati in formato elettronico], la loro effettuazione deve essere provata per iscritto; è inammissibile la prova per testi che confligga con le risultanze contrattuali e con la documentazione prodotta dalla stessa parte che la deduce, mentre la documentazione di formazione unilaterale e priva di data certa è inidonea a dimostrare l’esecuzione delle prestazioni e non è opponibile alle controparti.
Il foro speciale previsto dall’art. 23 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle cause fra soci aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale. Esso è quindi inapplicabile all’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2476 c.c. contro l’amministratore, convenuto in tale qualità, anche quando egli rivesta altresì la qualità di socio, perché la controversia intercorre fra soci e amministratore.
Il principio secondo cui gli interessi sulle somme liquidate a titolo risarcitorio decorrono dalla data in cui il danno si è verificato è applicabile solo alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, perché ai sensi dell’art. 1219, 2° comma, c.c. il debitore del risarcimento è in mora dal giorno della consumazione dell’illecito. Se l’obbligazione risarcitoria deriva da inadempimento contrattuale [come quella dell’amministratore verso la società], gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da altro atto idoneo alla costituzione in mora del debitore, quale la diffida.
In difetto di domanda dei soci attori di rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 2476, quarto comma, c.c., il giudice non deve provvedere al riguardo, trattandosi di diritti lasciati alla disponibilità delle parti; resta impregiudicato il diritto al rimborso, che può essere fatto valere in sede stragiudiziale o con azione autonoma.
Deve essere rigettata la domanda, esperita dal cessionario di un ramo di azienda, di (i) accertamento del proprio diritto a essere manlevato e tenuto indenne dal cedente, in forza di un contratto di cessione di ramo di azienda, per le spese legali relative a contenziosi giuslavoristici, e (ii) condanna del cedente a corrispondere al cessionario una somma a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto tutti i dipendenti afferenti il ramo di azienda ceduto che hanno presentato un ricorso presso il giudice di lavoro non hanno azionato alcuna pretesa fondata sul pregresso rapporto di lavoro con il cedente, precisando di aver rivolto le proprie domande solo al cedente, e di aver denunziato la lite al cessionario al solo scopo di consentirgli, ove avesse ritenuto, di intervenire, ai fini di opponibilità del giudicato e, pertanto, la decisione del cessionario di costituirsi e svolgere un ruolo attivo nei predetti giudizi e le spese legali che gliene sono derivate, rappresentano rispettivamente una scelta e un onere economico del quale il cedente non è contrattualmente tenuto a farsi carico secondo alcuna delle pattuizioni contrattuali, né tantomeno in base alle regole generali sulla garanzia ex vendito, bensì il frutto di autonome (quanto comprensibili) valutazioni il cui onere ricade interamente sul cessionario quale sostanziale interveniente ad adiuvandum in quei giudizi.
La condizione è "meramente potestativa" quando dipende da una scelta arbitraria, tale da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo; è invece semplicemente "potestativa‟, e pertanto (altro…)