Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: successione nei rapporti obbligatori

Tribunale di Catanzaro, 24 Ottobre 2026, n. 2588/2026
Subentro dell’autorità regionale rifiuti nei rapporti delle comunità d’ambito e debiti verso il gestore
Le comunità d’ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani istituite dalla l.r. Calabria 14/2014, costituite mediante convenzione tra...

Le comunità d’ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani istituite dalla l.r. Calabria 14/2014, costituite mediante convenzione tra i comuni ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 267/2000, non sono centri autonomi di imputazione di situazioni giuridiche, perché operano attraverso un ufficio comune in luogo e per conto degli enti partecipanti, sulla base di un mandato collettivo con rappresentanza, sicché delle obbligazioni nascenti dai contratti di affidamento della gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti rispondono pro quota i comuni dell’ambito e non la comunità [corrispettivi per oltre 6,4 milioni di euro fatturati dal gestore degli impianti in forza del contratto stipulato dalla città metropolitana in nome e per conto dei comuni dell’ambito].

Il subentro dell’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria nei rapporti giuridici attivi e passivi delle comunità d’ambito, previsto dall’art. 17, comma 3, l.r. Calabria 10/2022, non comporta l’assunzione dei debiti verso i gestori degli impianti derivanti da contratti anteriori, perché la successione presuppone che il dante causa fosse titolare del rapporto e le comunità d’ambito non erano titolari passive di tali obbligazioni; nello stesso senso dispone la norma di interpretazione autentica dell’art. 1 l.r. Calabria 11/2025, nella quale il riferimento ai comuni «morosi» quali unici responsabili pro quota non trasforma in sussidiaria la responsabilità dei comuni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale di interpretazione autentica, perché essa si limita a esplicitare un significato già ricavabile, in continuità, dalla legislazione statale e regionale previgente e non realizza un’illegittima separazione tra la gestione delle funzioni trasferite e la gestione liquidatoria delle passività.

L’obiettiva incertezza del quadro normativo, oggetto anche di un intervento di interpretazione autentica sopravvenuto, giustifica la compensazione delle spese ed esclude la colpa grave richiesta per la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. di chi abbia agito in via monitoria.

Leggi tutto
12/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 2588/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Mario Rocco Vincenzo
Registro : RG – 603 –  2025
Tribunale di Venezia, 14 Novembre 2024, n. 4100/2024
Sopravvenienze attive e passive di società estinta
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir...

Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.

Leggi tutto
06/05/2025
Data sentenza: 14/11/2024
Numero: 4100/2024
Carica: Presidente
Giudice: Chiara Campagner
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 8371 –  2023
Tribunale di Palermo, 7 Dicembre 2022
Il fenomeno di tipo successorio conseguente alla cancellazione della società
L’iscrizione della cancellazione della società al registro delle imprese ha efficacia costitutiva e comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale...

L'iscrizione della cancellazione della società al registro delle imprese ha efficacia costitutiva e comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (i) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (ii) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. [Nel caso di specie, veniva accertata la proprietà del socio unico della società estinta di un immobile precedentemente intestato alla società medesima e non liquidato prima della cancellazione].

Leggi tutto
28/02/2024
Data sentenza: 07/12/2022
Registro : RG – 17133 –  2019
Tribunale di Catania, 26 Novembre 2020
Cancellazione d’ufficio della società ed effetti successori. Azioni del creditore sociale
L’estinzione della società configura un fenomeno di tipo successorio in ordine ai rapporti facenti capo alla stessa, tale per cui...

L’estinzione della società configura un fenomeno di tipo successorio in ordine ai rapporti facenti capo alla stessa, tale per cui i debiti sociali, non liquidati in tale sede o sopravvenuti, non si estinguono (in quanto ne deriverebbe un ingiustificato sacrificio del diritto del creditore sociale) ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione se, pendente societate, erano limitatamente responsabili o illimitatamente, nel caso contrario; si trasferiscono altresì ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore il cui mancato esperimento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato (Cass. civ., Sez. unite, n. 6071 del 2013).

Il fenomeno successorio si realizza anche in caso di cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ex art. 2490 c.c., co. VI, disposizione che rinvia espressamente agli effetti sanciti dalla norma generale sulla cancellazione della società di capitali di cui al 2495 c.c.

Quanto all’azione esercitata dal creditore nei confronti della società – e, di riflesso, sul socio beneficiario di una illecita distribuzione degli utili –, incombe sul creditore che agisce in giudizio l’onere di provare l’effettiva distribuzione dell’attivo e la riscossione di una quota di esso da parte del socio, trattandosi di elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato.

In relazione all’azione del creditore nei confronti del liquidatore, quest’ultimo, secondo l’orientamento maggioritario, risponde in via aquiliana (lesione del diritto di credito del terzo); talché, l'onere probatorio relativo alla sussistenza di tali elementi grava sul creditore. Peraltro, il liquidatore di una società estinta può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che si dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che è stata, invece, distribuita ai soci, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore stesso cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva.

Leggi tutto
21/11/2022
Data sentenza: 26/11/2020
Registro : RG – 5509 –  2019
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026, n. 8002/2017
Cancellazione di una società e successione dei rapporti attivi in favore dei soci
Se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, “pendente societate”, di riferire ai soci la titolarità dei...

Se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, "pendente societate", di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s’instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni si riferiscono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.

La richiesta di cancellazione di una società dal registro delle imprese non può valere quale atto di rinuncia, da parte della società, al diritto di pagamento del residuo prezzo della cessione aziendale; in tal caso è pertanto delineabile una successione del rapporto attivo a favore dei singoli soci.

Leggi tutto
16/09/2017
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 8002/2017
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ludovica Palmieri
Registro : RG – 28556 –  2015
logo