Integra contraffazione ai sensi dell’art. 20, primo comma, lett. b), c.p.i. l’uso, nel menù di un locale per contrassegnare un panino vegano, di un segno figurativo che riproduce il marchio concesso in licenza, dietro pagamento di royalties, ai soli operatori che aderiscono agli standard di certificazione dell’Associazione Vegetariana Italiana, divergendone solo per l’inserimento in un cerchio. Il rischio di confusione discende dall’ampia diffusione sul mercato di un marchio associato al rispetto di determinati standard qualitativi, perché il segno simile ingenera nel consumatore l’affidamento che la qualità dei prodotti sia stata previamente verificata dal soggetto accreditato a certificarne la conformità.
Il periculum in mora è ravvisabile nello svilimento del marchio, pregiudizio non adeguatamente ristorabile per equivalente. L’inibitoria può essere assistita da una penale commisurata all’entità delle royalties, con un termine per il ritiro del materiale contraffattorio, e la natura anticipatoria della misura impone la liquidazione delle spese secondo la soccombenza.
Il distributore del cedente di ramo di azienda che continui l'attività di commercializzazione di prodotti recanti il marchio aziendale in violazione del diritto riconosciuto in via esclusiva al cessionario titolare del marchio d’impresa ex art. 20 c.p.i. compie una contraffazione. La condotta non integra invece concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598 n. 1 e/o n. 3 c.c., ove non risulti che, nel periodo in cui si svolgeva l’attività contraffattiva, il cessionario del ramo di azienda non abbia iniziato la commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio, dovendosi ritenersi esclusa la possibilità di confusione con i prodotti e con l’attività della concorrente.
Lo svilimento e l’annacquamento del marchio rileveano anche sotto il profilo della correttezza professionale ex art. 2598, comma 3,c.c.. In particolare, il mancato impiego del marchio nelle comunicazioni pubblicitarie provoca ad esso un pregiudizio che (altro…)