L’impugnazione di delibera di assemblea di cooperativa deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 2377 c.c., applicabile in ragione del rinvio generale operato dall’art.2519 c.c. alle disposizioni in tema di società per azioni. Di contro, la disciplina delle società cooperative non opera alcun rinvio alla disposizione di cui all’art. 1137 c.c. con conseguente impossibilità di mutuare il termine di trenta giorni ivi fissato.