Ai fini della prova della qualifica di amministratore di fatto non è sufficiente la partecipazione ad alcune sedute del consiglio di amministrazione, circostanza di valenza probatoria non univoca: in assenza di ulteriori elementi che dimostrino un’ingerenza continuativa e sistematica nell’attività gestoria, con rilevanza esterna (quale la conduzione di trattative con clienti e fornitori), non può escludersi che la partecipazione sia avvenuta in rappresentanza del socio di maggioranza, al solo fine di esporre ragioni di interesse pubblico o fornire elementi conoscitivi agli amministratori di diritto, come per il sindaco del Comune socio di maggioranza di una s.p.a. di gestione di impianti turistici, dimessosi dal consiglio.
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore contro amministratori e sindaci obbligati in solido, la transazione stipulata con alcuni coobbligati e limitata espressamente alla loro quota produce effetti anche nei confronti dei condebitori non transigenti: qualora la somma versata sia inferiore alla quota ideale di debito del transigente, il debito residuo degli altri va ridotto in misura pari a tale quota ideale e non all’importo pagato. Occorre quindi determinare la quota ideale di ciascun condebitore, anche in via equitativa stante la laboriosità dei conteggi, e ridurre il debito complessivo della somma delle quote dei soggetti che hanno definito la propria posizione.
La perdita del capitale occultata con la capitalizzazione di costi correnti privi di giustificazione, e l’avvio di operazioni estranee all’oggetto sociale quando il patrimonio netto era già negativo, come la costruzione di una centrale a biomasse, fondano la responsabilità ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c.; in tale azione il danno da aggravamento del dissesto va imputato agli amministratori in carica negli esercizi in cui l’aggravamento si è prodotto, e l’eventuale riduzione del deficit registrata in un esercizio successivo si porta in deduzione dal debito di chi è responsabile delle perdite accumulate nei periodi precedenti.
A norma dell’art. 2393 c.c., applicabile anche alle s.r.l., compete esclusivamente all’assemblea dei soci il potere di deliberare sia il promovimento dell’azione sociale di responsabilità, sia la rinuncia all’esercizio di tale azione, sia la transazione. Pertanto, la rinuncia o la transazione effettuate dal nuovo amministratore senza la preventiva delibera assembleare è affetta non da mera inefficacia, secondo la disciplina dell’atto posto in essere dal rappresentante senza poteri, ovvero da mera annullabilità, in base alle regole sul difetto di capacità a contrarre, ma da nullità assoluta e insanabile, deducibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d’ufficio, atteso che detta delibera assembleare costituisce modo formale e inderogabile di espressione della volontà della società di cui non sono ammessi equipollenti.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione TARI da parte dell’amministratore, non può riconoscersi a titolo risarcitorio l’importo dovuto a titolo di tributo, posto che esso si sarebbe dovuto pagare anche ove la dichiarazione di detenzione fosse stata effettuata correttamente dal convenuto, costituendo danno unicamente l’importo delle sanzioni e degli interessi applicati, oltre agli accessori di notifica.
Tra i doveri di diligente gestione e conservazione del patrimonio sociale posti in capo agli amministratori a tutela della società, dei creditori e dei terzi rientra altresì il dovere di assolvere al pagamento degli obblighi fiscali e di gestione delle risorse finanziarie, in specie al fine di garantire la regolarità dei versamenti e non esporre l’ente a relative sanzioni, spese, interessi e aggi.
In tema di transazione pro quota intervenuta tra il creditore e uno o più dei debitori in solido, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento in capo al creditore, il residuo debito gravante sugli altri debitori solidalmente obbligati si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dai condebitori transigenti soltanto laddove costoro abbiano versato una somma pari o superiore alla loro quota ideale di debito. Qualora, per converso, i condebitori transigenti abbiamo pagato una somma inferiore alla quota loro facente idealmente capo, il debito residuo deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.
Per poter affermare l’esistenza del nesso causale tra condotta omissiva ed evento dannoso, occorre che l’attore offra la prova del fatto che, laddove la condotta doverosa fosse stata posta in essere, l’evento dannoso non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato con minore intensità lesiva.
In tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.
È infondata la domanda risarcitoria proposta dalla società che si fonda sulla prospettazione della responsabilità solidale di un individuo considerato amministratore di fatto o quale terzo concorrente ai sensi dell’art. 2043 c.c., qualora, a seguito dell’intervenuta transazione in corso di giudizio conclusa dalla società con gli altri convenuti coobbligati solidali membri del consiglio di amministrazione, la società non riduca nei confronti del convenuto coobbligato solidale rimasto estraneo alla transazione la pretesa risarcitoria in considerazione della porzione di debito già estinta dagli altri debitori in solido, né produca in giudizio il testo delle transazioni concluse con gli altri convenuti, rendendo impossibile l’accertamento in giudizio dell’esistenza e consistenza del danno residuo che è uno degli elementi costitutivi della responsabilità.
Ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto è necessario che il soggetto privo di formale investitura si sia ingerito nella gestione della società, compiendo atti tipici di esercizio della funzione gestoria o impartendo direttive che ne condizionino le scelte operative con sistematicità, continuità e completezza, non potendo la gestione di fatto esaurirsi in episodi sporadici ed occasionali.
È infondata la domanda risarcitoria svolta della società attrice nei confronti del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c. per aver indotto, in qualità di terzo, l’organo amministrativo della società a compiere una complessa operazione di compravendita di quote e sottoscrizione di azioni dell’aumento di capitale e, in ultima analisi, quale conferente in natura di assets senza i presidi di cui agli art. 2342 ss. c.c., ovvero di una relazione giurata di un perito nominato dal tribunale, escogitata a suo esclusivo vantaggio in danno della società, in assenza di specifica allegazione da parte della società attrice delle modalità con cui il convenuto avrebbe “indotto” l’organo amministrativo a compiere l’operazione illecita se con l’inganno o con la minaccia, né avendo la società attrice spiegato come l’inganno o la minaccia avrebbero potuto influenzare in misura determinante un esperto del settore, tanto da indurlo ad agire in danno della società.
È da ritenersi valida la notificazione eseguita nei confronti del convenuto avente la residenza anagrafica all’estero presso la sua dimora in Italia, ai sensi dell’art. 142, co. 1, c.p.c., interpretato in modo tale da privilegiare il collegamento più rilevante del destinatario con il luogo sito in Italia in base al principio di effettività della notificazione, non trovando applicazione diretta per i soggetti residenti all’estero l’ordine preferenziale dei luoghi di consegna stabilito dall’art. 139 c.p.c.
In tema di azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore, la domanda di accertamento della responsabilità dei soggetti convenuti deve intendersi tacitamente proposta, ancorché non espressamente formulata, in quanto istanza che si pone in rapporto di necessaria connessione con il petitum della condanna al risarcimento. (altro…)
Ai fini dell’accertamento della riduzione del capitale per perdite e della conseguente causa di scioglimento, la perdita va apprezzata sulla base di una situazione patrimoniale redatta secondo le regole e con i criteri di valutazione del bilancio d’esercizio. Non è quindi consentito rivalutare i beni iscritti all’attivo per far emergere plusvalori latenti idonei a ridurre o escludere la perdita, stante il divieto di modificare i criteri di valutazione da un esercizio all’altro (art. 2423-bis c.c.), salve le deroghe consentite in casi eccezionali, che attengono alla valutazione oggettiva dei beni e non possono consistere nell’esigenza di compensare le perdite emerse nella gestione; l’esposizione in bilancio di attività inesistenti non può pertanto essere compensata dalla mancata esposizione del maggior valore di attività esistenti.
Gli amministratori che proseguono l’attività d’impresa dopo il verificarsi della causa di scioglimento per perdita del capitale rispondono del danno, da liquidarsi in base alla differenza tra i netti patrimoniali alla data della causa di scioglimento e alla cessazione dell’attività, previa rettifica delle poste fittizie e detratte le componenti negative che si sarebbero comunque prodotte se la liquidazione fosse iniziata tempestivamente.
Anche dopo la riforma del 2003, che ha fatto venir meno il generale obbligo di vigilanza degli amministratori privi di deleghe, grava su questi ultimi l’obbligo di agire informati; ne rispondono quando non rilevino un’alterazione contabile manifesta [l’iscrizione all’attivo di premi su acquisti superiori al costo delle merci acquistate] e non adottino i provvedimenti conseguenti alla causa di scioglimento occultata, senza poter invocare le informazioni ricevute dagli amministratori operativi. Del pari, l’affidamento di incarichi di consulenza di rilevante importo, non oggetto di specifiche deleghe, deve essere valutato dal consiglio di amministrazione, sicché tutti i consiglieri rispondono dei pagamenti eseguiti per prestazioni mai ricevute, almeno dopo che i primi pagamenti siano emersi dalla contabilità.
La transazione con cui la società in bonis rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore non preclude al curatore l’esercizio dell’azione di responsabilità dei creditori sociali, perché i creditori sono terzi estranei alla transazione.
È improcedibile la domanda riconvenzionale di manleva proposta dall’ex amministratore nei confronti del fallimento sulla base di una transazione stipulata con la società in bonis, perché il credito derivante da un’obbligazione contratta dalla società prima del fallimento può essere accertato e soddisfatto, ai sensi dell’art. 52 l. fall., soltanto in sede concorsuale, nel procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 98 ss. l. fall.
Nell’azione di responsabilità esercitata cumulativamente dal curatore come azione sociale e come azione dei creditori sociali opera il termine di prescrizione più favorevole. Per l’azione dei creditori sociali, cui non si applica la sospensione dell’art. 2941, n. 7, c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente conoscibile all’esterno; quando essa sia stata occultata mediante l’esposizione in bilancio di attività inesistenti, rilevabile soltanto dagli organi sociali, e gli accertamenti tributari non siano stati resi pubblici, l’insufficienza patrimoniale si manifesta ai terzi soltanto con la presentazione della domanda di concordato preventivo.
L’art. 2399, lett. c), c.c. sancisce l’ineleggibilità o la decadenza del sindaco legato alla società da un rapporto di consulenza, senza comminare la nullità del contratto; la stipulazione di contratti di consulenza con un sindaco è di per sé inidonea, in mancanza di specifiche allegazioni, a cagionare un danno al patrimonio sociale.
Ai sensi dell’art. 1917 c.c., la polizza di responsabilità civile dei sindaci non copre i danni derivanti dal mancato rilievo di una causa di scioglimento emergente in modo inequivoco dal bilancio e dalla mancata adozione dei rimedi di legge, perché tale omissione integra una scelta volontaria connotata almeno da dolo eventuale. L’allegazione dell’inoperatività della polizza da parte dell’assicuratore costituisce mera difesa e non eccezione in senso proprio.
Nei debiti di valore il riconoscimento di interessi compensativi costituisce modalità di liquidazione del danno da ritardo ed è subordinato all’allegazione e alla prova, anche presuntiva, di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello coperto dalla rivalutazione monetaria.
La domanda di accertamento della responsabilità dell'amministratore verso la società (art. 2393 c.c.) introdotta dal Fallimento con l’atto di citazione può essere modificata in accertamento della responsabilità verso i creditori sociali (altro…)
La rinuncia alla procura (c.d. "dismissione del mandato"), così come la sua revoca, privano il procuratore della facoltà di compiere e ricevere atti soltanto se accompagnate dalla sostituzione con altro difensore, mentre, in difetto, consentono il perdurare di quelle funzioni di strumento e collegamento tra la parte difesa e gli altri soggetti del processo, che sono proprie del ministero del difensore. (altro…)
Non risponde del danno cagionato alla società in concorso con terzi l'amministratore che nel corso del giudizio dichiari di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione intercorsa tra la società e i terzi. (altro…)
Nelle S.r.l. la rinuncia e la transazione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori devono essere deliberate espressamente dalla maggioranza qualificata prevista per legge, non potendo queste ultime essere desunte (altro…)