Il term sheet che indica i possibili termini e condizioni di un’eventuale operazione [di investimento nel capitale di una società], dichiara di costituire soltanto la base per una trattativa di buona fede e attribuisce efficacia vincolante unicamente a specifiche clausole, quali riservatezza, esclusiva e obblighi informativi per la due diligence, si limita a regolare le tappe della futura negoziazione e a puntualizzare gli elementi sui quali le parti stanno convergendo, senza obbligarle a concludere l’operazione. Tale conclusione si impone tanto più quando le parti, assistite da consulenti, operino in un contesto di elevata professionalità e l’operazione abbia rilevante valore, perché l’intento di vincolarsi al closing avrebbe richiesto espressioni ben diverse, e quando il documento non contenga elementi essenziali dei futuri accordi, come il prezzo, e subordini l’operazione a condizioni.
Le trattative non raggiungono uno stadio idoneo a ingenerare il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto quando, alla scadenza fissata nel term sheet, non siano stati predisposti neppure in bozza i contratti definitivi, non siano stati reperiti gli impegni degli investitori necessari e non si siano avverate le condizioni sospensive alle quali l’operazione era subordinata; in tal caso l’interruzione delle trattative non integra responsabilità precontrattuale, tanto più se la parte che si ritira comunichi tempestivamente e con trasparenza le proprie nuove intenzioni.
La parte che abbia accolto la richiesta della controparte di essere liberata dal vincolo di esclusiva assunto nel term sheet non può dolersi delle interlocuzioni successivamente intercorse tra quest’ultima e un terzo.
Esclusa la responsabilità precontrattuale della parte che ha interrotto le trattative, viene meno anche la responsabilità del terzo per illecita interferenza nelle trattative altrui, perché in assenza della condotta illecita presupposta la condotta coadiuvante perde ogni connotato di illiceità.
La regola posta dall’art. 1337 c.c. ha valore di clausola generale, che trova applicazione oltre l’ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative. La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume quindi rilievo sia in caso di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, sia quando il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto.
La responsabilità per rottura ingiustificata delle trattative richiede che le trattative siano giunte a uno stadio idoneo a ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che siano state interrotte senza giustificato motivo dalla parte cui si addebita la responsabilità; e che, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei a escludere il suo ragionevole affidamento.
Il diritto degli eredi del socio di società di persone alla liquidazione della quota del de cuius, ai sensi degli artt. 2284 e 2289 c.c., è obbligazione della sola società, si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 2949 c.c. e il termine decorre dalla scadenza dei sei mesi dallo scioglimento del rapporto, quando la prestazione diviene esigibile. Il riconoscimento del debito con cui il socio superstite, per la società, si dichiari disponibile a procedere alla liquidazione conferma l’obbligazione esistente e interrompe la prescrizione, ma non fa sorgere un’obbligazione nuova e autonoma soggetta alla prescrizione decennale, tesi che, fondata su fatti mai dedotti in primo grado, è comunque inammissibile in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
Il riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., come la rinuncia alla prescrizione, deve provenire da un soggetto munito di poteri dispositivi sul diritto e manifestarsi in una dichiarazione univoca e consapevole, che escluda finalità diverse; può anche essere tacito e desumersi da comportamenti, compresi quelli tenuti nel corso di trattative, purché obiettivamente incompatibili con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Non hanno tale efficacia le comunicazioni scambiate tra gli avvocati delle parti, quando non sia provato un mandato che attribuisse al difensore del debitore il potere di disporre del diritto, né le comunicazioni del socio superstite relative alla gestione e agli oneri dell’immobile sociale in cui l’erede continua ad abitare, spiegabili con la volontà di tenerla informata e non univocamente con il riconoscimento del suo diritto alla liquidazione. La proposta di sciogliere la società e vendere l’immobile per liquidare la quota, inviata dal legale dopo il decorso del termine, non vale neppure come rinuncia alla prescrizione ai sensi dell’art. 2937 c.c.
Nell’ambito di un’istanza di conferma delle misure protettive, la valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell'art. 19 CCII si traduce essenzialmente nella determinazione se le misure protettive meritino conferma perché funzionali allo svolgimento di una trattativa seria, tenuto conto del possibile pregiudizio che esse possano cagionare alla posizione dei creditori. Ciò che si deve verificare è l'incapacità delle misure protettive di assicurare il buon esito delle trattative ovvero, in via alternativa, il fatto che esse appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (pur essendo questa alternativa il presupposto per la caducazione ai sensi dell'art. 19, co. 6, di misure protettive già efficaci, si può sostenere che essa debba ricorrere anche in sede di conferma ai sensi dell'art. 19, co. 4.). Perché possa il tribunale assumere una decisione di conferma delle misure protettive, esse devono essere strumentalmente idonee a salvaguardare trattative che siano effettivamente in corso, calate nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, "manifestamente implausibile", in considerazione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento presentato dalla impresa. Siffatto giudizio può essere attinto da elementi estrinseci dotati di una sufficiente sintomaticità di tale idoneità, quale, proprio, l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere e, sul piano interno della strategia di risanamento, la sua chiarezza, nonché la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni alla sua base; ancora, la prospettazione che la continuità, durante la fase della composizione, non eroda la cassa sottraendo le risorse, così da assicurare ai creditori che l'invocata 'stay' non vada a compromettere le loro aspettative di soddisfazione e, addirittura, ingenerando in alcuni creditori l'aspettativa di un minimo di soddisfazione che, invece, nella prospettiva liquidatoria risulterebbe precluso. A tal fine, un ruolo significativo va attribuito al parere che l'Esperto è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 19, co. 4, CCII.
In ordine ai limiti contrattuali della concorrenza, la disposizione contenuta nell’art. 2596 c.c. regola in modo espresso e specifico il patto di non concorrenza, disponendo che questo debba essere circoscritto, in via alternativa, a una determinata zona o a una determinata attività.
L’apposizione di una clausola di non concorrenza in un contratto (nel caso di specie, un contratto di associazione in partecipazione) richiede l’accertamento di una specifica e particolareggiata trattativa sul contenuto della clausola limitativa; trattativa che si esclude nel caso di contratti standard, composti da varie clausole predisposte unilateralmente e sottoscritte per adesione ex art. 1341 c.c.
Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341, comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio. Infatti, posto che l’art. 1341 c.c. non si limita a richiedere la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate, con la loro sottoscrizione indiscriminata non sarebbe garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Quale espressione del principio di libertà negoziale, l'oblato è libero - purché non siano sorti obblighi nel corso della trattativa - di non accettare una proposta contrattuale, pur precedente nel tempo ed economicamente più vantaggiosa rispetto a quella diversa finalmente preferita, anche in base a considerazioni prescindenti da valutazioni di carattere economico.
Per configurarsi la responsabilità precontrattuale non è sufficiente che tra le parti siano in corso trattative, occorre altresì: che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte senza giustificato motivo dalla parte cui si addebita la responsabilità; che, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Sono tutti elementi, questi, la cui verifica si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Una serie di meri appunti (ancorché in qualche passaggio molto articolati) riguardanti la cessione di un brevetto, in cui le parti si limitano ad esternare le loro intenzioni e si propongono di tradurle in successivi accordi, non costituisce contratto preliminare di trasferimento di diritti di brevetto, soprattutto qualora le parti (i) non abbiano qualificato come contratti preliminari o contratti definitivi le scritture in discorso e (ii) abbiano rinviato la definizione di numerosi elementi essenziali (a cominciare dal progetto/brevetto/know how/documentazione tecnica) ad un diverso e futuro contratto da stipularsi con rogito notarile, utilizzando frasi ed espressioni – redatte in un linguaggio non contrattuale ma discorsivo che certamente non si attaglia al valore economico e alla natura dell’affare – che confermano e fanno risaltare il carattere meramente propedeutico della documentazione.
In presenza di minute o puntuazioni contrattuali le parti conservano la libertà di recesso dalle trattative, libertà che trova un limite soltanto nella responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c.