Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: valore economico delle informazioni

Tribunale di Brescia, 24 Ottobre 2026, n. 2247/2025
Descrizione e termine dell’art. 669-sexies c.p.c.; documentazione gestionale come informazione segreta e storno di dipendenti con sottrazione di dati riservati
Il termine perentorio previsto dall’art. 669-sexies c.p.c. per la notificazione del decreto emesso inaudita altera parte è incompatibile con la...

Il termine perentorio previsto dall’art. 669-sexies c.p.c. per la notificazione del decreto emesso inaudita altera parte è incompatibile con la descrizione disciplinata dall’art. 129, quarto comma, c.p.i., la cui esecuzione deve precedere la conoscenza del provvedimento da parte del resistente e può richiedere un tempo apprezzabile per l’assistenza di uno o più esperti chiamati a rispondere a quesiti tecnici; la proroga del termine concessa dal giudice non rende perciò inutilizzabili i risultati della descrizione.

È evidente come l’intera documentazione gestionale dell’imprenditore abbia un valore economico in quanto segreto, come deriva in astratto dalla considerazione che conoscere la scontistica praticata ai singoli clienti, l’entità dei loro ordinativi medi, le condizioni di pagamento, gli sconti minimi e massimi offerti per ciascun articolo venduto, i margini di ricarico sui singoli articoli, le retribuzioni e i benefits offerti a dipendenti ed agenti, i business plans può consentire al soggetto economico che acquisisca tale massa di informazioni di attuare una strategia commerciale che gli consenta di sfruttare le conoscenze così acquisite per offrire ai potenziali clienti condizioni (anche di poco) migliorative rispetto a quelle della concorrente, e, al contempo, di stornare i dipendenti della concorrente offrendo loro condizioni (anche di poco) migliorative; costituendo, in estrema sintesi, un patrimonio di utilità per l’esercizio dell’attività aziendale.

Sono tutelate dagli artt. 98 e 99 c.p.i. le informazioni gestionali protette da password personali, da un gestionale che consente a ciascun utente l’accesso alla sola area di competenza, da locali ad accesso controllato e da patti di riservatezza con i dipendenti. Ne rispondono la società concorrente, che abbia orchestrato lo storno sistematico, nell’arco di pochi mesi, dei dipendenti della rete commerciale e acquisito sui propri sistemi migliaia di file sottratti, e in solido gli ex dipendenti che li abbiano materialmente copiati o trasmessi, mentre va respinta la domanda verso quelli dei quali non sia provato il concorso; in mancanza di ulteriori elementi, la concorrenza sleale resta assorbita nella violazione del segreto.

Il lucro cessante si calcola sul margine di contribuzione di primo livello delle minori vendite ai clienti comuni, pari a quelle realizzate dal concorrente anche tramite soggetti interposti, per il periodo dell’inibitoria e per l’esercizio successivo, in ragione dell’effetto di trascinamento dovuto alla fidelizzazione della clientela sviata; non si può usare il margine operativo lordo, gravato da costi fissi, né l’intera contrazione del fatturato, quando l’attore non abbia l’esclusiva e il mercato sia in calo, e la retroversione degli utili spetta solo se questi eccedano il lucro cessante. Oltre alle spese per accertare l’illecito e a quelle promozionali per contrastarlo non spetta il danno all’immagine o all’avviamento, già ristorato dal lucro cessante, in assenza di condotte denigratorie.

Le penali previste dall’art. 131, secondo comma, c.p.i. hanno natura sanzionatoria e deterrente e si cumulano con il risarcimento. Il giudice del merito può ridurre la misura fissata in sede cautelare quando ecceda in modo spropositato il vantaggio tratto da ciascuna violazione, commisurandola al valore medio delle vendite vietate, mentre la penale per ogni giorno di ritardo non si applica agli obblighi di non fare; della penale risponde la sola società quando non sia possibile individuare il concorso dei singoli dipendenti, e l’inibitoria definitiva e il ritiro dal commercio vanno negati quando il vantaggio illecito si sia esaurito.

Leggi tutto
30/09/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 2247/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro : RG – 7166 –  2018
Tribunale di Venezia, 24 Ottobre 2026
I requisiti richiesti per la tutela del know-how: novità, valore economico e segretezza
Ciò che va valutato ai fini della tutela industrialistica delle privative non titolate non è tanto e solo il contenuto...

Ciò che va valutato ai fini della tutela industrialistica delle privative non titolate non è tanto e solo il contenuto intrinseco strettamente tecnico delle informazioni in questione, quanto piuttosto il fatto che si tratti di informazioni che, nella loro precisa configurazione, non siano, in primo luogo, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, abbiano, in secondo luogo, un valore economico ed, infine, siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate.

Il requisito della “novità” associato ai segreti industriali non va inteso in senso assoluto, alla stregua di quanto prescritto per l’operatività della tutela brevettuale, ma nel senso che deve trattarsi di informazioni generalmente non facilmente accessibili o reperibili; ai fini di una siffatta valutazione non è, pertanto, necessario indagare la novità del singolo dato tecnico, contenuto nelle informazioni, rispetto al settore di riferimento, ma piuttosto la novità dell’insieme delle informazioni non facilmente accessibili, considerate nella loro unitarietà.

Il requisito del valore economico può dirsi, invece, sussistente qualora vi sia il possesso non di una singola informazione, frammentariamente considerata, ma di un insieme quantitativamente rilevante di informazioni, la cui formazione, proprio perché ha richiesto un notevole dispendio di tempo e risorse, ha conferito al competitor un indubbio vantaggio, in termini di tempo, di risorse umane ed economiche.

In relazione al requisito della segretezza, le informazioni segrete ex art. 98 c.p.i. non esauriscono l'ambito di tutela delle informazioni riservate in ambito industriale, in quanto anche un complesso di informazioni aziendali, non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale, perché privo dei requisiti prescritti ex lege, potrà comunque essere tutelato, attraverso la disciplina della concorrenza sleale, contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c., nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ove quest’ultime costituiscano un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati, capace sia di arricchire la conoscenza del concorrente sia capace di fornirgli un vantaggio in termini competitivi.

Leggi tutto
18/03/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 601 –  2025
Tribunale di Firenze, 26 Novembre 2022
Descrizione e segreti commerciali
Il criterio valutativo da seguire ai fini della decisione sulla conferma o revoca della descrizione disposta inaudita altera parte verte...

Il criterio valutativo da seguire ai fini della decisione sulla conferma o revoca della descrizione disposta inaudita altera parte verte unicamente sull’accertamento della sussistenza del fumus e del periculum. Il fumus boni iuris deve essere apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova e, soltanto in via indiretta e in misura attenuata, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela e, dunque, con riferimento alla verosimile fondatezza della domanda preannunciata.

Onde ricevere la tutela di cui agli artt. 98-99 c.p.i., le informazioni tecniche e commerciali devono rispondere cumulativamente ai requisiti:
a) della “segretezza”: deve, cioè, trattarsi di informazioni che, singolarmente, o nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore, ossia siano tali da non potere essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli, e la cui acquisizione da parte del concorrente richieda, perciò, sforzi o investimenti;
b) del “valore economico”, nel senso non già e non soltanto del possesso, da parte di esse, di un valore di mercato intrinseco, quanto piuttosto della derivazione, dal relativo utilizzo, di un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato;
c) della “secretazione”, necessario essendo che tali informazioni siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure - organizzative, tecniche e giuridiche - da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete e, in particolare, idonee a impedire la divulgazione delle stesse informazioni a terzi.

Chi invoca l’art. 98 c.p.i. ha l’onere, trattandosi di diritto non titolato, di allegare e provare la ricorrenza in concreto di tutti i presupposti richiesti dalla norma, nonché di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali invoca tutela, non potendosi accordare la tutela del c.p.i. in difetto di un’allegazione specifica dei dati che sarebbero oggetto di secretazione: ciò in quanto, in difetto di tale specifica individuazione, il convenuto non sarebbe posto nelle condizioni di svolgere le sue difese e il giudice non avrebbe la possibilità di valutare la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalle norme richiamate.

Le informazioni aziendali, i processi produttivi e le esperienze tecnico-industriali e commerciali, ove non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale come segreti industriali, possono comunque essere tutelate contro la relativa sottrazione e il relativo impiego in abuso del diritto alla concorrenza, purché:
- si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non secretati, superanti la capacità mnemonica ed esulanti dall’ordinario bagaglio esperienziale di un singolo individuo al punto da configurare una banca dati idonea a fornire un vantaggio competitivo al concorrente che ne acquisisca la disponibilità, nonché connotati dal carattere della riservatezza nell’ambito dell’attività aziendale in cui sono impiegate e, come tali, insuscettibili di divulgazione e di utilizzazione al di fuori del contesto aziendale, ancorché sprovviste dei summenzionati requisiti di protezione di cui all’art. 98 CPI;
- sia provato l’utilizzo, nell’esercizio di impresa in concorrenza, di mezzi non conformi al principio di correttezza professionale;
- tale condotta sia potenzialmente foriera di danni concorrenziali, potenziali o attuali.

Leggi tutto
17/11/2024
Data sentenza: 26/11/2022
Carica: Giudice Monocratico
Relatore: Linda Pattonelli
Registro : RG – 4945 –  2021
Tribunale di Venezia, 17 Marzo 2023
Sottrazione di informazioni asseritamente segrete per la produzione di una maschera da scherma tutelata come marchio di forma registrato
La parte che intenda tutelare una privativa non titolata in giudizio deve dare contezza e prova di tutti i suoi...

La parte che intenda tutelare una privativa non titolata in giudizio deve dare contezza e prova di tutti i suoi presupposti, così come previsti dall’art. 98 D.Lgs. n. 30/2005, ovvero che dette informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme e nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; che abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, dovendosi intendere per misure ragionevolmente adeguate quelle che impediscano che coloro che detengono le informazioni le portino a conoscenza di terzi o che impediscano ai terzi di accedervi direttamente.

I Tribunali di uno Stato membro, compresi i Tribunali dei marchi UE, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio UE o a una domanda di marchio UE anche in difetto di registrazione, le misure cautelari previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, cosicché la tutela cautelare può essere riconosciuta anche sulla scorta della mera domanda di registrazione, purché ne ricorrano i presupposti secondo disciplina comunitaria, tenuto conto che il difetto di registrazione, esclude soltanto che l’affermata privativa possa considerarsi sorretta da presunzione di validità, secondo il dettato dell’art. 127 comma 1 del citato Reg. UE n. 1001/2017.

Nella valutazione del carattere distintivo che la forma del prodotto deve avere o acquisire al fine di valere in sé come marchio, è bene chiarire la necessità di non incorrere in un equivoco, posto che il carattere distintivo della forma non deve differenziare il prodotto dagli altri, in una sorta di considerazione del carattere individuale proprio dei modelli, ma deve differenziarsi dal prodotto in modo idoneo a mandare un messaggio ulteriore rispetto alle qualità del prodotto medesimo, cosicché l’eventuale successo riscontrato sul mercato dal prodotto, idoneo di per sé ad attribuire alle sue fattezze valore individuale, può essere eventualmente valutato come causa efficiente dell’assunzione del carattere distintivo della forma medesima, forma cioè atta ad assumere il significato di marchio.

Leggi tutto
15/07/2024
Data sentenza: 17/03/2023
Registro : RG – 10041 –  2022
Tribunale di Bologna, 18 Maggio 2018
Sottrazione di informazioni riservate e concorrenza sleale con sviamento della clientela e storno dei contratti
Il Codice della Proprietà Industriale assicura tutela alle “esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali” , attribuendo ad esse natura di diritto...

Il Codice della Proprietà Industriale assicura tutela alle “esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali” , attribuendo ad esse natura di diritto di proprietà industriale non titolato (artt. 1, 2.4, 98 e 99 c.p.i.); tale previsione non esaurisce però gli strumenti di tutela del segreto, essendo comunque sempre applicabile, in via sussidiaria, la disciplina in materia di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., ricorrendone i presupposti. Lo stesso art. 99 c.p.i. nell’individuare il diritto del legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali a vietare ai terzi di acquisire, rivelare a terzi o utilizzare, in modo abusivo, le stesse, fa salva la disciplina della concorrenza sleale.

Nell'ambito del genus del segreto industriale si suole distinguere tra due species: quella del segreto tecnico e quella del segreto commerciale. Con la prima espressione si fa riferimento alle informazioni relative alle caratteristiche di un prodotto o di un processo industriale, suscettibili o meno di brevettazione, che, in quanto segrete, attribuiscono a chi le detiene un vantaggio concorrenziale; mentre, per segreto commerciale si indicano tutte quelle informazioni riservate concernenti l’organizzazione commerciale dell’impresa, i suoi rapporti con i fornitori e la clientela, le modalità di fissazione dei prezzi, ecc.

L’art. 98 c.p.i. riconosce tutela alle informazioni segrete, in primo luogo, a quelle notizie caratterizzate da segretezza nel senso che, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore. Si tratta di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli. In secondo luogo, occorre che le informazioni segrete presentino un valore economico, non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato. In terzo luogo, occorre che le informazioni siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti

Chi invoca l'art. 98 c.p.i. ha l’onere, trattandosi di diritto non titolato, di allegare e provare tutti i presupposti richiesti dalla norma ed inoltre di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali si chiede tutela.

In difetto di un’allegazione specifica dei dati che sarebbero oggetto di secretazione, non costituisce informazione riservata il listino prezzi, atteso che la segretezza non può avere ad oggetto meramente i tipi di prodotti e i relativi prezzi

Non costituisce informazione riservata l’elenco clienti, che altro non sia che l’insieme dei dati identificativi degli stessi. E' opinione unanime in giurisprudenza infatti che sono informazioni riservate quelle che recano non solo i dati identificativi dei clienti, ma nel contempo le ulteriori indicazioni, utili non solo al loro reperimento, ma piuttosto e soprattutto a determinare il profilo qualificante, in modo che dalla sua lettura sia possibile ricavare conseguenze utili e necessarie per l’esercizio dell’attività aziendale senza necessità di acquisire ulteriori informazioni.

Non rientra nel novero delle informazioni riservate la corrispondenza via mail relativa alle trattative commerciali degli ex dipendenti, quando ancora dipendenti della società asseritamente stornata. Tali documenti non costituiscono informazioni segrete, mancando i presupposti di cui alle lettere a), b) e c) di cui all’art. 98 c.p.i..

Ai fini della tutelabilità come informazione segreta ai sensi dell'art. 98 e ss. c.p.i. di un modello per il calcolo dei listini prezzi in relazione alla tipologia di cliente occorre provare che tale sistema fosse soggetto a sistemi di secretazione idonei ad impedire la divulgazione di tali informazioni a terzi. Strumenti attraverso cui ottenere tale risultato sono ad esempio password che limitino l’accesso ai dati, ovvero circolari interne, protocolli, ordini di servizio, o qualunque altra informativa generale rivolta a tutti i dipendenti, che connoti la segretezza delle informazioni.

Vale ad escludere la tutelabilità di codici di sicurezza come informazioni segrete ai sensi dell'art. 98 e ss. c.p.i. il fatto che essi siano stati divulgati ai clienti al momento dell’installazione degli impianti. Ciò comporta, infatti, che gli stessi non fossero più, una volta divulgati, nella disponibilità esclusiva della società che ne invoca la tutela e come tale si esclude la loro natura segreta.

L'art. 8 comma 2 D.M. 37/2008 considera proprietario dell’impianto d'allarme colui che ne commissiona l’installazione e quindi che lo ha acquistato. Se ne desume che la società installatrice non è legittimata a chiedere la tutela degli stessi codici in quanto non ne è il “legittimo detentore” (presupposto indefettibile richiesto dall’art. 98, comma 1 CPI). È pertanto destituita di fondamento la deduzione in ordine al fatto che la società installatrice goda di un diritto di proprietà su tali codici, e gli interventi di manutenzione/disinstallazione effettuati da società terze non hanno determinato nessuna sottrazione illegittima dei codici di accesso per potervi intervenire.

La produzione in giudizio dell’organigramma aziendale non costituisce divulgazione di un’informazione riservata, trattandosi di un mero estratto del documento nella disponibilità degli ex dipendenti.

L'acquisizione di nuova clientela, anche attraverso iniziative interessanti quella altrui, ove attuata con modalità e mezzi conformi a canoni di correttezza e lealtà professionale, rientra nel normale e legittimo svolgimento della libera attività concorrenziale.

In tema di atti di concorrenza sleale, per il perfezionamento dell'illecito è richiesta la prova dell'utilizzo di mezzi non conformi al principio di correttezza professionale e, segnatamente, per quella dell'ex dipendente, la concorrenza deve essere attuata con modalità illecite, come, ad esempio, il boicottaggio. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro. In particolare, in costanza di rapporto di lavoro, il dipendente è tenuto ad osservare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. Terminato il rapporto di lavoro, l'ex dipendente, ove non abbia sottoscritto un (valido) patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., può ben continuare ad esplicare, per conto proprio o di terzi, la propria attività, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel precedente rapporto di lavoro.

Non costituisce concorrenza sleale lo sfruttamento da parte dell'ex dipendente passato alle dipendenze di un'impresa concorrente, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e financo delle informazioni relative alla politica commerciale dell'impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate, e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela e imitazione delle iniziative imprenditoriali della medesima (Nel caso di specie, nell'escludere che vi fosse prova dell'impiego di sistemi o modalità illegittime nell'approccio con la clientela altrui e, soprattutto, del concreto utilizzo da parte degli ex dipendenti e degli ex agenti di quelle notizie e di quelle informazioni aziendali riservate, anziché del rispettivo patrimonio di conoscenze ed esperienze, maturato, legittimamente, durante i rapporti negoziali inter partes, il Giudice ha valorizzato la cronologia degli eventi ed in particolare il fatto che le dimissioni degli ex dipendenti e la costituzione della società concorrente fossero successive alle disdette, nonché la circostanza  che fosse la stessa cliente asseritamente sviata a contattare la società asseritamente stornante, e questo sulla base di fiducia che si era instaurata nel corso degli anni con l'ex dipendente).

Non può essere contestato alla società asseritamente stornante di aver concluso contratti di manutenzione con ex clienti della società attrice, atteso che rientra nelle regole di concorrenza (lecita) anche l’attività del neo imprenditore, ex dipendente, che per lanciarsi sul mercato offre prodotti e servizi diversi e aggiuntivi rispetto a quelli offerti dal concorrente.

La concorrenza parassitaria ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo e riguarda comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Ai fini probatori debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

Leggi tutto
17/06/2022
Data sentenza: 18/05/2018
Registro : RG – 5523 –  2016
Tribunale di Milano, 20 Marzo 2017
Indebita utilizzazione di informazioni commerciali riservate nell’ambito di un contratto di mandato assicurativo
Nel settore assicurativo, la cessazione del mandato di subagente comporta che il recedente non possa utilizzare in maniera sistematica –...

Nel settore assicurativo, la cessazione del mandato di subagente comporta che il recedente non possa utilizzare in maniera sistematica – al di là dunque di singoli rapporti di conoscenza diretta o di contatti già sussistenti anteriormente alla instaurazione del rapporto di mandato – la lista dei clienti intestatari di polizze con la (altro…)

Leggi tutto
25/04/2017
Data sentenza: 20/03/2017
Registro : RG – 74616 –  2011
logo