In ragione dell’assenza di contestazioni per effetto della contumacia della convenuta in un giudizio di contraffazione, le registrazioni di design azionate nel medesimo giudizio godono della presunzione di validità stabilita dall’art. 85 comma 1, Regolamento n. 6/2002.
Dal momento che la violazione di diritti di proprietà industriale e l’accertata commercializzazione dei prodotti in contraffazione è attività di per sé certamente produttiva di un danno alla titolare del design registrato, per la sua quantificazione in via equitativa è possibile ricorrere ad elementi comunque desumibili dalla documentazione in atti.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. ha carattere unitario e inscindibile poiché cumula le azioni disciplinate dagli artt. 2393 e 2394 c.c. in un’unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori, in modo tale che, venendo a mancare i presupposti dell’una, soccorrono i presupposti dell’altra. In caso di fallimento, pertanto, le diverse azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci di una società di capitali previste dal codice civile, pur rimanendo tra loro distinte, confluiscono nell’unica azione di responsabilità esercitabile da parte del curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., la quale implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne muta i presupposti.
L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale e si configura come un’azione risarcitoria volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte dolose o colpose degli amministratori poste in essere in violazione degli obblighi su di loro gravanti in forza della legge e delle previsioni dell’atto costitutivo, ovvero dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che quest'ultima ha soltanto l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sui sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. Il danno risarcibile è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente e, in difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto.
La mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo. Una correlazione tra le condotte dell’organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall’intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell’impresa così generalizzate da far pensare che, proprio in ragione di esse, l’intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque per quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell’insolvenza.
La figura dell’amministratore di fatto ricorre nelle ipotesi in cui un soggetto non formalmente investito della carica di amministratore si ingerisce nell’amministrazione, esercitando i poteri propri inerenti alla gestione della società. Tali funzioni gestorie esercitate in via di fatto debbono avere carattere sistematico e non esaurirsi nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e occasionale.
All’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere e, quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità. L’insindacabilità delle scelte di gestione dell’amministratore trova un limite anche nella presenza di una situazione di conflitto di interesse non manifestata.
Sussiste un conflitto di interessi quando gli interessi di cui sono portatori l'amministratore e la società sono in una relazione di incompatibilità, tale per cui il perseguimento dell'uno comporta il necessario sacrificio dell'altro. Ciò significa che al vantaggio conseguibile dall’amministratore in base all’operazione deve corrispondere, anche se non in modo necessariamente proporzionale, uno svantaggio della società, che può anche consistere in un mancato guadagno. Il comportamento dell’amministratore che agisce in conflitto di interessi deve ritenersi sindacabile sotto il profilo della violazione del generale dovere di correttezza cui egli è tenuto nel rapporto con la società.
Ai sensi degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c., gli amministratori, in caso di perdita di oltre un terzo del capitale, devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la sola ed eventuale riduzione del capitale e non anche la messa in liquidazione, a meno che la perdita non comporti la riduzione al disotto del capitale minimo. Nel caso in cui il minimo legale non sia stato intaccato, la riduzione non è obbligatoria, potendo la società decidere di portare a nuovo le perdite, ma sussiste comunque l’obbligo, per gli amministratori, di convocare l’assemblea senza indugio per l’adozione degli opportuni provvedimenti e di redigere una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore. In tal caso, la riduzione del capitale sociale ha funzione meramente dichiarativa, tendente a far coincidere l’entità del capitale nominale con quello effettivo, riconducendo il primo alla misura del secondo, se e in quanto questo sia realmente divenuto inferiore all’ammontare indicato nell’atto costitutivo.
Il corretto utilizzo del criterio equitativo della differenza dei netti patrimoniali, quando giustificato dalle circostanze concrete, presuppone l’assunzione di dati di riferimento omogenei; è pertanto esclusa la determinazione del danno risarcibile mediante il confronto tra una stima formulata secondo principi di continuità aziendale, quanto al termine iniziale di computo, e una stima elaborata secondo criteri fallimentari, e dunque su dati costitutivamente condizionati dall’attività degli organi della procedura. L’equivalenza tra deficit fallimentare e stato dei conti alla data di cessazione della condotta lesiva può trovare un’approssimativa giustificazione solo nelle ipotesi più semplici di immediata cessazione di ogni attività o di sostanziale inesistenza dell’attivo, nelle quali il deficit coincide con i crediti ammessi al passivo.
Nell’azione di responsabilità promossa dalla procedura concorsuale, la prova degli elementi posti a fondamento del confronto tra patrimoni netti grava sull’attore; ove questi pretenda di individuare il petitum risarcitorio con riferimento agli esiti della procedura, deve farsi carico della piena ostensione dell’attività svolta e degli elementi di conoscenza su cui ha fondato l’azione, per comprovare la stretta e immediata conseguenzialità tra i risultati finali della procedura e lo stato dei conti ereditato dalla gestione asseritamente scorretta, nel rispetto del principio di causalità che limita il risarcimento ai danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta lesiva. Sono a tal fine inidonee le dichiarazioni della stessa parte attrice e le stime effettuate in corso di procedura non sottoposte al contraddittorio.
L’allegazione dell’omessa adozione di una formale delibera di messa in liquidazione della società è di per sé inidonea, alla luce del confronto tra gli artt. 2485 e 2486 c.c., a sorreggere una pretesa risarcitoria commisurata alle perdite successivamente maturate, che presuppone il positivo accertamento di una condotta di gestione non meramente conservativa; il dato dell’omissione può valere tutt’al più come elemento presuntivo di una distinta condotta di non corretta gestione.
Le azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur se unitariamente esercitate dalla procedura, conservano la loro originaria identità giuridica e restano distinte sia nei presupposti di fatto sia nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili e il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
La prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), di natura extracontrattuale, decorre dal momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti, ossia al concorrere sia del concreto verificarsi dell’insufficienza sia della sua piena ed effettiva riconoscibilità da parte della generalità dei terzi secondo ordinaria diligenza. Tale riconoscibilità è esclusa [quando i bilanci e le relazioni semestrali approvati espongano ancora un patrimonio netto positivo e] quando l’evidenza del dissesto discenda da una ricostruzione di dati e fatti gestori conoscibili da amministratori, sindaci e revisori, ma non dai terzi estranei alla società.
La prescrizione dell’azione risarcitoria non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento; quando il danno lamentato consiste nelle perdite maturate progressivamente per effetto dell’indebita prosecuzione dell’attività d’impresa, il termine decorre in modo parimenti progressivo. L’insufficienza patrimoniale rilevante ai sensi dell’art. 2394 c.c. può quindi segnare il dies a quo solo per i danni maturati prima del suo verificarsi, mentre per i danni cagionati successivamente il termine decorre dal loro concreto manifestarsi.
Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, la prescrizione decorre dal momento in cui il pregiudizio si è prodotto nella sfera patrimoniale della società, restando irrilevante che il creditore non abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, perché si tratta di un impedimento di mero fatto. La procedura concorsuale che esercita l’azione sociale agisce come titolare dell’azione già spettante alla società e non può invocare l’ignoranza delle scritture contabili di questa; l’esigenza di tutela trova risposta nella sospensione del termine per tutta la durata dell’incarico degli amministratori prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c., norma tassativa insuscettibile di applicazione analogica ai sindaci, e nella sospensione prevista dall’art. 2941, n. 8, c.c., che presuppone l’allegazione e l’accertamento di una condotta propriamente dolosa in capo a ciascuno dei debitori.
L’applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per il fatto costituente reato (art. 2947, 3° comma, c.c.) richiede l’accertamento in fatto, e non la mera prospettazione in astratto, di una fattispecie che integri gli estremi del reato in tutti i suoi elementi costitutivi soggettivi e oggettivi, nei confronti di ciascuno dei convenuti singolarmente considerati, perché ciascuno dei coobbligati solidali risponde per il fatto proprio e le cause di sospensione della prescrizione non si estendono agli altri (art. 1310, 2° comma, c.c.).
Ai fini della decorrenza della prescrizione, la cessazione dell’amministratore dall’incarico non coincide necessariamente con l’iscrizione nel registro delle imprese, perché l’art. 2193 c.c., di carattere non costitutivo, riguarda soltanto chi è obbligato a richiedere l’iscrizione, ossia i nuovi organi sociali, mentre gli amministratori sostituiti avrebbero al più il diritto di chiederla. Nell’azione sociale di responsabilità la procedura non può inoltre eccepire la mancanza di data certa delle delibere iscritte nei libri sociali, rispetto ai quali non assume la posizione di terzo che le compete nell’azione ex art. 2394 c.c.
La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori (art. 2407, 2° comma, c.c.) è solidale sia nei rapporti con gli amministratori sia fra i sindaci, sicché l’azione può essere proposta contro uno solo o alcuni di essi senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, attesa l’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascun coobbligato. Il vincolo di litisconsorzio necessario, di carattere esclusivamente processuale (artt. 331 e 334 c.p.c.), sorge solo in sede di impugnazione della sentenza unitaria pronunciata nei confronti di amministratori e sindaci; resta fermo che l’accertamento della responsabilità gestoria degli amministratori è pregiudiziale rispetto a quello della responsabilità dei sindaci, con effetto di giudicato limitato ai soggetti evocati in giudizio.
L’aumento di capitale può essere eseguito mediante compensazione con crediti verso la società e, quando l’effettività dei crediti compensati non sia contestata, determina un reale miglioramento della situazione patrimoniale della società, liberata da un debito verso il socio sottoscrittore. Non è configurabile la simulazione del conferimento in forza di un accordo simulatorio concluso tra il conferente e l’amministratore della società, che, anche se delegato all’esecuzione della deliberazione di aumento, è privo del potere di rappresentare la società nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti.
È inammissibile la produzione, per la prima volta con la memoria conclusionale e a fini di prova, di sentenze penali pronunciate nei confronti di originari convenuti, effettuata senza formale istanza di rimessione in termini e relativa a documenti disponibili alla parte da epoca anteriore all’udienza di precisazione delle conclusioni, perché la rimessione in termini presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendersi come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa.
Il danno arrecato al patrimonio sociale dall'illecita continuazione dell'attività in modo eccedente la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio ex articolo 2486 del codice civile in presenza del capitale sociale interamente eroso può equitativamente essere determinato (altro…)
Seppure nell’ipotesi di lesioni di beni di proprietà industriale ed intellettuale in sede applicativa si faccia largo impiego della valutazione equitativa del danno di cui all’art. 1226 c.c., tale rimedio può essere correttamente esperito solo nell’ipotesi (altro…)
In tema di azione nei confronti di un amministratore per atti di mala gestio societaria, il curatore fallimentare che deduca, quale condotta illecita, il mancato accertamento della totale erosione del capitale sociale per perdite e la conseguente omissione degli adempimenti di cui all’art. 2485 c.c. deve allegare (e provare) che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali non conservative, deve individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, immediate e dirette, sul piano del depauperamento del patrimonio ne sarebbero derivate, al netto dei ricavi.
Anche se la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non è esclusa la predicabilità dell'illecito concorrenziale quando (altro…)