La riproduzione dell’immagine stilizzata di un personaggio celebre su carte da gioco destinate alla vendita, senza il consenso dell’avente diritto, viola il diritto all’immagine, perché non ricorre alcuna delle ipotesi dell’art. 97 l. n. 633/1941: il prodotto trae dal personaggio soltanto l’ispirazione e l’immagine per un bene destinato al gioco e alla ricreazione, con chiara connotazione commerciale, e l’impegno culturale e divulgativo dell’editore non prova una diversa e prevalente finalità didattica o culturale della singola iniziativa. Il danno può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto della notorietà del personaggio e delle concrete modalità di distribuzione del prodotto [nella specie, l’azione era stata promossa dagli eredi e la circolazione era stata limitata a poche centinaia di copie].
Non può essere accolta la domanda di manleva proposta dall’editore nei confronti dell’illustratore che gli abbia ceduto la proprietà e i diritti di utilizzazione delle illustrazioni raffiguranti il personaggio, quando la lesione del diritto all’immagine derivi dalla scelta dell’editore di riprodurre e distribuire le illustrazioni a fini di lucro.
Ai sensi dell’art. 292 c.p.c. l’atto di riassunzione del processo interrotto non va notificato al terzo chiamato in causa che non si sia costituito, anche se la contumacia non sia stata ancora dichiarata, perché la dichiarazione di contumacia non ha valore costitutivo, salvo che la riassunzione modifichi sostanzialmente la situazione processuale originaria.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno per l’illecita diffusione dell’immagine è interrotta dalla diffida, e non è decorsa quando l’autore dell’illecito detenga ancora in magazzino buona parte dei prodotti recanti l’immagine; la competenza per territorio sussiste anche nel luogo in cui la violazione si è realizzata attraverso la diffusione su internet.
L’art. 10 c.c. tutela il diritto all’immagine dalle esposizioni e pubblicazioni abusive, cioè avvenute fuori dei casi consentiti dalla legge, e la fonte primaria per individuare tali limiti è la l. n. 633/1941, che tutela il diritto all’immagine come diritto assoluto e richiede il consenso della persona interessata alla diffusione della propria immagine, salvi i casi dell’art. 97 e fermo in ogni caso il limite del rispetto dell’onore, del decoro e della reputazione della persona ritratta. La diffusione dell’immagine è quindi subordinata, in generale, al consenso della persona ritratta, e a maggior ragione il diritto all’immagine prevale quando la divulgazione sia fatta a scopo commerciale o pubblicitario.
L’equo premio in favore del dipendente-inventore si caratterizza per il suo carattere straordinario in una controprestazione avente natura indennitaria che si fonda sul presupposto che il datore di lavoro si sia giovato di un effetto competitivo rispetto ai propri concorrenti sul medesimo mercato, rispetto al quale il dipendente inventore può derivare una forma di partecipazione in relazione alla redditività apportata dall’invenzione stessa in favore dell’azienda. A tal riguardo deve confermarsi l’utilità del ricorso alla cd. formula tedesca, in base alla quale appare possibile giungere alla determinazione di un valore di tale indennità che rimane comunque caratterizzata dalla sua natura intrinsecamente equitativa.
Il primo fattore rilevante della formula tedesca è il valore dei brevetti di cui è causa, individuato nella somma dei margini di utile maturati e maturandi fino alla scadenza di essi.
Tale valore è desumibile dai ricavi conseguiti dai singoli brevetti (e cioè dai relativi prodotti), posto che seppure la liquidazione dell’equo premio debba svolgersi in via sostanzialmente equitativa, tuttavia non potrebbe prescindersi dall’identificare una base di partenza di valori per quanto possibile aderente alla reale estensione della commercializzazione svolta e di quella verosimilmente attendibile per il tempo di sfruttamento residuo per quei brevetti ancora in vigore. Per ciò che attiene al margine di utile conseguito (e conseguibile) su detti ricavi, in caso di mancanza di documentazione certa è possibile applicare la cd. 25% rule - regola empirica, dedotta dall’esperienza dei professionisti nel campo del licensing, che rileva che i tassi di royalty tenderebbero statisticamente a concentrarsi su valori collocati attorno al 25% dell’utile riferibile ai prodotti brevettati.
Il valore ottenuto deve essere corretto e ridotto applicando il cd. Fattore C (abbattimento a scaglione del valore più elevato) e il fattore R (dalla somma innanzi ottenuta deve essere corrisposta al dipendente inventore una percentuale compresa fra il 12,5% e il 33%, con la precisazione che un tasso del 20% viene considerato il valore normale).
Deve poi applicarsi il fattore P della formula tedesca, teso a ridurre la quota di valore dell’invenzione riconoscibile al dipendente sulla base dell’analisi delle tre componenti di cui il fattore stesso è formato e cioè: posizione del problema, cui viene attribuito un valore da 1 a 6, soluzione del problema, cui viene attribuito un valore da 1 a 6; mansioni svolte e posizione occupata nell’impresa dal dipendente inventore, cui viene attribuito un valore da 1 a 8.
Laddove non sia possibile calcolare gli utili (anche in maniera ipotetica) derivanti dallo sfruttamento di un brevetto non troverà applicazione la c.d. formula tedesca, bensì una valutazione equitativa che valorizzi gli effetti positivi in favore dell’azienda derivanti dallo sfruttamento di un’area di esclusiva nei confronti dei terzi garantita dalla mera titolarità del brevetto.
Il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da illecito non assolve in modo adeguato all'onere della prova posto a suo carico, limitandosi a dimostrare il solo carattere illecito della condotta altrui, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha agito, la quale si concreta nella prevedibilità che dal fatto sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose. Anche in ipotesi concorrenziali, ove si suole dire che il danno sarebbe “in re ipsa” e da valutare equitativamente ex art. 1226 c.c., la parte che invoca il risarcimento è comunque onerata di svolgere quelle deduzioni che possono conferire concretezza alla specifica pretesa di quantificazione, fornendo al giudice una base sulla quale esprimere la propria valutazione.