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Sentenze con tag: vicinanza della prova

Tribunale di Venezia, 25 Ottobre 2026, n. 15863/2026
Responsabilità dell’amministratore prestanome verso la liquidazione giudiziale per atti distrattivi e vicinanza della prova
L’amministratore di diritto che si presta ad assumere la carica al servizio degli interessi e della volontà di un amministratore...

L’amministratore di diritto che si presta ad assumere la carica al servizio degli interessi e della volontà di un amministratore di fatto, gestendo secondo gli ordini di quest’ultimo o lasciando a lui la gestione e la tenuta della contabilità sociale, viola i doveri di diligente gestione e risponde del danno cagionato dalle operazioni compiute su comando dell’amministratore di fatto, da questi lasciate compiere o comunque poste in essere senza adeguata giustificazione, e l’impossibilità di giustificarle per l’indisponibilità della documentazione sociale non costituisce ragione di esonero perché conferma la mancanza di diligenza gestoria [azione di responsabilità promossa dalla liquidazione giudiziale di una s.r.l. del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari nei confronti dell’ex amministratore unico per prelievi di cassa privi di giustificazione, pagamenti a soggetti senza rapporti commerciali con la società e pagamenti e acquisti di beni intestati a terzi ed estranei all’oggetto sociale, in assenza delle scritture contabili; prescrizione dell’azione sociale e condanna in base all’azione dei creditori sociali].

Nell’azione di responsabilità dei creditori sociali esercitata dalla procedura concorsuale, che ha natura extracontrattuale ed è gravata degli oneri probatori pieni, l’amministratore che avrebbe dovuto curare la tenuta delle scritture contabili e ammette di non averlo fatto non va esente, nel vuoto probatorio determinato dalla loro sparizione o mancata redazione, dall’onere di collaborare alla formazione della prova, essendo per la sua carica ben più vicino della procedura ai fatti da provare.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società in liquidazione giudiziale non è applicabile all’azione di responsabilità esercitata dalla procedura nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 255 CCII, con cui sono fatte valere in via unitaria le azioni previste dall’art. 2476, commi 3 e 6, c.c., perché tale azione, come quella regolata dall’art. 146 l. fall., ha contenuto unitario e inscindibile, e in ogni caso la clausola non opera rispetto all’azione dei creditori sociali, che sono terzi rispetto alla società.

Ai fini della decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali, il mero ritardo nel deposito di un bilancio non è idoneo a rendere oggettivamente conoscibile l’insufficienza del patrimonio sociale, in particolare quando i bilanci degli esercizi precedenti risultano depositati e presentano il capitale integro e la loro falsità, accertata in sede di verifica fiscale, non è stata portata a conoscenza dei creditori.

La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore di s.r.l. decorre dalla cessazione dalla carica, che coincide con la nomina del nuovo amministratore, e non dalla precedente cessione dell’intera partecipazione sociale, e la diffida stragiudiziale non vale a interromperla se non è provato il suo recapito al destinatario.

I prelievi di somme dalle casse sociali eseguiti dall’amministratore non possono essere giustificati come percezione del compenso per la carica, pur naturalmente onerosa, quando l’amministratore non allega né prova che un compenso sia stato deliberato a suo favore e non chiede al giudice di determinarlo.

Costituisce profilo di colpa dell’amministratore la carenza di competenza in materia di gestione societaria, perché è suo obbligo possedere una professionalità adeguata al compito e, in caso contrario, non assumere la carica.

Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore, gli addebiti per i quali non è neppure prospettato il danno conseguente, come la falsificazione dei bilanci o l’inosservanza degli obblighi conseguenti alla perdita del capitale, restano estranei all’oggetto del giudizio, che si limita ai fatti dispersivi idoneamente delineati.

L’eventuale corresponsabilità dell’amministratore di fatto concorre al risarcimento ma non esonera da responsabilità l’amministratore di diritto, perché in forza della solidarietà prevista dall’art. 2055 c.c. il creditore può rivolgersi liberamente al condebitore solidale che ritiene.

Il credito risarcitorio nei confronti dell’amministratore per le somme distratte è debito di valore, sicché sul capitale sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati anno per anno sulle somme via via rivalutate secondo gli indici Istat fino alla sentenza, e dalla sentenza gli interessi di legge sull’ammontare complessivo.

Nella liquidazione delle spese di lite si tiene conto della redazione di atti agevolmente consultabili mediante ricerca testuale.

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23/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 15863/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 19498 –  2025
Tribunale di Roma, 4 Maggio 2024
Importazione parallela di prodotti originali destinati a mercati extracomunitari e lesione dell’esclusiva sul marchio
L’introduzione nel territorio dell’Unione europea e la commercializzazione, senza il consenso del titolare del marchio, di prodotti originali contrassegnati dal...

L’introduzione nel territorio dell’Unione europea e la commercializzazione, senza il consenso del titolare del marchio, di prodotti originali contrassegnati dal marchio e destinati a mercati extracomunitari non beneficiano dell’esaurimento previsto dall’art. 5 c.p.i. e ledono il diritto di esclusiva riconosciuto al titolare dall’art. 20, comma 2, c.p.i. La condotta è illecita anche se non integra stricto sensu una contraffazione, perché i prodotti non divergono per essenza e provenienza da quelli commercializzati nell’Unione e non sussiste quindi un rischio di confusione o di associazione.

L’importazione parallela extracomunitaria non consentita dal titolare del marchio, seguita dalla commercializzazione dei prodotti così importati, integra anche la concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., quale atto contrario ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’azienda del titolare, in particolare quando i prodotti sono privi di caratteristiche prescritte dalla legislazione eurounitaria, quali la marcatura CE e l’indicazione del produttore, nonché del manuale in lingua italiana e della garanzia regionale.

In sede cautelare, la destinazione dei prodotti a mercati extracomunitari può essere desunta da presunzioni, quali il sistema di codici identificativi impressi dal titolare sui prodotti in funzione del mercato di destinazione, la corrispondenza tra i numeri d’ordine riportati sulle confezioni e quelli delle fatture di vendita del rivenditore, l’assenza della marcatura CE e dell’indicazione del produttore, la mancanza di istruzioni in lingua italiana e della garanzia regionale. In applicazione del principio di vicinanza della prova, spetta al rivenditore documentare la provenienza dei prodotti venduti, di agevole tracciabilità, per superare tali presunzioni, ed è irrilevante che gli acquisti di prova siano stati effettuati da soggetti diversi dal titolare del marchio.

L’attualità della condotta e il rischio di pregiudizio all’immagine del titolare, derivante dalla circolazione di prodotti privi delle caratteristiche necessarie per la vendita nell’Unione europea, integrano il periculum in mora e giustificano l’inibitoria, il sequestro, l’ordine di ritiro dal commercio e la fissazione di una penale ai sensi dell’art. 131, comma 2, c.p.i., ipotesi speciale della misura prevista dall’art. 614-bis c.p.c. La pubblicazione del provvedimento va invece differita all’eventuale giudizio di merito quando, mancando la prova di un’ampia diffusione degli illeciti, non risulti proporzionata alla condotta.

Le azioni a tutela dei diritti di proprietà industriale e quelle in materia di concorrenza sleale hanno natura e presupposti diversi e autonomi, le prime avendo carattere reale erga omnes e le seconde carattere personale. La medesima condotta può integrare entrambe le violazioni, senza alcun automatismo, sicché il titolare del diritto di proprietà industriale che denunci la contraffazione deve dedurre e provare anche una condotta di concorrenza sleale riconducibile all’art. 2598 c.c.

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22/10/2026
Data sentenza: 04/05/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Tommaso Martucci
Registro : RG – 7576 –  2024
Tribunale di Milano, 30 Aprile 2022
Evidenza
Effetti dell’accordo transattivo nei confronti degli altri amministratori convenuti in solido e onere di produzione da parte del creditore
In tema di società di capitali, la delibera assembleare con la quale è autorizzato il promovimento dell’azione sociale di responsabilità...

In tema di società di capitali, la delibera assembleare con la quale è autorizzato il promovimento dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. deve contenere l'individuazione degli elementi costitutivi dell'azione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

E’ onere del creditore che abbia concluso nel corso del giudizio una transazione che ha sciolto il vincolo di solidarietà con solo alcuni dei debitori in solido convenuti produrre in causa la transazione per dimostrare il quantum della sua residua obbligazione verso i debitori non transigenti; l’omessa produzione della transazione implica sul piano della prova la mancata dimostrazione del quantum della obbligazione risarcitoria su cui il Tribunale è chiamato a pronunciare la condanna: senza la produzione della transazione o in altro modo offrire la prova del suo contenuto non è dato al giudice determinare il quantum della obbligazione residua cui i convenuti devono essere condannati. Infatti, “ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’ accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.” (Cass SU 30174/2011).

Relativamente alle domande risarcitorie per responsabilità contrattuale, il criterio di riparto dell’onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell’obbligazione che si assume totalmente o parzialmente inadempiuta, la condotta, il danno ed il nesso causale tra la prima e il secondo; incombe, invece, al convenuto provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea [nel caso in esame, la Società attrice, aveva dunque l’onere - per provare il suo credito risarcitorio verso i convenuti coobbligati in solido rimasti in causa - di produrre in giudizio gli accordi transattivi intervenuti e ciò al fine di dimostrare il residuo danno oggetto del petitum; omettendo la produzione delle transazioni l’attrice è venuta meno all’onere di fornire elementi a sua disposizione e necessari per provare il quantum del residuo danno nel suo preciso ammontare. Né può presumersi che i co debitori transigenti abbiano transatto per un importo non superiore alla loro quota di responsabilità, potendosi apprezzare tale elemento solo in concreto alla luce del contenuto della transazione in relazione all’apporto causale della condotta di ciascun transigente].

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21/06/2023
Data sentenza: 30/04/2022
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 27505 –  2019
Tribunale di Milano, 25 Febbraio 2015
Data sentenza: 25/02/2015
Registro : RG – 10965 –  2012
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