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Sentenze con tag: violazione di marchio

Tribunale di Bologna, 22 Ottobre 2026, n. 1604/2025
L’illegittimo utilizzo del cognome Lamborgini e l’ipotesi dell’ambush marketing
Non è conforme alla correttezza professionale l’inserimento, nella denominazione sociale, del proprio nome, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso...

Non è conforme alla correttezza professionale l'inserimento, nella denominazione sociale, del proprio nome, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, che non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti a ai servizi offerti, la cui ravvisabilità non può consistere nella sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.

In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c. consiste in un continuo e sistematico operare sull eorme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all'ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola inizativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.

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28/02/2026
Data sentenza: 22/10/2026
Numero: 1604/2025
Carica: Presidente
Giudice: Antonio Costanzo
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 21409 –  2019
Corte d'appello di Milano, 28 Aprile 2021
Esercizio del diritto di recesso e uso non lesivo del marchio da parte dell’ex concessionario
L’eliminazione, da parte del Regolamento (UE) 461/2010, di un obbligo di specifico preavviso per l’esercizio del diritto di recesso comporta...

L’eliminazione, da parte del Regolamento (UE) 461/2010, di un obbligo di specifico preavviso per l’esercizio del diritto di recesso comporta che ove sia stato previsto contrattualmente un termine di 12 mesi per l’esercizio di tale diritto, detto termine sia coerente con la normativa comunitaria, non ravvisandosi profili di manifesta incongruità su un piano generale.

Il diritto di recesso contrattualmente previsto non si configura come abusivo laddove le circostanze oggettive nell’ambito delle quali è esercitato e il comportamento tenuto dalla parte nell’esercizio del proprio diritto non presentano profili di illogicità e non dimostrano un fine diverso da quello per cui il diritto di recesso è stato previsto.

Non sussiste un’effettiva valenza lesiva dell’uso del marchio da parte dell’ex concessionario laddove tale uso su fatture sia dovuto a semplici sviste incorse in pochi casi e per mera distrazione/negligenza del personale addetto. Inoltre, la circostanza che le fatture non sono destinate a circolare, ma rimangono nell’ambito della cerchia dei destinatari, presenta un’intrinseca inidoneità decettiva verso il pubblico generalizzato dei consumatori e dunque un’intrinseca inidoneità lesiva verso il titolare del marchio.

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07/11/2021
Data sentenza: 28/04/2021
Registro : RG – 73 –  2020
Tribunale di Milano, 14 Febbraio 2015
Evidenza
Violazione di marchio, abuso di diritto e pratiche commerciali scorrette nel commercio elettronico
Nell’ambito del commercio elettronico, se l’annuncio di un terzo adombra l’esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il...

Nell’ambito del commercio elettronico, se l’annuncio di un terzo adombra l’esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare di un marchio, si dovrà concludere che sussiste una violazione della (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 14/02/2015
Registro : RG – 78375 –  2014
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