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Sentenze con tag: violazione patto di non concorrenza

Tribunale di Milano, 11 Agosto 2024
Violazione dell’accordo di riservatezza e del patto di non concorrenza; concorrenza sleale e contraffazione
Ciò che usualmente differenzia la disciplina codicistica dettata dagli artt. 98 e 99 cpi dalla tutela contrattuale rinvenibile negli accordi...

Ciò che usualmente differenzia la disciplina codicistica dettata dagli artt. 98 e 99 cpi dalla tutela contrattuale rinvenibile negli accordi di riservatezza sta nel fatto che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, le parti possono decidere, sulla base del loro stesso accordo, di riconoscere tutela ad informazioni riservate anche qualora le stesse non soddisfino i requisiti del valore economico e delle adeguate misure di sicurezza previsti dall’art. 98 cpi, senza che ciò possa significare che con quel tipo di accordi possa accordarsi tutela anche ad informazioni prive di qualsiasi carattere confidenziale. Oggetto di tutela negoziale sono esclusivamente le informazioni riguardanti i mercati rilevanti e le attività delle parti diverse dalle notizie e dai dati di cui le parti avevano conoscenza prima della “disclosure” e dalle informazioni pubblicamente disponibili riguardo ai prodotti e al relativo mercato.

La libertà di concorrenza implica anche la libertà di imitare le imprese concorrenti ponendosi sulle loro orme e ad esser vietato è solo il rischio di confusione oppure, a determinate condizioni da intendere in modo necessariamente restrittivo, lo sfruttamento “indebito” della rinomanza e notorietà altrui (ad es. art. 20, comma 1, lett. c) e art. 4, comma 1, lett. g), d.lgs. 145/2007), mentre spetta all’impresa che si propone di guadagnare un vantaggio competitivo differenziarsi e cercare soluzioni originali, meno facilmente imitabili e meglio rispondenti ai bisogni dei consumatori di quelle che riguardano il confezionamento dei prodotti.
I marchi il cui nucleo essenziale è costituito da un vocabolo di largo uso nel mercato e sono un’indicazione meramente descrittiva delle caratteristiche dei prodotti da essi contraddistinti, dovrebbero essere ricondotti nella categoria dei “marchi deboli”. Dalla qualificazione come marchi deboli discende che lievi variazioni od integrazioni dei segni sono in principio sufficienti ad escludere un rischio di confusione per i consumatori e, quindi, la contraffazione, consentendo la coesistenza di segni simili.
Non può escludersi, in termini assoluti, che una modificazione del marchio debole possa risultare, in concreto, tanto marginale da non elidere il rischio confusorio.

La caratteristica di rinomanza del marchio appartiene al segno conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia analogamente affermata anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Nell’esaminare tale requisito il giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo. La protezione del marchio che gode di rinomanza non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, ma è sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa.

La concorrenza sleale parassitaria postula la sistematica ripresa delle iniziative altrui e richiede, quindi, che l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. La concorrenza sleale parassitaria si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

La ricerca attiva di personale qualificato tra le risorse umane delle imprese concorrenti sulla base di offerte di lavoro migliorative che non sia accompagnata da comunicazioni denigratorie e screditanti non può in principio configurarsi alla stregua di un’azione illecita e che il passaggio di dipendenti, anche in numero significativo, da un’impresa ad un’altra rientra nella grande maggioranza nei casi in un quadro fisiologico di mobilità dei fattori della produzione (mobilità a sua volta determinata dalla capacità delle imprese di definire strategie e politiche in grado di attrarre le risorse chiave necessarie per conservare e accrescere il loro potere di mercato) che costituisce un elemento indispensabile per il buon funzionamento di un mercato concorrenziale. Si aggiunga altresì che la perdita di risorse chiave e il passaggio di una risorsa ad un’impresa rivale trova nella maggior parte dei casi una spiegazione plausibile ed economicamente razionale (alternativa al sospetto di manovre illecite dei concorrenti) nella incapacità di un’organizzazione di trattenere, valorizzandole adeguatamente attraverso un appropriato disegno degli incentivi, le persone (con il bagaglio di competenze) di cui ha bisogno.

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23/05/2026
Data sentenza: 11/08/2024
Carica: Presidente
Giudice: Elisa Fazzini
Relatore: Edmondo Tota
Registro : RG – 30539 –  2024
Tribunale di Venezia, 30 Maggio 2026, n. 3175/2024
Patto di non concorrenza: limiti interpretativi
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances  deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al...

Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances  deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al diverso danno derivante dalla diversa condotta di attività di vendita di veicoli quale a seguito dell’acquisto di azienda si sarebbe sviluppata, quindi dalla violazione letterale del divieto di vendere.

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22/09/2025
Data sentenza: 30/05/2026
Numero: 3175/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 465 –  2022
Corte d'appello di Venezia, 29 Giugno 2022
Violazione della clausola di non concorrenza contenuta nel contratto di cessione di quote
La costituzione, pochi mesi dopo la cessione delle quote di una società, di una nuova società concorrente con la predetta,...

La costituzione, pochi mesi dopo la cessione delle quote di una società, di una nuova società concorrente con la predetta, costituisce violazione del patto di non concorrenza, a nulla rilevando che il socio cedente si sia servito di una società fiduciaria. Lo schermo offerto dalla fiduciaria non solo non esonera il cedente dal rispetto dell’impegno assunto, ma dimostra la piena consapevolezza di violare il patto di non concorrenza. È irrilevante accertare se il cedente abbia esercitato funzioni gestorie, poiché l’avere costituito la società, operante in concorrenza con quella di cui aveva ceduto le quote, già integra l’inadempimento dell’obbligazione negoziale. Non può dubitarsi che la società costituita in concorrenza sia indirettamente controllata dal cedente qualora questi detenga il 50% del capitale sociale. Non è dunque la mera partecipazione sociale a comportare la violazione del patto di non concorrenza, ma l’avere dato vita ad un’impresa concorrente con quella di cui le quote erano state cedute, malgrado l’impegno assunto di astenersi da ogni iniziativa in tal senso.

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28/06/2023
Data sentenza: 29/06/2022
Registro : RI – 394 –  2021
Tribunale di Milano, 10 Gennaio 2022
La violazione del patto di non concorrenza
Costituiscono violazione del patto di non concorrenza: i) la partecipazione, anche in forma riservata, alla gestione dell’impresa concorrente; ii) l’utilizzazione...

Costituiscono violazione del patto di non concorrenza: i) la partecipazione, anche in forma riservata, alla gestione dell'impresa concorrente; ii) l'utilizzazione del database dei clienti; iii) l'assunzione di numerosi dipendenti dell'impresa concorrente. Tutte queste attività sono rilevanti nel caso di attività svolta nello stesso campo dell'impresa concorrente.

La funzione della penale per la violazione del patto di non concorrenza è quella di indicare preventivamente l'ammontare presumibile del danno. Perciò può essere riqualificata dal giudice in base al danno effettivamente subìto per la violazione del patto, in modo da evitare un indebito arricchimento del creditore.

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06/11/2022
Data sentenza: 10/01/2022
Registro : RG – 26753 –  2017
Tribunale di Milano, 17 Giugno 2021
Violazione di patto di non concorrenza e tutela cautelare
Sussiste un rapporto di concorrenza tra due imprese che operino nel medesimo settore, anche se le stesse si collocano a...

Sussiste un rapporto di concorrenza tra due imprese che operino nel medesimo settore, anche se le stesse si collocano a livelli diversi della produzione interagendo la prima con una clientela composta di imprenditori e la seconda con i consumatori finali. Possono trovarsi in situazione di concorrenza anche imprese i cui prodotti e servizi concernono la stessa categoria di consumatori ma che operano in una diversa fase della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di un determinato bene.

A fronte dell’inadempimento dordini inibitori (quale quello di non svolgere attività in concorrenza) solo una misura di “coercizione indiretta” come quella introdotta dall'art 614 bis cpc offre una tutela effettiva al creditore, che si vede riconoscere una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva. I parametri di riferimento che il giudice deve utilizzare  per la determinazione della somma di cui al primo comma della norma citata sono: il valore della controversia, la natura della prestazione , il danno quantificato o prevedibile e ogni altra circostanza utile. 

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03/10/2021
Data sentenza: 17/06/2021
Registro : RG – 22475 –  2021
Tribunale di Milano, 6 Agosto 2020
Evidenza
Dimissioni rassegnate dall’amministratore su richiesta della società e conseguenti alla violazione del patto contrattuale di non concorrenza
Le dimissioni rassegnate dall’amministratore al fine di evitare la revoca per giusta causa conseguente alla risoluzione del contratto di prestazione...

Le dimissioni rassegnate dall'amministratore al fine di evitare la revoca per giusta causa conseguente alla risoluzione del contratto di prestazione di servizi che lo legava alla società a fronte dell'inosservanza del patto di non concorrenza, sono un motivo di cessazione dalla carica riconducibile alla sua sfera giuridica e come tali non danno diritto ad alcun indennizzo contrattuale né al risarcimento del danno. (altro…)

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23/04/2021
Data sentenza: 06/08/2020
Registro : RG – 67627 –  2016
Tribunale di Milano, 6 Aprile 2018
Patto di non concorrenza
Le condotte di ‘contatto o sviamento’ di clienti richiedono un’attività concorrenziale e quindi imprenditoriale in proprio con acquisizione della clientela...

Le condotte di ‘contatto o sviamento’ di clienti richiedono un’attività concorrenziale e quindi imprenditoriale in proprio con acquisizione della clientela e, pertanto, non possono essere integrate nello svolgimento di attività di lavoratore dipendente. (altro…)

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09/01/2019
Data sentenza: 06/04/2018
Registro : RG – 23193 –  2016
Tribunale di Torino, 6 Giugno 2017, n. 2956/2017
Violazione indiretta di contratto di affiliazione commerciale
E’ inadempiente la parte di un contratto di affiliazione commerciale che non provveda al pagamento delle royalties a seguito della...

E' inadempiente la parte di un contratto di affiliazione commerciale che non provveda al pagamento delle royalties a seguito della comunicazione di recesso, dichiarata inefficace. E' inadempiente all'obbligo di non concorrenza indiretta di un contratto di affiliazione commerciale la parte che - sia prima che dopo l’emissione di un'ordinanza cautelare che inibisca tale attività - abbia frequentato un'attività commerciale che fornisca servizi in concorrenza con l'ex affiliante, assumendo la funzione di titolare o socio di fatto della stessa o comunque svolgendovi attività lavorativa in collaborazione con il personale.

Va respinta la domanda diretta ad accertare un concorso negli inadempimenti contrattuali dell'ex affiliato da parte delle società presso cui l'ex affiliato svolge, di fatto, le proprie attività in concorrenza quando non sia stato provato l’elemento soggettivo ex art. 2043 c.c., non avendo dimostrato che tali società conoscessero specificamente le clausole contrattuali (nella specie, relative all’obbligo di pagamento delle royalties e agli obblighi di non concorrenza) del contratto di affiliazione commerciale.

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31/07/2017
Data sentenza: 06/06/2017
Numero: 2956/2017
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Silvia Vitrò
Registro : RG – 29151 –  2014
Tribunale di Milano, 1 Dicembre 2015
Violazione del patto di non concorrenza con una società poi in liquidazione
Per controversie in materia di concorrenza sleale c.d. pura o di violazione di patto di non concorrenza, che non abbiano...

Per controversie in materia di concorrenza sleale c.d. pura o di violazione di patto di non concorrenza, che non abbiano profili interferenti con diritti della proprietà industriale, è competente il Tribunale in composizione (altro…)

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09/02/2017
Data sentenza: 01/12/2015
Registro : RG – 53076 –  2012
Tribunale di Bologna, 22 Agosto 2016
Patto di non concorrenza esteso all’esercizio dell’attività in qualità di lavoratore dipendente
La clausola di un patto di non concorrenza, che estende il divieto anche all’ipotesi di esercizio dell’attività economica in qualità...

La clausola di un patto di non concorrenza, che estende il divieto anche all'ipotesi di esercizio dell'attività economica in qualità di lavoratore dipendente, non è da ritenersi violata qualora il dipendente intervenga in aspetti tecnici o riguardanti (altro…)

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03/02/2017
Data sentenza: 22/08/2016
Registro : RG – 7247 –  2013
Tribunale di Milano, 13 Maggio 2016
Tutela cautelare per la violazione di un patto di non concorrenza: valutazioni sull’esistenza del periculum in mora
Nell’ipotesi in cui il debitore di obbligazione pecuniaria contesti l’entità della somma dovuta e domandi la concessione di un sequestro...

Nell'ipotesi in cui il debitore di obbligazione pecuniaria contesti l'entità della somma dovuta e domandi la concessione di un sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c., il presupposto del periculum in mora non può dirsi integrato dalla mera possibilità che la somma versata sia dispersa dal creditore, ove quest'ultimo disponga di un patrimonio immobiliare comunque idoneo a garantire eventuali diritti di ripetizione della parte debitrice.

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19/10/2016
Data sentenza: 13/05/2016
Registro : RG – 20773 –  2016
Tribunale di Milano, 16 Aprile 2015
Violazione di patto di non concorrenza dell’ex socio e criteri di quantificazione del danno.
Nell’ambito di un patto di non concorrenza a carico dell’ex-socio cedente e a favore del cessionario, incluso in un contratto...

Nell’ambito di un patto di non concorrenza a carico dell'ex-socio cedente e a favore del cessionario, incluso in un contratto di cessione di quote di una società di capitali, la finalità di proteggere il valore aziendale (altro…)

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21/03/2016
Data sentenza: 16/04/2015
Registro : RG – 51598 –  2011
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