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Tribunale di Torino, 4 Luglio 2025, n. 3254/2025

Responsabilità del liquidatore verso il creditore pretermesso e prova incidentale del credito di lavoro

Tribunale di Torino, 4 Luglio 2025, n. 3254/2025
Responsabilità del liquidatore verso il creditore pretermesso e prova incidentale del credito di lavoro

Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 2495 c.c. dal creditore rimasto insoddisfatto dopo la cancellazione della società, l’esistenza del credito verso la società [da differenze retributive di lavoro dipendente] può essere accertata in via incidentale, quale primo presupposto della responsabilità del liquidatore; il credito di lavoro è liquido ed esigibile per il solo fatto dell’esecuzione delle prestazioni, anche se non riconosciuto dal datore e ancora oggetto di accertamento giudiziale, sicché il liquidatore che consapevolmente o colposamente lo trascuri ne risponde. Grava tuttavia sul creditore l’onere di provarne l’esistenza, che non è assolto con l’allegazione generica di aver lavorato a tempo pieno anziché part-time per l’intera durata del rapporto, con fogli presenze compilati dal lavoratore e non controfirmati dal datore, con richieste stragiudiziali di importi molto diversi prive di conteggi e con deposizioni generiche e non fondate su conoscenza diretta; in mancanza della prova del credito, ogni ulteriore questione sulla responsabilità del liquidatore resta preclusa.

Decade dalla prova testimoniale, ai sensi dell’art. 104 disp. att. c.p.c., la parte che non provveda tempestivamente alla citazione del testimone, effettuandola con significativo ritardo rispetto al provvedimento di fissazione dell’udienza e senza dimostrarne l’esito.

La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali per il mancato pagamento dei debiti, ferma l’estinzione della società, ha natura extracontrattuale: il creditore deve dedurre il mancato soddisfacimento di un credito esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della liquidazione e il danno derivante dall’inadempimento del liquidatore, in relazione alla natura e al grado del credito rispetto a quelli soddisfatti, mentre il liquidatore deve provare di aver correttamente ricostruito la massa passiva e pagato i debiti nel rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine delle preferenze.

Data Sentenza: 04/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro: RG 21736 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 11/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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