Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 2495 c.c. dal creditore rimasto insoddisfatto dopo la cancellazione della società, l’esistenza del credito verso la società [da differenze retributive di lavoro dipendente] può essere accertata in via incidentale, quale primo presupposto della responsabilità del liquidatore; il credito di lavoro è liquido ed esigibile per il solo fatto dell’esecuzione delle prestazioni, anche se non riconosciuto dal datore e ancora oggetto di accertamento giudiziale, sicché il liquidatore che consapevolmente o colposamente lo trascuri ne risponde. Grava tuttavia sul creditore l’onere di provarne l’esistenza, che non è assolto con l’allegazione generica di aver lavorato a tempo pieno anziché part-time per l’intera durata del rapporto, con fogli presenze compilati dal lavoratore e non controfirmati dal datore, con richieste stragiudiziali di importi molto diversi prive di conteggi e con deposizioni generiche e non fondate su conoscenza diretta; in mancanza della prova del credito, ogni ulteriore questione sulla responsabilità del liquidatore resta preclusa.
Decade dalla prova testimoniale, ai sensi dell’art. 104 disp. att. c.p.c., la parte che non provveda tempestivamente alla citazione del testimone, effettuandola con significativo ritardo rispetto al provvedimento di fissazione dell’udienza e senza dimostrarne l’esito.
La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali per il mancato pagamento dei debiti, ferma l’estinzione della società, ha natura extracontrattuale: il creditore deve dedurre il mancato soddisfacimento di un credito esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della liquidazione e il danno derivante dall’inadempimento del liquidatore, in relazione alla natura e al grado del credito rispetto a quelli soddisfatti, mentre il liquidatore deve provare di aver correttamente ricostruito la massa passiva e pagato i debiti nel rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine delle preferenze.