L’inerzia dell’amministratore nel recupero dei crediti sociali cagiona un danno alla società soltanto se i crediti siano divenuti irrecuperabili, ad esempio per prescrizione o per sopravvenuta insolvenza del debitore, perché fino a quel momento chiunque può agire per riscuoterli; spetta quindi al curatore che agisce in responsabilità provare che alla data di apertura del fallimento i crediti erano andati perduti per effetto della condotta dell’amministratore [crediti per oltre 750.000 euro risultanti dall’ultimo bilancio depositato].
L’amministratore che non adempie gli obblighi tributari della società risponde verso di essa del danno pari alle sanzioni, agli interessi e agli oneri di riscossione, e non dell’imposta, che resta in ogni caso a carico della società, sia per gli inadempimenti verificatisi quando la società era in bonis sia per quelli successivi alla perdita del capitale; quando il debito tributario sia stato ammesso al passivo fallimentare, il curatore deve indicare analiticamente quale parte dell’importo ammesso corrisponda a sanzioni e interessi, e la difficoltà della prova dovuta alla mancanza delle scritture contabili non lo esonera dall’allegazione delle specifiche condotte e degli elementi costitutivi del danno, consentendo il ricorso alla liquidazione equitativa soltanto una volta adempiuto tale onere.
La responsabilità solidale del socio prevista dall’art. 2476, comma 8, c.c. richiede la prova che egli abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di specifici atti dannosi, nella piena consapevolezza delle loro caratteristiche e delle possibili conseguenze, e non è integrata dalla mera volontà di intervenire nella gestione della società.
Chi agisce ai sensi dell’art. 2486 c.c. deve allegare e provare il verificarsi della causa di scioglimento e il successivo compimento di specifici atti di gestione da parte degli amministratori, ai quali spetta poi dimostrare la finalità conservativa degli atti compiuti, sicché non è sufficiente l’allegazione generica dell’inattività della società e della cessione delle quote a un soggetto meramente formale.
La mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili, pur costituendo violazione dei doveri dell’amministratore, non giustifica di per sé la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati nel fallimento, criterio utilizzabile soltanto ai fini della liquidazione equitativa, quando ne ricorrano le condizioni, purché siano indicate le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi riconducibili alla condotta dell’amministratore e il ricorso a esso risulti logicamente plausibile nel caso concreto.