La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti pubblici di servizi, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e), n. 2, c.p.a., sussiste solo quando la clausola lascia alla pubblica amministrazione un margine di valutazione discrezionale nel disporre la revisione. Quando invece la clausola individua compiutamente un obbligo della parte pubblica, anche nel quantum, l’appaltatore fa valere un diritto soggettivo all’adempimento contrattuale, e la controversia, che attiene alla fase di esecuzione del contratto, spetta al giudice ordinario. [Nella specie, il capitolato prevedeva l’adeguamento dei prezzi in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, classe Mense, a partire dal secondo anno della convenzione, previa richiesta scritta e autorizzazione della società di committenza regionale].
Nell’appalto aggiudicato tramite una centrale di committenza regionale, la legittimazione passiva rispetto alla domanda di adeguamento del corrispettivo spetta all’amministrazione sanitaria che ha emesso l’ordinativo di fornitura, perché il rapporto contrattuale intercorre tra essa e l’appaltatore, anche se la revisione deve essere autorizzata dalla centrale di committenza; la convenzione quadro costituisce le condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole amministrazioni e non è fonte di obbligazioni della centrale verso il fornitore, salvo quelle a essa espressamente riferite.
L’adeguamento ISTAT previsto dal capitolato decorre dal secondo anno di decorrenza della convenzione, anche se l’esecuzione presso la singola amministrazione è iniziata successivamente, e gli aumenti degli anni successivi si calcolano sui prezzi già rivalutati. Non è conforme a buona fede applicare l’adeguamento ai prezzi unitari arrotondati al secondo decimale, così escludendo dall’aumento i prodotti di prezzo unitario molto basso, perché ciò consente all’amministrazione di lucrare sul basso valore unitario di beni il cui costo è comunque aumentato; la regola del disciplinare che limita a due decimali i prezzi dell’offerta riguarda la formulazione dell’offerta e non il calcolo dell’adeguamento. [Nella specie, bottigliette d’acqua e altri generi alimentari extra nel servizio di ristorazione ospedaliera].
Quando la documentazione di gara stabilisce che il costo del singolo pasto comprende anche le quote di manutenzioni, investimenti e ammortamento delle attrezzature, che il numero dei pasti indicato è solo presunto e che il corrispettivo è determinato sui pasti effettivamente erogati, l’appaltatore ha diritto a tali quote solo in quanto comprese nel prezzo dei pasti erogati, e non alla loro remunerazione integrale a prescindere dal numero dei pasti ordinati; la ripartizione di quei costi sul prezzo unitario era una scelta imprenditoriale da compiere in sede di offerta, tenendo conto delle possibili oscillazioni, e una regola diversa altererebbe ex post il meccanismo di gara. Né sussiste un diritto dell’appaltatore a una durata del rapporto pari a quella massima della convenzione, se il disciplinare prevede che i contratti scadano con la convenzione stessa.
Se la condotta dell’amministrazione in fase esecutiva e i corrispettivi pagati sono conformi alla documentazione di gara e al contratto, non è ravvisabile un obbligo di rinegoziare le condizioni economiche dell’appalto né un ingiustificato arricchimento dell’amministrazione, specie quando le circostanze invocate consistono in oscillazioni del numero dei pasti già previste come normali dal disciplinare e quantitativamente non eccezionali. [Nella specie, riduzioni annue dei pasti tra l’8% e il 16% circa, con un minor fatturato per le quote di investimenti e attrezzature modesto rispetto al fatturato complessivo].
Sulla somma dovuta a titolo di adeguamento del corrispettivo, che costituisce debito di valuta, spettano gli interessi ma non la rivalutazione monetaria, in mancanza di prova di un danno maggiore di quello ristorato dagli interessi moratori.