Rispondono dell’illecita prosecuzione dell’attività gli amministratori che, dopo l’occultamento della perdita integrale del capitale mediante lo storno di una fattura passiva e l’iscrizione del relativo importo tra le attività, proseguano la gestione senza adottare i provvedimenti previsti dall’art. 2482-ter c.c. e con modalità estranee alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio ai sensi dell’art. 2486 c.c.; il danno si quantifica nella differenza tra i patrimoni netti alla data della causa di scioglimento e alla data del fallimento, comprensiva delle conseguenze delle ulteriori condotte illegittime successive all’erosione del capitale e depurata dei costi compatibili con la liquidazione, e si ripartisce tra gli amministratori succedutisi in base ai rispettivi periodi di carica [fattura di fornitura di energia elettrica stornata come duplicazione di una fattura precedente, la cui debenza era stata accertata giudizialmente].
La scissione deliberata da una società in stato di dissesto, con assegnazione a beneficiarie costituite dai medesimi soci dei beni strumentali e immobiliari, integra un atto di gestione dannoso che priva la scissa del suo patrimonio, della clientela e della garanzia per i creditori, anche se il progetto sia stato redatto sulla base di una situazione contabile ancora positiva, quando le perdite dell’esercizio precedente rendevano evidente il dissesto e alla data di iscrizione dell’atto il bilancio approvato evidenziava già la perdita del capitale; aggravano ulteriormente il pregiudizio per i creditori la prosecuzione dell’attività in ottica non liquidatoria dopo la messa in liquidazione e la cessione di beni strumentali alla beneficiaria con pagamento dilazionato e poi stralciato.
L’amministratore che subentra dopo il verificarsi della causa di scioglimento risponde in solido con il predecessore se non dimostra di avere verificato la gestione precedente e posto rimedio alle sue omissioni, e risponde comunque per non avere adottato i provvedimenti conseguenti alla causa di scioglimento e per avere proseguito l’attività aggravando il dissesto [amministratore che aveva già ricoperto la carica in precedenza e conosceva la situazione economica della società].
Nell’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. la prescrizione decorre, per l’azione sociale, dalla cessazione degli amministratori dalla carica e, per l’azione dei creditori sociali, dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza patrimoniale, presunta coincidente con la dichiarazione di fallimento salvo la prova di fatti sintomatici di assoluta evidenza; quando i fatti siano contestati come bancarotta fraudolenta si applica il più lungo termine previsto per il reato ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c., anche se il procedimento penale non sia definito, perché il giudice civile può accertare il reato incidenter tantum.
Non è nulla la consulenza tecnica d’ufficio quando il consulente si sia avvalso soltanto dei documenti già acquisiti e di quelli prodotti con il consenso di tutte le parti, e il consulente può tenere conto di un’irregolarità contabile allegata, anche genericamente, nell’atto introduttivo e documentata negli atti richiamati dalla parte.
Il chiamato all’eredità che si costituisca nel giudizio riassunto nei suoi confronti al solo fine di far valere la rinuncia non compie un atto di accettazione tacita, sicché nei suoi confronti la domanda va respinta per difetto di legittimazione passiva e il giudizio prosegue nei confronti del curatore dell’eredità giacente; le spese vanno compensate quando l’attore non poteva conoscere la rinuncia al momento della riassunzione.
Il debito risarcitorio degli amministratori è debito di valore, sul quale vanno calcolati interessi e rivalutazione dalla data del fallimento fino alla sentenza, e il sequestro conservativo concesso in corso di causa si converte in pignoramento nei limiti del credito accertato con la sentenza di condanna.