Quando le fotografie utilizzate senza licenza siano state spontaneamente rimosse, anche a seguito di diffida, l’inibitoria cautelare prevista dall’art. 163 l. 633/1941 può essere concessa soltanto se è diretta a impedire che l’illecito sia ripetuto in futuro o se è accompagnata dalla richiesta di fissare una somma dovuta per ogni violazione successivamente constatata, sicché la domanda di inibitoria riferita alle sole immagini già rimosse difetta del periculum in mora [sei fotografie tratte dall’archivio di un’agenzia fotografica pubblicate senza licenza da un quotidiano online e rimosse dopo la diffida].
Il periculum in mora che giustifica l’inibitoria cautelare in materia di diritto d’autore consiste nel fondato timore che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, ed è escluso quando, dopo la diffida e la rimozione dei contenuti, non risultino ulteriori episodi di violazione, perché la mancata reiterazione della condotta impedisce di disporre un’inibitoria pro futuro.
La condanna alle spese del procedimento cautelare va pronunciata in favore della società costituita in giudizio e non del suo legale rappresentante che non sia parte in proprio, e l’accoglimento del reclamo limitato al capo sulle spese giustifica la compensazione per metà delle spese della fase di reclamo.