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Tribunale di Napoli, 23 Gennaio 2026

Sospensione delle delibere già eseguite di approvazione del bilancio e di azzeramento del capitale

Tribunale di Napoli, 23 Gennaio 2026
Sospensione delle delibere già eseguite di approvazione del bilancio e di azzeramento del capitale

Sono sospendibili ai sensi dell’art. 2378 c.c. anche le deliberazioni assembleari integralmente eseguite che continuino a produrre effetti sull’organizzazione sociale e sulle posizioni dei soci, come la deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale per la quale l’aumento sia stato sottoscritto e i conferimenti versati, perché la sospensione incide sull’efficacia giuridica dell’atto e non soltanto sulla sua materiale esecuzione, e il limite alla concessione della misura è costituito soltanto dalla compiuta produzione di effetti giuridici irreversibili [socia titolare di un terzo del capitale di una società a responsabilità limitata che non aveva sottoscritto la ricostituzione del capitale ed era così uscita dalla compagine sociale].

La deliberazione di approvazione del bilancio è nulla per violazione del principio di chiarezza quando il conto economico esponga un forte incremento dei costi della produzione rispetto all’esercizio precedente, riferito ai costi del personale e a oneri diversi di gestione, senza alcuna giustificazione nella nota integrativa e senza che la società, su cui grava il relativo onere probatorio, fornisca elementi contrari, e la nullità si estende alla successiva deliberazione di approvazione della situazione patrimoniale infrannuale e di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale.

Nella comparazione dei pregiudizi prevista dall’art. 2378, comma 4, c.c. prevale il pregiudizio del socio che, per effetto dell’azzeramento e della ricostituzione del capitale, abbia perso la partecipazione e con essa il diritto agli utili e al voto, con il rischio di definitivo consolidamento degli effetti, mentre la sospensione non espone la società al rischio di scioglimento, perché l’assemblea può approvare un nuovo bilancio redatto con chiarezza e confermare o revocare l’operazione sul capitale, e la situazione di stallo che ne deriva è imputabile all’inerzia dell’organo amministrativo.

Ai fini della sospensione della deliberazione di nomina dell’amministratore per conflitto di interessi o abuso della maggioranza non basta che i soci di maggioranza perseguano un interesse personale, perché occorre che tale interesse sia obiettivamente in contrasto con quello della società e che la deliberazione sia idonea a ledere l’interesse sociale, sicché il fumus difetta quando l’assemblea abbia sostituito il consiglio di amministrazione decaduto nominando amministratore chi già in precedenza gestiva la società.

Il socio che abbia perso tale qualità per non aver sottoscritto la ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione a impugnare e a chiedere la sospensione della deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale e di quella pregiudiziale di approvazione del bilancio, perché la perdita della qualità di socio è conseguenza diretta delle deliberazioni di cui assume l’illegittimità.

Data Sentenza: 23/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Maria Tuccillo
Registro: RG 21660 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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