Il diritto di consultare la documentazione dell’ente presuppone che chi lo esercita abbia la qualità di associato al momento delle richieste di accesso e della notifica del decreto ingiuntivo con cui ne chiede la consegna, sicché va revocato il decreto ottenuto da chi, a quelle date, aveva già perso la qualità di associato per effetto delle dimissioni accettate dall’assemblea con delibera non impugnata [associazione sportiva dilettantistica costituita come associazione non riconosciuta, cui un preteso socio, che affermava di aver acquistato da due associati il cinque per cento delle quote, aveva chiesto atto costitutivo, statuto, delibere e rendiconti invocando l’art. 2476, comma 2, c.c.].
All’associazione sportiva dilettantistica costituita come associazione non riconosciuta, priva di capitale sociale e di quote, non si applica direttamente il diritto di consultazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. per il socio di s.r.l., e l’ordinamento non riconosce espressamente all’associato un diritto di accesso ai libri e ai documenti dell’ente, che dottrina e giurisprudenza ricavano dal principio di democraticità dell’organizzazione interna e dall’applicazione analogica dell’art. 2261 c.c.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo spetta all’opposto, attore in senso sostanziale, provare la propria legittimazione e la natura societaria dell’ente, sicché in mancanza di prova contraria l’ente che nello statuto si qualifica come associazione senza scopo di lucro va considerato associazione non riconosciuta.
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si determina in base alla domanda come prospettata, e quindi sussiste quando il ricorrente faccia valere il diritto di consultazione del socio di s.r.l. nei confronti di un ente che afferma costituito in forma societaria, anche se l’ente risulti poi un’associazione non riconosciuta.
L’iscrizione a ruolo telematica dell’opposizione a decreto ingiuntivo è tempestiva se la busta è ricevuta dalla cancelleria entro il termine, a nulla rilevando la data successiva in cui la cancelleria comunica il numero di ruolo.
La generica riserva di disconoscimento della sottoscrizione dei verbali assembleari, senza indicazione dell’oggetto della contestazione e senza successivo disconoscimento o querela di falso, non toglie efficacia probatoria ai verbali.