Il creditore ipotecario di una società di persone cancellata dal registro delle imprese senza bilancio finale di liquidazione può ottenere l’accertamento che l’immobile rimasto intestato alla società estinta è di proprietà esclusiva dell’unico ultimo socio, quale avente causa della società, con ordine di trascrizione della sentenza, e può rivalersi sul bene, perché il socio illimitatamente responsabile ha omesso la liquidazione con cui il bene avrebbe dovuto essere alienato per soddisfare i creditori sociali [s.a.s. con un solo socio accomandatario, debitrice di un mutuo ipotecario e di un credito ingiunto, poi ceduti a una società di cartolarizzazione].
Estinta la società di persone per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, delle obbligazioni sociali risponde il socio illimitatamente responsabile.