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Corte di Cassazione, 30 Luglio 2025, n. 22005/2025

Omesso versamento delle imposte, business judgment rule e responsabilità degli amministratori verso i creditori

Corte di Cassazione, 30 Luglio 2025, n. 22005/2025
Omesso versamento delle imposte, business judgment rule e responsabilità degli amministratori verso i creditori

Il principio dell’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (business judgment rule) non copre gli illeciti, tributari o meno, e non è invocabile in presenza di inequivoche violazioni di legge. Costituisce perciò condotta negligente degli amministratori, e non scelta gestoria insindacabile, l’omissione protratta del pagamento delle imposte alle scadenze per far fronte a una situazione di illiquidità, privilegiando il pagamento di dipendenti, fornitori ed enti, anche se accompagnata dalla richiesta di rateizzazione delle sanzioni e degli interessi, puntualmente onorata fino alla cessazione dalla carica, perché un simile modello di gestione integra una violazione di legge, presidiata anche dal diritto penale o da sanzioni amministrative con cui il legislatore attribuisce priorità al credito fiscale, e una modalità di autofinanziamento in costante evasione di una specifica categoria di debito, oltre che l’inadempimento del compito di reperire in modo lecito i mezzi per ricapitalizzare la società o, in alternativa, di metterla in liquidazione. [Nella specie, omesso versamento di IVA e IRAP per un quinquennio da parte degli amministratori di una casa di cura poi fallita].

L’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. ha natura extracontrattuale e presuppone l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti, che ne costituisce il presupposto e fonda l’interesse ad agire; il nesso di causalità deve invece sussistere tra la condotta contra ius degli amministratori, in violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, e il pregiudizio di cui si chiede il ristoro, che si commisura alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile per i creditori. Non è quindi necessario che l’insufficienza patrimoniale sia imputabile agli amministratori, né che sia immediata conseguenza della loro condotta o si manifesti mentre essi sono ancora in carica, perché i danni risarcibili sono quelli che costituiscono conseguenza, diretta o presunta, della condotta illecita.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé l’azione sociale e quella dei creditori sociali, che restano distinte nei presupposti, nell’onere della prova, nei criteri di determinazione del danno e nella prescrizione. Rispetto all’azione sociale, di natura contrattuale, la società deve soltanto provare le violazioni e il nesso causale con il danno, mentre incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, con la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti; la violazione degli obblighi rileva se provoca un danno alla società, a prescindere dall’insufficienza patrimoniale, e il debito per sanzioni e interessi derivante dall’omesso versamento dei tributi, che non doveva essere fatto sorgere, coincide con il danno risarcibile.

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

Data Sentenza: 30/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Massimo Ferro
Relatore: Alberto Pazzi
Registro: RG 14368 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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