Il contratto di factoring con cessione dei crediti pro solvendo obbliga il cedente a garantire la solvenza del debitore ceduto, salvo rinuncia del cessionario, ma non gli attribuisce la facoltà di agire nei confronti del debitore ceduto per il recupero delle somme. Il cedente [impresa appaltatrice che aveva ceduto al factor i crediti per le fatture insolute e aveva poi ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell’autorità d’ambito subentrata al committente] è quindi privo della titolarità attiva del credito, salvo che alleghi e provi di aver agito in nome e per conto del cessionario, quale suo procuratore o mandatario.
Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione in mancanza della sua adesione, previsto dall’art. 70 del r.d. n. 2440/1923 con rinvio all’art. 9 dell’all. E alla l. n. 2248/1865, si applica soltanto ai rapporti di durata, come l’appalto e la somministrazione, e resta operante finché la prestazione non sia completamente eseguita, perché la deroga alla regola generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.) risponde all’esigenza di evitare che, durante l’esecuzione del rapporto, vengano meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l’amministrazione. Una volta concluso il rapporto [contratto di appalto del 2006 per la conduzione, manutenzione e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie stipulato con l’ente d’ambito, scaduto dopo la proroga semestrale, senza che la cedente avesse neppure allegato che le cessioni riguardassero rapporti ancora in corso], si riespande la regola dell’art. 1264 c.c., per cui l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto richiede soltanto la notificazione.
Chi invochi una successiva cessione del credito e la procura all’incasso conferitagli dal nuovo cessionario deve provare che il credito azionato sia stato effettivamente oggetto di tale cessione; la prova non è fornita dalla produzione di uno stralcio del contratto di cessione dal quale non emerga l’oggetto della cessione, né dall’impegno alla riscossione assunto dalla cedente nell’atto di cessione, se privo di riferimento espresso e specifico al rapporto di credito azionato in sede monitoria.
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo tribunale non attiene alla competenza in senso tecnico, ma rientra nella ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario; ne consegue che l’emissione del decreto ingiuntivo da parte di un giudice non appartenente alla sezione specializzata [eccezione sollevata dall’opponente e dal Comune chiamato, sul presupposto che la controversia rientrasse nell’art. 3, co. 2, lett. f), d.lgs. 168/2003] non ne comporta la nullità.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente, convenuto in senso sostanziale, non può chiamare direttamente in causa un terzo mediante la notificazione dell’atto di citazione in opposizione, perché deve chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione e a pena di decadenza, l’autorizzazione alla chiamata ai sensi dell’art. 269 c.p.c.; sono pertanto inammissibili la chiamata diretta [del Comune ingiunto in solido con l’opponente] e le domande proposte nei suoi confronti.