L’amministratore di diritto risponde, insieme con gli amministratori di fatto, dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali dalla loro gestione, perché la presenza dell’amministratore di fatto non lo esonera dall’obbligo legale, prioritario e inderogabile, di controllare la gestione della società, anche quella svolta da altri; il conferimento all’amministratore di fatto di una procura per il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione denota una volontà abdicativa che non costituisce un’esimente, sicché la responsabilità dell’amministratore di diritto deriva non dalla carica formale ma dalla consapevole omissione della vigilanza, né rileva la sua prospettata condizione di prestanome [s.r.l. operante nell’edilizia stradale, dichiarata fallita, gestita di fatto da due fratelli formalmente inquadrati come lavoratori dipendenti, uno dei quali munito di procura dell’amministratore unico, con perdita del capitale occultata dall’iscrizione in bilancio, senza svalutazione, di una partecipazione acquistata a un prezzo superiore al suo valore; condanna degli amministratori di diritto e di fatto al risarcimento di oltre quattro milioni di euro].
La qualità di amministratore di fatto presuppone l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione, inteso non come esercizio di tutti i poteri dell’organo gestorio ma come attività gestoria apprezzabile, svolta in modo non episodico né occasionale, e va accertata, anche con ragionamento presuntivo, attraverso elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nell’attività della società, sicché sul dato formale del rapporto di lavoro subordinato prevale la concreta operatività; a tal fine sono liberamente valutabili le dichiarazioni rese al curatore fallimentare, che non richiedono alcun preventivo ammonimento.
L’amministratore di fatto non può sottrarsi alla responsabilità per la prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi della causa di scioglimento deducendo di non avere il potere di convocare l’assemblea, perché il fatto stesso di essersi posto nella condizione di non poter operare formalmente è sufficiente a fondarne la responsabilità, in mancanza di prova di avere sollecitato l’amministratore di diritto ad attivarsi.
La mancata svalutazione in bilancio di una partecipazione iscritta a un valore non rispondente al vero è contraria ai criteri di corretta gestione quando abbia consentito di rappresentare come positiva la situazione della società e di occultare la perdita del capitale, e la durevolezza della perdita di valore non può essere esclusa sulla base del solo dato temporale della sua persistenza.
Per affermare la responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c. di una società riconducibile agli stessi soggetti ritenuti amministratori di fatto, quale ente che avrebbe esercitato la direzione e il coordinamento della società fallita, occorre un quid pluris rispetto agli elementi che dimostrano il ruolo di amministratori di fatto delle persone fisiche, i quali non implicano di per sé l’impiego di uno schermo societario.
Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile, che non coincide con quello in cui la situazione dannosa ha cominciato a verificarsi quando il dissesto sia stato occultato con modalità operative e contabili non rilevabili con l’ordinaria diligenza.
Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire, previa autorizzazione del giudice, documenti non prodotti dalle parti relativi a fatti secondari necessari per comprendere i fatti principali, senza che ciò determini la nullità della consulenza.
Nei rapporti interni tra amministratori di diritto e di fatto solidalmente responsabili, l’azione di regresso presuppone il vincolo di solidarietà e può essere proposta da chi ha pagato o per far accertare una diversa misura delle rispettive responsabilità, ma non può risolversi nell’accertamento della responsabilità esclusiva altrui, e in mancanza di elementi per una diversa ripartizione la responsabilità va ripartita in parti uguali; l’azione di manleva, invece, non presuppone la responsabilità ma una garanzia, anche pattizia, che deve essere allegata.
L’amministratore che chieda di detrarre dal danno, liquidato secondo il criterio dei netti patrimoniali, i costi successivi al verificarsi della causa di scioglimento deve allegarli e provarli in modo dettagliato e specifico.