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Tribunale di Napoli, 4 Dicembre 2025, n. 11389/2025

Cartello degli autocarri, onere di allegazione dell’acquirente indiretto in leasing e trasferimento del sovrapprezzo

Tribunale di Napoli, 4 Dicembre 2025, n. 11389/2025
Cartello degli autocarri, onere di allegazione dell’acquirente indiretto in leasing e trasferimento del sovrapprezzo

La decisione della Commissione europea che accerta un’intesa anticoncorrenziale volta ad alterare la formazione dei prezzi lordi di listino all’ingrosso costituisce prova privilegiata dell’esistenza della pratica illecita e del suo oggetto, ma non dell’esistenza di un sovrapprezzo sul prezzo netto pagato dall’acquirente finale, perché la percentuale di sovrapprezzo eventualmente subita sul prezzo lordo non può essere traslata direttamente sul prezzo netto pagato a valle e, secondo il criterio della regolarità causale, può solo presumersi che il sovrapprezzo sia stato trasferito anche sull’acquirente finale, il quale ha quindi l’onere di allegare in quali termini e in quale misura il sovrapprezzo sia stato trasferito sul prezzo netto da lui pagato e di allegare e provare il corrispettivo effettivamente versato, depurato delle configurazioni estranee all’alterazione del prezzo lordo e degli sconti ricevuti [azione risarcitoria dell’utilizzatore in leasing di cinque autocarri immatricolati nel 2000 e nel 2001 contro un costruttore partecipante al cartello accertato dalla Commissione europea con la decisione del 19 luglio 2016, diverso dal produttore dei veicoli].

L’utilizzatore di un bene in leasing che agisce per il risarcimento del danno da sovrapprezzo derivante da un’intesa anticoncorrenziale deve allegare il corrispettivo pattuito nel contratto di leasing, comprensivo del capitale finanziato e degli oneri di finanziamento, la parte di esso effettivamente pagata, sulla quale applicare la percentuale di sovrapprezzo, l’incidenza delle configurazioni prescelte sulla formazione del prezzo finale e gli sconti ricevuti rispetto al listino, sicché è insufficiente l’indicazione di un prezzo di acquisto complessivo dei beni nella configurazione richiesta e la carenza di allegazione non può essere colmata dalle produzioni documentali.

Il trasferimento a valle del sovrapprezzo derivante da un’intesa anticoncorrenziale costituisce fatto modificativo della pretesa risarcitoria, che l’impresa autrice dell’illecito ha l’onere di eccepire e provare ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c., e ricorre sia quando l’acquirente abbia aumentato i prezzi dei servizi resi ai propri clienti sia quando abbia rivenduto il bene a terzi, perché con la rivendita dell’usato egli trasferisce sui subacquirenti una parte del sovrapprezzo, sicché il danno risarcibile va commisurato a una percentuale della sola parte residua del costo, pari alla differenza tra il costo di acquisto e il prezzo ricavato dalla rivendita.

Le presunzioni legali previste dal d.lgs. 3/2017 in materia di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza non si applicano alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, perché, pur incidendo sull’onere della prova, hanno natura sostanziale, esprimendo la valutazione legislativa, fondata sull’id quod plerumque accidit, che in presenza di determinati presupposti sussiste un certo diritto, sicché ai fatti anteriori si applicano i principi giurisprudenziali previgenti.

La decisione con cui la Commissione europea definisce con la procedura transattiva prevista dall’art. 10-bis reg. CE 773/2004 il procedimento di accertamento di un’intesa anticoncorrenziale non ha validità o efficacia probatoria minore di una sanzione non concordata, perché la transazione presuppone l’accettazione completa, da parte delle imprese interessate, dell’esistenza dell’illecito e della sua efficacia lesiva della concorrenza, sicché la questione del suo valore nel giudizio risarcitorio non impone il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

L’atto interruttivo della prescrizione compiuto dal danneggiato nei confronti di una delle imprese partecipanti a un’intesa anticoncorrenziale ha effetto, ai sensi dell’art. 1310 c.c., anche nei confronti delle altre imprese partecipanti, obbligate in solido al risarcimento ai sensi dell’art. 2055 c.c. per avere insieme dato luogo all’intesa.

L’azione di risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale proposta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 3/2017 per una violazione cessata prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/104/UE è soggetta alla disciplina della prescrizione dettata dall’art. 8 di tale decreto se il termine applicabile in base alle norme previgenti non era spirato alla scadenza del termine di recepimento della direttiva, e, trattandosi di danno lungolatente, il termine previgente decorre, ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c., dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto ragionevole e adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia.

Il danno da illecito antitrust non è in re ipsa e chi ne chiede il risarcimento deve provarne l’esistenza e il nesso causale con la condotta, potendo avvalersi di presunzioni e, per la quantificazione, della liquidazione equitativa, mentre la decisione dell’autorità che accerta la violazione delle norme a tutela della concorrenza ha valore di prova privilegiata.

Data Sentenza: 04/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Ulisse Forziati
Relatore: Mario Fucito
Registro: RG 20820 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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