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Corte d'appello di Roma, 3 Febbraio 2026, n. 938/2026

Fideiussioni omnibus anteriori alla legge antitrust e onere della prova dell’intesa anticoncorrenziale

Corte d'appello di Roma, 3 Febbraio 2026, n. 938/2026
Fideiussioni omnibus anteriori alla legge antitrust e onere della prova dell’intesa anticoncorrenziale

Il garante che chiede l’accertamento della nullità, totale o parziale, di fideiussioni omnibus stipulate prima dell’entrata in vigore della legge n. 287 del 1990, o comunque in epoca anteriore e lontana rispetto al periodo oggetto dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, deve provare l’esistenza di intese anticoncorrenziali tra le banche e l’applicazione, da parte della banca beneficiaria, di clausole frutto di tali intese [fideiussioni omnibus rilasciate a una banca nel 1985 e nel 1995 dai soci e amministratori della società garantita; conferma del rigetto delle domande di nullità totale e parziale].

Alla domanda di accertamento negativo si applica la regola generale sull’onere della prova dell’art. 2697 c.c., sicché il garante che invoca la nullità dell’intera fideiussione per la presenza di clausole conformi allo schema ABI deve provare che non l’avrebbe sottoscritta senza tali clausole, e l’intero contratto non può essere travolto quando, per la funzione di socio e amministratore ricoperta nella società garantita, il garante avrebbe comunque avuto interesse a sottoscriverlo.

Il garante che, essendo socio e amministratore della società garantita, non riveste la qualità di consumatore non può avvalersi, ai fini dell’accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, del valore probatorio del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005.

L’eventuale nullità della clausola di una fideiussione omnibus che deroga all’art. 1957 c.c. resta priva di conseguenze quando il garante non ha tempestivamente eccepito la decadenza del creditore, ma permane l’interesse del garante a impugnare la sentenza che ha rigettato la domanda di nullità, perché la relativa dichiarazione può comunque produrre ulteriori conseguenze in suo favore.

La domanda di nullità parziale delle clausole di una fideiussione proposta in appello non è domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. quando in primo grado è stata chiesta la nullità totale del contratto per vizi attinenti alle medesime clausole, perché la domanda di nullità totale implica quella, di minore portata, di nullità parziale.

Data Sentenza: 03/02/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Camillo Romandini
Registro: RG 6715 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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