Il fideiussore non può ottenere con provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. la sospensione dell’efficacia della fideiussione, in vista dell’accertamento della nullità delle clausole conformi allo schema ABI per violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a), legge 287/1990, quando la fideiussione è già stata posta a fondamento di un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo per estinzione del giudizio di opposizione, perché contro il titolo esecutivo definitivo gli unici rimedi cautelari sono le opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. con la relativa istanza di sospensione e la fattispecie sostanziale costitutiva del diritto di procedere all’esecuzione non può più essere rimessa in discussione [fideiussore di una s.n.c. poi fallita, destinatario di un decreto ingiuntivo per oltre cinquecentomila euro divenuto definitivo, che, pendenti le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi contro la nuova esecuzione promossa per conto del cessionario del credito, chiede in via d’urgenza la sospensione delle garanzie prestate; ricorso rigettato].
Il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. è strumento cautelare residuale e atipico, esperibile soltanto quando l’ordinamento non offre altro strumento tipico idoneo ad assicurare l’effettività della tutela del diritto nelle more del giudizio di merito.
L’inoppugnabilità del decreto ingiuntivo conseguente all’estinzione del giudizio di opposizione ha efficacia di giudicato sostanziale.