Ricerca Sentenze
Tribunale di Napoli, 22 Novembre 2025

Sequestro conservativo contro l’amministratore di cooperativa fallita per compensazioni con falsi crediti d’imposta

Tribunale di Napoli, 22 Novembre 2025
Sequestro conservativo contro l’amministratore di cooperativa fallita per compensazioni con falsi crediti d’imposta

L’obbligo di rispettare le norme tributarie e di pagare le imposte rientra nel dovere generale di diligenza degli amministratori previsto dall’art. 2392, comma 1, c.c., e l’amministratore che si affidi a un consulente specializzato resta tenuto, nei limiti delle proprie capacità e cognizioni tecniche, a controllarne l’attività, sicché risponde dell’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo privi di fondamento quando dal registro dei beni ammortizzabili e dalle fatture di acquisto della società non risulti alcuna spesa compatibile, per tipologia o ammontare, con la loro spettanza [sequestro conservativo chiesto dalla curatela del fallimento di una società cooperativa contro l’ex amministratore unico, in vista dell’azione di responsabilità, per l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti nell’arco di un triennio, per la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale e per distrazioni; sequestro autorizzato nei limiti delle sanzioni e degli interessi tributari e del valore delle immobilizzazioni distratte].

Al verificarsi di una causa di scioglimento l’art. 2486 c.c. impone agli amministratori di predisporre un piano che indichi l’attività diretta a conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale e di compiere atti coerenti con tale piano o, in sua assenza, atti aventi finalità di protezione del patrimonio, sicché chi agisce in responsabilità ai sensi della norma ha l’onere di allegare l’omessa adozione del piano e il disallineamento dei singoli atti rispetto al programma o, in mancanza di piano, i singoli atti compiuti e quelli doverosi omessi che hanno cagionato pregiudizio al patrimonio, mentre spetta agli amministratori dimostrare che gli atti compiuti dopo la causa di scioglimento non hanno determinato un nuovo rischio d’impresa e sono necessari o giustificati dalla finalità liquidatoria, e non basta l’indicazione dell’esercizio in cui si sarebbe verificata la perdita del capitale.

Il riparto degli oneri di allegazione e di prova nell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2486 c.c. non contrasta con l’art. 24 Cost., perché il curatore, attraverso i poteri di indagine attribuiti dalla legge fallimentare e l’esame delle domande di ammissione al passivo, è in grado di individuare il periodo di insorgenza e le cause dell’insufficienza patrimoniale e gli atti o le omissioni dell’amministratore idonei a pregiudicare l’integrità e il valore del patrimonio sociale.

Le immobilizzazioni iscritte nel bilancio della società poi fallita devono ritenersi distratte quando l’amministratore non alleghi e non dimostri la falsità della loro iscrizione o la loro destinazione alla realizzazione dell’oggetto sociale, perché grava sugli amministratori l’obbligo di dar conto della destinazione dei beni acquisiti al patrimonio sociale, e la loro sottrazione alla garanzia dei creditori integra la violazione del dovere di conservazione del patrimonio con un danno corrispondente al valore dei beni.

Nel sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità contro gli amministratori la gravità degli illeciti gestori, accertati secondo il criterio del fumus, costituisce un forte indice del periculum in mora, perché rende verosimile che l’amministratore che abbia mostrato una spiccata propensione ad acquisire utilità personali in danno della società compia, nelle more del giudizio di merito, atti dispositivi del proprio patrimonio.

Il periculum in mora non è escluso dall’asserita esistenza di sequestri penali sui beni dell’amministratore quando tali misure non risultino documentate e l’amministratore non abbia dedotto il tipo di sequestro adottato e l’eventuale applicazione della confisca, perché in tal caso è preclusa al giudice ogni indagine sulle condizioni per escludere il pericolo di infruttuosità.

È inammissibile per eccessiva genericità la contestazione della distrazione di somme dal conto corrente sociale che in parte si riferisca a pagamenti eseguiti in favore del consulente della società e per il resto si limiti a indicare l’importo complessivo e la non veridicità delle causali dei bonifici, perché impedisce all’amministratore di svolgere compiutamente le proprie difese e al giudice di verificare la congruità delle causali rispetto all’oggetto sociale.

Nel ricorso per sequestro conservativo ai sensi dell’art. 671 c.p.c. è sufficiente l’indicazione degli elementi costitutivi della domanda cautelare, da ricostruire alla luce del petitum, della causa petendi e dei documenti allegati, perché la precisa individuazione dei beni da vincolare è necessaria soltanto per valutare il periculum in senso oggettivo, quale sproporzione tra il credito verosimilmente esistente e il patrimonio del debitore, e per eseguire la misura nel termine di trenta giorni, decorso il quale essa perde efficacia.

L’indicazione dell’azione di merito a cautela della quale è chiesta la misura costituisce requisito di validità del ricorso cautelare anche dopo la riforma introdotta dalla l. n. 80 del 2005, perché consente di verificare la competenza del giudice e il nesso di strumentalità tra tutela d’urgenza e tutela di merito e perché il provvedimento cautelare non può attribuire una tutela più ampia di quella conseguibile con la sentenza, e il requisito è soddisfatto quando il ricorso dichiari espressamente che la misura è strumentale all’azione ai sensi dell’art. 146 l. fall. da promuovere nei confronti dell’ex amministratore.

La responsabilità dell’amministratore per l’omesso versamento di imposte presuppone una condotta colpevole, consistente nel mancato pagamento pur in presenza della possibilità di provvedervi, e grava sull’amministratore l’onere di eccepire e provare di non aver potuto pagare, pur avendo impiegato la dovuta diligenza, per l’incapienza finanziaria o patrimoniale della società.

Il danno risarcibile dall’amministratore per l’inadempimento degli obblighi tributari della società è commisurato soltanto alle sanzioni e agli interessi maturati dopo la scadenza del termine legale, e non all’imposta o al contributo omessi, perché la società era comunque tenuta a sopportarne il costo, mentre il nesso causale tra il mancato pagamento e la maturazione degli accessori è in re ipsa.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha efficacia probatoria nel giudizio civile ai sensi dell’art. 445 c.p.p., perché, pur equiparata a una pronuncia di condanna, non accerta la sussistenza del fatto né la responsabilità penale e trae origine da un accordo fondato sulla rinuncia a contestare l’accusa, sicché il giudice civile accerta in piena autonomia i fatti oggetto del giudizio penale.

Data Sentenza: 22/11/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Arminio Salvatore Rabuano
Registro: RG 19049 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo