La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa edilizia, che devolve ad arbitri le controversie tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia controversa la qualità di socio, comprende la controversia sulla legittimità dell’esclusione del socio e le domande di restituzione dell’alloggio assegnato, di pagamento dell’indennità di occupazione e di restituzione delle somme versate per l’acquisto, perché tali domande, pur investendo il rapporto di scambio, trovano il loro presupposto nella perdita della qualità di socio e rilevano come mera conseguenza dell’accertamento relativo al rapporto sociale [cooperativa edilizia che chiede l’accertamento della legittimità dell’esclusione, non impugnata, di un socio assegnatario di alloggio per mancato versamento delle azioni sottoscritte e delle rate del mutuo gravante sull’immobile, con condanna alla restituzione dell’alloggio e al pagamento dell’indennità di occupazione, e domande restitutorie proposte in via subordinata dal socio escluso; declaratoria di incompetenza del tribunale].
Quando il rapporto di scambio tra cooperativa e socio viene in rilievo come procedimento che realizza l’interesse alla stessa partecipazione sociale, ed è quindi esaminato quale atto esecutivo del rapporto mutualistico, la clausola arbitrale statutaria riferita alle controversie sociali si applica anche alle controversie relative a tale rapporto, pur distinto da quello associativo.
Nelle cooperative edilizie aventi per oggetto la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, la clausola compromissoria che deferisce ad arbitri le controversie connesse all’interpretazione e all’esecuzione del contratto associativo comprende anche la controversia relativa al pagamento del prezzo per il trasferimento dell’immobile cooperativo, perché il rapporto associativo è pur sempre indirettamente finalizzato all’acquisto della proprietà dell’immobile, che costituisce l’effetto di una fattispecie complessa e progressiva comprendente anche la prenotazione.
L’eccezione di clausola compromissoria statutaria per arbitrato rituale, se tempestivamente sollevata e fondata, comporta la declaratoria di incompetenza del tribunale, con regolamento delle spese secondo soccombenza.