Quando lo statuto di una società consortile obbliga i soci a versare i contributi necessari per la gestione sociale nei termini e nei modi stabiliti dall’organo amministrativo, la prova del credito della società per gli oneri consortili richiede la produzione delle deliberazioni con cui l’organo amministrativo ne ha determinato, per ciascun anno, l’importo e la ripartizione tra i soci, perché la documentazione delle spese di gestione sostenute dalla società non ha valore equipollente ai fini della quantificazione degli oneri opponibile ai soci [fallimento di una società consortile a r.l. che agisce in via monitoria nei confronti di una s.r.l. socia, acquirente di un modulo del centro consortile, per oneri maturati prima e dopo la dichiarazione di fallimento; prodotte soltanto le delibere relative agli anni 2008 e 2009; decreto ingiuntivo revocato e domanda rigettata].
Il diritto della società consortile di ottenere dal socio il pagamento degli oneri consortili si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2949, comma 1, c.c., e non in quello ordinario decennale, quando l’obbligo di contribuzione trova fonte diretta nello statuto ed è funzionale all’organizzazione e al regolare funzionamento della società.
È inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il motivo di appello che, a fronte della decisione che ha escluso la competenza arbitrale in ragione della connessione tra crediti anteriori e crediti successivi alla dichiarazione di fallimento della società, si limita a dedurre l’opponibilità al fallimento della clausola compromissoria statutaria senza censurare la ratio decidendi fondata sulla connessione.
La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949, comma 1, c.c. si applica ai diritti che trovano fonte nel contratto sociale o in una deliberazione sociale e sono legati a tali atti da un vincolo di consequenzialità genetica, nonché ai rapporti relativi alle situazioni organizzative determinate dallo svolgimento della vita sociale, con esclusione di quanto è legato solo occasionalmente all’organizzazione dell’ente o attiene in modo diretto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Ha efficacia interruttiva della prescrizione l’atto che contiene la chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa specifica e la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare di far valere il proprio diritto, senza che sia necessaria l’indicazione dell’importo richiesto, e tale efficacia va riconosciuta al sollecito di pagamento che specifica la causale e le somme dovute per ciascuna categoria di credito e invita al pagamento entro un termine.