Il danno lamentato dal socio accomandante per la mancata percezione degli utili, quale conseguenza dell’occultamento e della distrazione di ricavi sociali compiuti dall’accomandatario amministratore mediante la loro omessa annotazione nelle scritture contabili, costituisce un mero riflesso del danno arrecato al patrimonio della società, alla quale i ricavi sono direttamente sottratti, e non legittima l’azione individuale di responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c., applicabile per analogia alle società di persone, che spetta al solo socio direttamente danneggiato dagli atti dolosi o colposi degli amministratori [domanda di risarcimento di 175.000 euro proposta dal socio accomandante di una s.a.s. contro il fratello, socio accomandatario e amministratore, per la distrazione di ricavi sociali tra il 2013 e il 2017; domanda rigettata in entrambi i gradi].
Quando la mancata percezione degli utili da parte del socio di una società di persone deriva da condotte gestorie dell’amministratore lesive del patrimonio sociale, sono irrilevanti, ai fini dell’azione individuale di responsabilità, l’omessa presentazione del rendiconto e le ulteriori condotte con cui l’amministratore abbia impedito al socio di rilevare la mala gestio, perché la mancata percezione degli utili integra un danno diretto del socio quando dipende dall’omessa presentazione del rendiconto in sé considerata, non quando deriva da comportamenti di gestione che abbiano anzitutto danneggiato la società.
La condanna alle spese prevista dall’art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. per il rifiuto senza giustificato motivo della proposta conciliativa può essere pronunciata solo nei confronti della parte almeno parzialmente vittoriosa, e non della parte integralmente soccombente.
Non sussistono i presupposti della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. quando la domanda di risarcimento proposta dal socio con l’azione individuale, pur infondata, trova giustificazione nell’equivocità della massima ufficiale di un precedente di legittimità e nella non agevole individuazione dei danni direttamente risarcibili al socio.
La nullità della citazione d’appello per incompletezza dell’avvertimento previsto dall’art. 163, comma 3, n. 7), c.p.c. attiene alla vocatio in ius ed è sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario a mezzo di difensore.
L’azione individuale di responsabilità di cui all’art. 2395 c.c. è applicabile per analogia alle società di persone e, avendo natura extracontrattuale, esige che il pregiudizio del socio non sia il mero riflesso dei danni arrecati al patrimonio sociale ma sia conseguenza immediata e diretta del comportamento degli amministratori.