L’esclusione dalla tutela delle caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, prevista dall’art. 8 Reg. (CE) n. 6/2002 e dall’art. 36 c.p.i., riguarda soltanto le forme che rappresentano l’unica modalità per ottenere l’effetto tecnico e non anche quelle che, sia pure entro determinati limiti, consentono al designer di compiere scelte estetiche discrezionali, come gli elementi suscettibili di una molteplicità di varianti di forma e di rifiniture [modello comunitario registrato di manico per pentolame, del quale si assumevano funzionalmente necessari la fessura all’estremità libera e l’incavo per l’appoggio del pollice, fatto valere in via cautelare contro l’importatore e il rivenditore al dettaglio di padelle con manici asseritamente riproduttivi].
Quando la registrazione del modello non è accompagnata da rivendicazioni specifiche spetta al titolare allegare gli elementi che conferiscono al modello carattere individuale, così da definire i confini della privativa, mentre grava su chi è accusato di contraffazione l’onere di fornire la rigorosa prova della carenza dei requisiti della novità e del carattere individuale.
Nel procedimento cautelare l’eccezione di nullità del modello comunitario registrato per mancanza originaria della novità e del carattere individuale, valutati secondo la percezione dell’utilizzatore informato, e la deduzione della sopravvenuta standardizzazione delle sue forme nel mercato di riferimento non possono essere accolte se prive di puntuali allegazioni e di riscontri documentali sul panorama delle anteriorità rilevanti al momento della registrazione e sull’attuale stato del mercato.
Sussiste il fumus boni iuris della contraffazione di un modello comunitario registrato quando il prodotto contestato ne riproduce tutti gli elementi caratterizzanti e non presenta alcuna ulteriore caratteristica idonea a differenziarlo, e il relativo accertamento assorbe, ai fini cautelari, l’esame della domanda di concorrenza sleale fondata sulla medesima condotta.
L’inibitoria cautelare a tutela di un modello registrato può essere assistita da una penale per ogni articolo commercializzato in violazione del divieto, determinata tenendo conto del prezzo di vendita dei prodotti documentato dal titolare, e in considerazione della dimensione dell’illecito la penale può ritenersi idonea a garantire l’osservanza del comando cautelare, così da rendere non necessari il sequestro e la pubblicazione del provvedimento.
In materia di proprietà industriale l’ulteriore commercializzazione dei prodotti in contraffazione è idonea a cagionare un pregiudizio patrimoniale suscettibile di espansione e di non agevole quantificazione, che riguarda non solo il lucro cessante ma anche la perdita di valore economico del modello, e giustifica perciò la concessione di misure cautelari.