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Tribunale di L'Aquila, 24 Novembre 2025

Rinomanza del marchio desunta dall’uso parassitario del segno e proporzionalità delle misure cautelari

Tribunale di L'Aquila, 24 Novembre 2025
Rinomanza del marchio desunta dall’uso parassitario del segno e proporzionalità delle misure cautelari

La rinomanza del marchio può desumersi, in sede cautelare, dalla durata ultraventennale del suo uso, dalla frequentazione del locale contraddistinto da parte di personaggi noti anche a livello internazionale e dallo stesso utilizzo del segno e della sua grafia da parte di un esercizio situato in una località lontana e priva di qualsiasi collegamento, anche lessicale o dialettale, con il segno, unitamente a richiami iconografici al luogo di origine del marchio, perché tale utilizzo non trova altra spiegazione se non nell’intento di avvalersi parassitariamente della notorietà altrui [segno denominativo di una nota taverna caprese utilizzato da una società che organizzava cene spettacolo in uno stabilimento balneare della costa abruzzese, abbinandolo all’immagine dei Faraglioni e pubblicizzandolo sui social network].

L’oscuramento integrale del sito internet e dei profili social del contraffattore è misura sproporzionata quando né il nome utente né il dominio da questi utilizzati contengono il marchio, perché altro è inibire l’uso di segni riferibili al titolare del marchio, altro è bloccare totalmente l’operatività online del terzo, e l’eventuale futuro utilizzo di tali segni nelle medesime pagine resta comunque sanzionato quale violazione dell’inibitoria.

In sede cautelare la pubblicazione del provvedimento che accerta in via sommaria la contraffazione del marchio può essere negata in applicazione del principio di proporzionalità, quando la sua portata afflittiva in termini di discredito commerciale per il contraffattore eccederebbe in modo sproporzionato la misura del soddisfacimento dell’interesse del titolare del marchio.

Nella contraffazione di marchio il periculum in mora sussiste quando l’uso illegittimo del segno nelle more del giudizio di merito rischia di determinare la progressiva perdita di valore del marchio, pregiudizio non adeguatamente ristorabile per equivalente all’esito del giudizio in ragione delle inevitabili incertezze nella quantificazione di tale peculiare danno.

Quando il segno utilizzato dal terzo riproduce integralmente il marchio denominativo registrato ed è impiegato nel medesimo settore di mercato, il giudizio di confondibilità, da condursi avendo riguardo all’attenzione e alla cultura del consumatore medio, si conclude necessariamente in senso positivo e l’uso del segno integra la contraffazione ai sensi dell’art. 20 c.p.i.

È marchio forte il segno denominativo che, nell’ottica del consumatore medio, non evoca con percezione immediata e diretta il prodotto o il servizio offerto.

La tutela del marchio prevista dal codice della proprietà industriale e quella contro la concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c., pur diversificandosi tra loro, possono dar luogo a un concorso improprio e operare in via subordinata, sicché, accolta in sede cautelare la domanda fondata sulla contraffazione, resta assorbita ogni valutazione sulla concorrenza sleale.

Data Sentenza: 24/11/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Gabriele Quaranta
Registro: RG 2342 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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