È inammissibile, per carenza di interesse e per difformità dal modello legale dell’impugnazione, l’appello che denunci esclusivamente la nullità della citazione introduttiva per erronea indicazione della data dell’udienza di prima comparizione, e la conseguente nullità della sentenza che ha deciso anche nel merito, senza proporre contestualmente le questioni di merito, perché tale vizio non rientra tra quelli che, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis e dei previgenti artt. 353 e 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice [azione di responsabilità promossa dal socio di s.r.l. contro l’amministratore per la distrazione dell’azienda sociale in favore di altra società; giudizio di primo grado svoltosi in contumacia dell’amministratore, condannato a risarcire alla società 300.000 euro; citazione notificata il 29 novembre 2022 con indicazione dell’udienza al 16 marzo 2022; impugnazione limitata al vizio di rito].
La proposizione di un appello inammissibile, perché limitato a vizi di rito che non comportano la rimessione della causa al primo giudice, denota imprudenza, imperizia e negligenza gravi, che giustificano la condanna al pagamento in favore delle altre parti di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., commisurata anche all’oggetto e al valore della controversia e all’ammontare delle spese processuali liquidate, nonché di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
La denuncia di nullità della citazione per errata indicazione della data dell’udienza di comparizione è manifestamente infondata quando l’errore è evidentemente rilevabile con il buon senso e l’ordinaria diligenza.
Ai fini della liquidazione delle spese del giudizio d’appello, il valore della controversia va determinato senza considerare la domanda proposta con l’appello incidentale dichiarato inefficace, e il compenso va ridotto per il difensore che non si è costituito nel subprocedimento sulla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e non è comparso all’udienza di discussione.
La declaratoria di inammissibilità dell’appello principale comporta, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., l’inefficacia dell’appello incidentale proposto dopo la scadenza del termine per impugnare in via principale.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione impone di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.