Ai fini della determinazione della quota di liquidazione del socio receduto da una società di persone, il metodo patrimoniale presuppone una documentazione che consenta la stima a valori correnti di ciascun elemento attivo e passivo, sicché, quando siano disponibili soltanto i bilanci fiscali e i registri degli acquisti, dei beni ammortizzabili e dei corrispettivi, in mancanza dei bilanci civilistici, di perizie di stima dei cespiti, dell’inventario delle rimanenze e di un elenco dei crediti con scadenze, anzianità e rischiosità, è corretto il ricorso al metodo reddituale, che valuta l’azienda come entità unitaria sulla base di un reddito medio, normalizzato e duraturo [recesso di due soci da una società in accomandita semplice di consulenza automobilistica e assicurativa, con quota stimata dal consulente tecnico d’ufficio secondo il metodo reddituale e contestata dalla società, che invocava il metodo patrimoniale o misto].
Nella valutazione della quota di liquidazione del socio receduto i cosiddetti costi occulti, pur non manifestati nel bilancio, possono essere considerati soltanto se accertati nella loro effettività, cioè se si tratta di costi direttamente o indirettamente sostenuti dalla società e non soltanto ipotizzati o presunti in linea teorica; ne consegue che non può essere detratto un compenso figurativo per l’attività del socio accomandatario amministratore, parametrato alla retribuzione di un manager di elevata professionalità, se non è provato che esso sia stato effettivamente sostenuto dalla società e debba esserlo anche in futuro.
Nella stima della quota del socio receduto secondo il metodo reddituale fondato sul flusso di cassa operativo, l’accantonamento per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti rappresenta un debito destinato a manifestarsi alla cessazione del rapporto di lavoro e non un esborso che si ripete ogni anno, sicché esso non riduce la redditività prospettica in mancanza di specifiche allegazioni contabili ed economiche sulla sua incidenza.
La cancellazione dal registro delle imprese della società che, in data anteriore, abbia conferito al difensore una procura alle liti estesa al grado di appello non rende inammissibile, per difetto di capacità processuale, l’appello notificato dopo la cancellazione, perché in forza del principio di ultrattività del mandato alla lite la posizione processuale della parte resta stabilizzata anche nelle fasi di quiescenza e di eventuale riattivazione del rapporto processuale conseguenti all’impugnazione.
Quando il giudice di primo grado non abbia ammesso una prova costituenda, la parte che intende dolersene deve proporre uno specifico motivo di appello che deduca e argomenti le ragioni dell’error in procedendo, sicché è inammissibile la mera riproposizione dell’istanza di ammissione non accompagnata da una specifica censura della motivazione del diniego.
È inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. il motivo di appello che si limita a riproporre le deduzioni difensive svolte in primo grado senza censurare specificamente la motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione impugnata.
La compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito e non un diritto della parte, con l’unico limite del divieto di porre le spese, anche solo in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa.