Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. contro l’amministratore di s.r.l. per la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale, l’onere di provare l’effettiva esecuzione dei finanziamenti infruttiferi del socio con rinuncia alla restituzione, dedotti a copertura delle perdite per collocare in un esercizio successivo il verificarsi della causa di scioglimento, grava sull’amministratore, perché si tratta di fatto volto a paralizzare l’inadempimento allegato dal curatore, e la mera annotazione dei versamenti nel libro giornale, non accompagnata da contabili o estratti conto che ne attestino l’accredito sui conti sociali, non è sufficiente a dimostrarli [amministratore unico anche socio unico; finanziamenti annotati per complessivi euro 211.370,00, in parte versati per cassa; perdita del capitale collocata al 31 dicembre 2010 anziché al 2012, come indicato dal consulente tecnico sulla base delle sole risultanze contabili].
Il criterio della vicinanza della prova non pone a carico del curatore la dimostrazione del mancato versamento dei finanziamenti annotati in contabilità quando i versamenti risultano eseguiti dallo stesso amministratore nella qualità di socio unico, perché la relativa documentazione è nella disponibilità di quest’ultimo.
Collocata la perdita del capitale sociale in un determinato esercizio, l’amministratore che prosegue l’attività senza porre la società in liquidazione risponde del danno costituito dalle sanzioni, dagli interessi, dagli aggi e dai diritti maturati sui debiti tributari della società a partire da quell’esercizio e fino alla messa in liquidazione.
Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore gli specifici inadempimenti costituiscono fatti principali che il curatore ha l’onere di allegare, sicché l’addebito emerso soltanto dall’esame della documentazione contabile compiuto dal consulente tecnico d’ufficio e non dedotto dal curatore, quale la vendita di autovetture sociali al socio amministratore con imputazione del prezzo a deconto del suo credito per finanziamenti, non può formare oggetto di condanna al risarcimento, perché il consulente può accertare i fatti inerenti all’oggetto della lite solo quando non si tratta di fatti principali.
L’antieconomicità delle scelte gestorie non può fondare la responsabilità dell’amministratore, perché rientra nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, non sindacabili dal giudice.
È inammissibile per carenza di interesse la censura con cui il curatore intende valorizzare, nel giudizio di responsabilità, la richiesta di rinvio a giudizio dell’amministratore per bancarotta e false comunicazioni sociali, quando l’amministratore è stato poi assolto con sentenza irrevocabile e il curatore non ha chiesto di provare nel giudizio civile i fatti contestati in sede penale.
Il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare ha carattere residuale e non è utilizzabile quando il curatore contesta all’amministratore specifici atti di mala gestio, anche se l’incompletezza della documentazione contabile preclude la liquidazione del danno secondo il criterio della differenza dei patrimoni netti, dovendo in tal caso verificarsi la fondatezza dei singoli addebiti e quantificarsi il danno da ciascuno derivante.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula in sé le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. e ne modifica la legittimazione attiva ma non i presupposti, sicché chi agisce deve provare le violazioni e il nesso di causalità tra queste e il danno, mentre spetta all’amministratore dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.
Quando si addebita all’amministratore di non aver posto in liquidazione la società dopo il verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2486 c.c., il curatore deve allegare e provare la causa di scioglimento, il successivo compimento di atti di gestione, il danno e il nesso causale, mentre spetta all’amministratore dimostrare che tali atti non hanno comportato un nuovo rischio d’impresa e sono giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.
Il danno derivante dalla prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi della causa di scioglimento non può essere liquidato, in mancanza di uno specifico accertamento, in misura pari alla perdita incrementale, e se la mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili rende difficile una prova precisa del danno il curatore può chiederne la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., purché siano indicate le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi e il criterio adottato risulti logicamente plausibile.
Il giudice d’appello che riforma anche solo in parte la sentenza impugnata deve provvedere, anche d’ufficio, a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell’esito complessivo della lite.