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Corte d'appello di Catania, 30 Dicembre 2025, n. 1722/2025

Nullità della notifica via pec al precedente indirizzo della società e onere probatorio del notificante

Corte d'appello di Catania, 30 Dicembre 2025, n. 1722/2025
Nullità della notifica via pec al precedente indirizzo della società e onere probatorio del notificante

La notificazione a mezzo posta elettronica certificata dell’atto introduttivo del giudizio eseguita presso un indirizzo pec della società destinataria diverso da quello risultante dal registro delle imprese, nel quale la variazione dell’indirizzo era stata iscritta prima della notifica, è nulla, perché grava su chi procede alla notificazione l’onere di previa individuazione del domicilio del destinatario risultante dai pubblici registri [esclusione di socio di cooperativa sociale e notifica della citazione, con ricevuta di consegna, al precedente indirizzo pec della cooperativa otto giorni dopo l’iscrizione della variazione nel registro delle imprese].

Il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite presso il domicilio pec, ma richiede la prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il cui onere grava su chi ha eseguito la notificazione, sicché non è sufficiente che l’atto sia stato consegnato a un indirizzo pec esistente del destinatario diverso da quello risultante dai pubblici registri.

La comunicazione della camera di commercio secondo cui le variazioni degli indirizzi pec sono riportate automaticamente nell’indice INI-PEC, che non consente di verificare nel tempo l’indirizzo associato a un’impresa, non prova che alla data della notifica il pubblico registro non fosse ancora aggiornato con il nuovo indirizzo, e resta mera ipotesi l’asserita necessità di dieci giorni per completare l’iscrizione del nuovo indirizzo a fronte del certificato camerale che attesta l’iscrizione della variazione in data anteriore alla notifica.

La nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado determina il difetto di rituale instaurazione del contraddittorio, con conseguente declaratoria di nullità della sentenza, rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c. e assorbimento degli altri motivi di impugnazione.

Quando la controversia è definita in rito, le spese di entrambi i gradi sono liquidate nei minimi tariffari sul valore dichiarato della controversia, senza tenere conto della fase istruttoria o di trattazione del grado di appello in assenza di attività difensiva ad essa pertinente.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 30/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Antonella Vittoria Balsamo
Relatore: Antonino Fichera
Registro: RG 492 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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