Ricerca Sentenze
Corte d'appello di Napoli, 17 Settembre 2025, n. 4285/2025

Clausola risolutiva espressa generica nell’associazione in partecipazione e rigetto della domanda di accertamento della risoluzione

Corte d'appello di Napoli, 17 Settembre 2025, n. 4285/2025
Clausola risolutiva espressa generica nell’associazione in partecipazione e rigetto della domanda di accertamento della risoluzione

La domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto fondata esclusivamente su una clausola risolutiva espressa inidonea, perché riferita a tutte le obbligazioni contrattuali, senza invocare le previsioni generali degli artt. 1453 e 1455 c.c. e senza alcuna allegazione sull’importanza degli inadempimenti addebitati all’altro contraente, non può essere interpretata come implicitamente volta a ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione giudiziale e deve essere rigettata, con conseguente rigetto delle domande restitutorie e risarcitorie che da essa dipendono [contratto di associazione in partecipazione nell’impresa alberghiera dell’associante con clausola che attribuisce natura essenziale a tutte le obbligazioni delle parti e ne collega la violazione alla risoluzione ipso iure, e domanda dell’associata di restituzione delle somme versate e di risarcimento del danno].

La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisce a ciascun contraente la facoltà di risolvere il contratto per l’inadempimento di qualsiasi obbligo da esso discendente, anche quando qualifica come essenziali tutte le obbligazioni contrattuali, è nulla per indeterminatezza dell’oggetto o comunque, in quanto di mero stile, inidonea a essere ricondotta all’art. 1456 c.c., perché nulla aggiunge alle previsioni generali degli artt. 1453 e 1455 c.c., che consentono la risoluzione solo per un inadempimento non di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra parte.

L’eccezione con cui si deduce la nullità o l’inidoneità della clausola risolutiva espressa generica può essere sollevata per la prima volta in appello senza incorrere nel divieto di nuove eccezioni di cui all’art. 345 c.p.c., perché si tratta di eccezione rilevabile anche d’ufficio.

La riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione dei capi relativi alle spese processuali, che vanno regolate nuovamente insieme a quelle del grado d’appello sulla base di una valutazione complessiva dell’esito della controversia, e il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, non riproposta in appello, configura una reciproca soccombenza che giustifica la compensazione integrale delle spese di difesa e la ripartizione per metà delle spese di consulenza tecnica d’ufficio.

Data Sentenza: 17/09/2025
Carica: Presidente
Giudice: Caterina Molfino
Relatore: Paolo Celentano
Registro: RG 2430 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo