Le informazioni tecniche non brevettate, le informazioni commerciali e il know-how scambiati tra le parti di un contratto di progettazione non costituiscono segreti commerciali tutelabili ai sensi dell’art. 98 c.p.i. quando, pur qualificati come riservati in un reciproco accordo di riservatezza che ne disciplina le modalità di comunicazione, non risultino sottoposti a misure specifiche e ragionevolmente adeguate a mantenerli segreti [contratto per la progettazione concettuale delle piattaforme galleggianti di un parco eolico offshore; recesso della committente e affidamento della prosecuzione del progetto a un’impresa concorrente della progettista; domanda cautelare di inibitoria, distruzione degli elaborati, descrizione e sospensione del progetto].
La violazione degli obblighi contrattuali di riservatezza può integrare un atto di concorrenza sleale, ma il fumus boni iuris di tale violazione non è raggiunto sulla base del solo assunto che l’impresa concorrente, cui la committente abbia affidato la prosecuzione del progetto dopo il recesso dal contratto con la precedente progettista, sia priva di esperienza specifica e non possa completare il progetto in tempi ragionevoli senza utilizzare il know-how e gli elaborati di quest’ultima, quando non risultino il difetto di competenze tecniche della concorrente, tempi stringenti del progetto o soluzioni elaborate nel corso della collaborazione tali da renderne inevitabile l’utilizzo.
Il risarcimento del danno previsto dall’art. 132, comma 5-quater, c.p.i. presuppone l’avvenuta adozione di misure cautelari e non spetta, pertanto, in caso di rigetto della domanda cautelare.
La particolare natura della questione e la sommarietà della cognizione cautelare di una vicenda complessa escludono i presupposti soggettivi per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in caso di rigetto della domanda cautelare.