Il danno patrimoniale e non patrimoniale lamentato dall’impresa per la rimozione dei propri contenuti pubblicitari da un social network, disposta a seguito delle segnalazioni del titolare di modelli comunitari di cui sia stata poi accertata la mancata contraffazione, non è provato quando la riduzione dei ricavi è calcolata assumendo come parametro un anno in cui il prodotto non era ancora realizzato né utilizzabile e i ricavi risultano aumentati dopo la rimozione, perché la rimozione dei contenuti non può incidere su un periodo anteriore all’esistenza del prodotto e l’evento potenzialmente dannoso va circoscritto al periodo compreso tra la rimozione e l’accertamento definitivo dell’insussistenza della contraffazione [autovettura sportiva trasformata in carro funebre, quattro modelli comunitari registrati, accertamento negativo della contraffazione ottenuto in via cautelare e confermato in sede di reclamo].
L’accertamento negativo della contraffazione di modelli comunitari compiuto in sede cautelare, anche sulla base di consulenza tecnica condotta secondo il criterio dell’impressione globale, va confermato nel giudizio di merito quando il titolare dei modelli non prospetta nuovi elementi di valutazione e contesta puntualmente soltanto le domande risarcitorie.
In mancanza di un contratto tra le parti che regoli l’utilizzazione dei modelli, la responsabilità per contraffazione ha natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non produce in via automatica un danno, sicché il danneggiato deve provare la condotta, l’evento, il dolo o la colpa, il danno conseguenza, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento e il nesso di causalità giuridica tra evento e pregiudizio economico, e ciò vale anche per la concorrenza sleale tipizzata dall’art. 2598 c.c., che non costituisce una categoria di danno a sé stante.
La protezione conferita da un disegno o modello comunitario ai sensi dell’art. 10 reg. CE n. 6/2002 si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa, da accertare con un giudizio sintetico fondato sull’insieme delle forme e non sulla sommatoria dei singoli particolari, tralasciando gli elementi banali e comuni a tutti i modelli del settore e tenendo conto del margine di libertà dell’autore e del grado di affollamento del settore merceologico, mentre l’utilizzatore informato è una figura intermedia tra l’esperto del settore e il consumatore privo di specifiche conoscenze, che utilizza il prodotto e conosce il mercato in cui opera il modello registrato.