Quando lo statuto dell’associazione individua specificamente la morosità nel versamento della quota annuale come causa di perdita della qualità di associato, il sindacato giudiziale sulla delibera di esclusione si arresta all’accertamento della morosità, senza possibilità di valutare la proporzionalità della misura espulsiva rispetto all’entità del debito, perché l’associato, aderendo all’associazione, ha condiviso le specifiche ipotesi di esclusione previste dallo statuto [esclusione dell’associato di un’associazione di promozione sociale, deliberata dal consiglio direttivo, per l’omesso tempestivo versamento della quota associativa annuale di 50 euro].
La clausola statutaria che prevede il ricorso all’assemblea contro il provvedimento di esclusione dell’associato non preclude l’impugnazione immediata della delibera davanti all’autorità giudiziaria, perché il provvedimento di esclusione è immediatamente esecutivo, il ricorso all’organo assembleare non ne sospende l’efficacia e la clausola non ha natura compromissoria.
La mancata comunicazione all’associato della delibera assembleare che determina l’ammontare e il termine di versamento della quota annuale è irrilevante ai fini della sua esclusione per morosità quando egli abbia partecipato per delega all’assemblea che l’ha adottata, perché in tal modo è pienamente consapevole degli elementi essenziali dell’obbligazione di pagamento.
L’art. 23 c.c. si applica non soltanto alle deliberazioni dell’assemblea degli associati ma anche a quelle adottate dagli altri organi previsti dallo statuto dell’associazione.
Il giudice investito dell’impugnazione della delibera di esclusione dell’associato ai sensi dell’art. 24 c.c. accerta non solo il rispetto delle regole procedurali legali e statutarie ma anche la legittimità sostanziale dell’esclusione, e quando l’atto costitutivo non descrive specificamente i motivi di esclusione, o ricorre a formule generali ed elastiche, il sindacato si estende alla gravità dei comportamenti addebitati e si esprime in una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze della condotta dell’associato e l’entità della lesione arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, dall’altro.