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Tribunale di Roma, 22 Dicembre 2025, n. 17921/2025

Responsabilità degli amministratori di s.r.l. fallita per distrazioni, autoliquidazione del compenso e ristori Covid

Tribunale di Roma, 22 Dicembre 2025, n. 17921/2025
Responsabilità degli amministratori di s.r.l. fallita per distrazioni, autoliquidazione del compenso e ristori Covid

L’amministratore di s.r.l. che si attribuisce somme a titolo di anticipo del trattamento di fine mandato o di saldo del compenso risponde del corrispondente danno al patrimonio sociale quando non dimostri che l’attribuzione sia stata preceduta dalla deliberazione dei soci prevista dallo statuto né quale fosse l’importo a lui spettante, perché compenso e trattamento di fine mandato devono essere deliberati dall’assemblea e non possono essere autoliquidati dall’amministratore, senza che a tal fine rilevi l’esistenza di un pregresso rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la società [azione di responsabilità del curatore contro gli amministratori succedutisi in una s.r.l. fallita, per prelievi a proprio favore e pagamenti a società riconducibili al consulente contabile effettuati durante l’inattività della società e dopo l’erogazione dei contributi statali per l’emergenza Covid-19].

Hanno natura distrattiva, e costituiscono danno al patrimonio sociale del quale rispondono gli amministratori che li hanno disposti, i pagamenti eseguiti a favore di soggetti collegati all’amministratore e al consulente fiscale e contabile della società per prestazioni rese con duplicazione di attività e sorrette da giustificazioni inverosimili, quando la società era ormai inattiva, a fronte di documenti fiscali dal contenuto generico, pochi mesi prima del fallimento e subito dopo l’accredito di contributi pubblici, in pregiudizio della par condicio creditorum.

Nella liquidazione del danno da prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale secondo il criterio della differenza dei patrimoni netti non emerge alcun danno risarcibile quando il patrimonio netto negativo risultante al termine dell’esercizio 2020 sia stato ripianato, prima della dichiarazione di fallimento, per effetto dei contributi statali erogati per l’emergenza Covid-19, tenuto conto anche del regime di sterilizzazione delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 previsto dall’art. 6 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, che esclude per tali perdite l’applicazione degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.

Il curatore che fa valere la responsabilità degli amministratori di s.r.l. per la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale deve specificare le modalità attraverso le quali la perdita sarebbe emersa, perché in mancanza non è possibile stabilire se e in quale momento siano sorti gli obblighi di cui all’art. 2482-ter c.c. né quantificare il danno secondo il criterio dei netti patrimoniali.

Non è configurabile una condotta dannosa nei confronti della società poi fallita a carico degli amministratori rimasti in carica per un periodo talmente ridotto, nell’ordine di poco più di un mese, da non consentire loro di rimediare concretamente alle omissioni già poste in essere dai precedenti amministratori.

L’amministratore di diritto non si sottrae alla responsabilità per mala gestio deducendo di aver assunto la carica solo formalmente e di non aver gestito di fatto la società, perché l’accettazione della nomina comporta l’obbligo di attivarsi affinché le risorse sociali siano destinate al perseguimento dei fini sociali e non siano distratte, e la sua inerzia, anche nelle attività di controllo, fonda di per sé la responsabilità per le sottrazioni o distrazioni compiute da terzi senza la sua opposizione, anche in presenza di un asserito coamministratore di fatto.

L’amministratore di società non è esonerato dalla responsabilità per i danni causalmente connessi ad atti gestori compiuti in violazione dei propri obblighi per il solo fatto che tali atti siano stati autorizzati dall’assemblea o comunque realizzati con l’assenso anche tacito dei soci.

L’irregolare tenuta delle scritture contabili e la mancata o falsa redazione dei bilanci, pur integrando una violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore, sono prive di autonoma efficacia causale rispetto al danno al patrimonio sociale, perché nell’azione di responsabilità occorre dedurre e dimostrare anche la diminuzione del patrimonio della società e il nesso causale tra questa e la condotta contestata.

Al verificarsi di una causa di scioglimento per perdita del capitale gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione dei provvedimenti di legge e, in mancanza, iscrivere la causa di scioglimento, gestendo la società ai soli fini conservativi, e il danno derivante dall’illegittima prosecuzione dell’attività si liquida secondo il criterio della differenza tra i patrimoni netti al momento del verificarsi della causa di scioglimento e al momento della messa in liquidazione o del fallimento, così da addebitare all’amministratore la sola perdita incrementale riconducibile alla sua condotta.

L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, sicché chi agisce deve allegare l’inadempimento degli obblighi e provare il danno e il nesso causale, mentre spetta all’amministratore dimostrare di avere adempiuto con diligenza e in assenza di conflitto di interessi, ovvero che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c.

L’accertamento dell’inadempimento degli amministratori agli obblighi di legge o di statuto è presupposto necessario ma non sufficiente della loro responsabilità risarcitoria, che richiede la prova del deterioramento effettivo del patrimonio sociale e della sua diretta riconducibilità causale alla condotta, e solo in casi residuali ed eccezionali, legati alla mancanza di documentazione contabile, il danno può essere commisurato alla differenza tra passivo e attivo fallimentare.

Al di fuori delle condotte dolose, non sono fonte di responsabilità degli amministratori le scelte gestorie rientranti nel normale esercizio della libertà imprenditoriale e nel rischio d’impresa, anche se rivelatesi economicamente poco positive, perché attengono alla discrezionalità sottratta al sindacato del giudice, salvo che si tratti di iniziative avventate assunte senza le cautele, le verifiche e le acquisizioni informative preventive imposte dalla legge o dallo statuto, ovvero in violazione dell’obbligo generale di vigilanza e di intervento.

Per effetto del fallimento della società le azioni di responsabilità contro gli amministratori previste a favore della società e dei creditori sociali confluiscono in un’unica azione, di carattere unitario e inscindibile, il cui esercizio spetta in via esclusiva al curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., anche con riferimento all’azione dei creditori sociali di una s.r.l.

Il risarcimento dovuto dall’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c. costituisce debito di valore, da rivalutare dal momento del danno sino al passaggio in giudicato della sentenza anche quando il danno consista nella perdita di una somma di denaro, mentre gli interessi sulla somma rivalutata non spettano in assenza di prova di un suo impiego produttivo e dal giudicato sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell’art. 1282 c.c.

Quando la curatela vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite poste a carico degli amministratori soccombenti sono liquidate in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 115/2002.

Data Sentenza: 22/12/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Registro: RG 30907 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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