È inammissibile la domanda con cui il fideiussore chiede, in un separato giudizio, l’accertamento della decadenza del creditore dal diritto di agire nei suoi confronti ai sensi dell’art. 1957 c.c. quando è pendente il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso contro di lui in forza della medesima garanzia, perché tale domanda tende a conseguire impropriamente, al di fuori del giudizio di opposizione, l’effetto della tempestiva proposizione in quella sede dell’eccezione di decadenza [fideiussione omnibus fino a € 75.000 a garanzia di affidamenti bancari a una società, con giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti ad altro tribunale nel quale i garanti avevano eccepito la nullità antitrust della garanzia].
La pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale il fideiussore ha eccepito la nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust non rende inammissibile la domanda di accertamento della nullità parziale della medesima fideiussione proposta in un separato giudizio, perché l’eccezione è sollevata, per sua natura, al solo fine di paralizzare la domanda di condanna del creditore.
La domanda del fideiussore di accertamento negativo del diritto del creditore di agire nei suoi confronti in forza della garanzia è in rapporto di continenza con il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, già pendente davanti ad altro tribunale, introdotto dal creditore per ottenere il pagamento in forza della stessa fideiussione.
La domanda di condanna della banca alla rettifica delle segnalazioni del fideiussore presso la Centrale Rischi e i sistemi di informazioni creditizie, proposta sul presupposto dell’insussistenza del diritto della banca di agire in forza della garanzia, resta assorbita quando la domanda di accertamento di tale insussistenza è dichiarata inammissibile o in rapporto di continenza con altro giudizio.
I contratti di fideiussione che riproducono le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, dichiarate in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, sono parzialmente nulli ai sensi dell’art. 2, comma 3, l. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente a tali clausole, salvo che risulti dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.