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Tribunale di Genova, 8 Gennaio 2026

Descrizione brevettuale, rischio di dispersione della prova e fumus della domanda di brevetto limitata

Tribunale di Genova, 8 Gennaio 2026
Descrizione brevettuale, rischio di dispersione della prova e fumus della domanda di brevetto limitata

Ai fini della descrizione di cui all’art. 129 c.p.i. non sussiste il rischio di dispersione della prova quando gli elementi che con la misura si intendono acquisire sono già liberamente disponibili, perché il materiale pubblicitario dettagliato del prodotto, le recensioni video pubblicamente accessibili che ne mostrano la composizione interna e l’annuncio della sua imminente commercializzazione consentono di procurarsi la prova della violazione anche se il prodotto non è ancora in commercio al momento del ricorso e dell’esecuzione della misura [antenna satellitare e 4G/5G per imbarcazioni presentata in una fiera nautica da un concorrente del titolare di un modello di utilità e di una domanda di brevetto internazionale; descrizione concessa inaudita altera parte e poi revocata].

Il brevetto per modello di utilità, concesso all’esito di un esame meramente formale non preceduto da ricerca di anteriorità, consente al titolare di accedere alla tutela anche cautelare ma non beneficia del vaglio preventivo di validità sostanziale proprio del brevetto per invenzione, sicché, quando il modello è pressoché interamente sovrapponibile a una domanda di brevetto internazionale, le valutazioni espresse sulla domanda nel rapporto di ricerca internazionale orientano e condizionano il giudizio sommario sulla validità del modello.

Per le misure cautelari diverse dalla descrizione la domanda di brevetto limitata nel corso della procedura non offre una base sufficiente di fumus boni iuris quando la domanda non gode della presunzione di validità che l’art. 121 c.p.i. riconosce al brevetto concesso, la procedura di concessione del brevetto europeo è ancora in una fase iniziale, il parere favorevole dell’Ufficio europeo dei brevetti sulle rivendicazioni dipendenti riguarda la domanda originaria e non è automaticamente riferibile alla domanda limitata non ancora esaminata, e sono prodotte ulteriori anteriorità non considerate in quella sede e non specificamente contestate.

Il minor rigore con cui si apprezza il fumus boni iuris per la descrizione, in ragione della sua funzione di acquisizione della prova, non si estende alle altre misure cautelari a tutela dei diritti di proprietà industriale, come l’inibitoria, il ritiro dal commercio e la pubblicazione del provvedimento, per le quali la verosimiglianza del diritto deve attestarsi su una maggiore consistenza, pur entro i limiti della valutazione prognostica e provvisoria propria della sede cautelare.

Il deposito in forma cartacea di un documento all’udienza del procedimento cautelare non può essere autorizzato fuori dalle ipotesi previste dall’art. 196-quater disp. att. c.p.c., perché il deposito di atti e documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, e la richiesta è tanto meno giustificata quando il documento replica a un parere tecnico già in atti fin dalla prima fase.

La mancata chiara evidenziazione, nel ricorso cautelare, degli esiti sfavorevoli del rapporto di ricerca internazionale relativo al titolo azionato non basta a integrare la mala fede o la colpa grave richieste per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., quando la condotta processuale complessiva del titolare non riveli tali presupposti.

L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, che prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o di inammissibilità dell’impugnazione, non si applica al reclamo cautelare, perché il giudizio di reclamo esula dalla nozione di impugnazione rilevante ai fini di tale norma.

La descrizione di cui all’art. 129 c.p.i. è al tempo stesso mezzo di istruzione preventiva e rimedio cautelare preordinato all’acquisizione della prova della violazione, sicché il fumus boni iuris e il periculum in mora si apprezzano anzitutto in relazione al diritto processuale alla prova e solo in via mediata al diritto sostanziale, ma devono comunque sussistere entrambi, perché altrimenti la misura si presterebbe a finalità esplorative o emulative, e richiedono l’attuale necessità di acquisire la prova, elementi concreti di potenziale riscontro della violazione e il rischio di dispersione della prova.

La domanda di brevetto può essere limitata anche in corso di giudizio, pure al fine di sottrarre il titolo a una declaratoria di nullità parziale, e l’invalidità della rivendicazione principale non comporta necessariamente la nullità per derivazione delle rivendicazioni da essa dipendenti.

Nel procedimento cautelare la consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per colmare il deficit degli elementi probatori forniti dalla parte che chiede la misura.

Quando l’illecito concorrenziale è fondato esclusivamente sulla violazione dei diritti di proprietà industriale, l’esclusione del fumus della violazione di tali diritti esclude anche la configurabilità di condotte rilevanti ai sensi dell’art. 2598 c.c.

Data Sentenza: 08/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Matteo Gatti
Registro: RG 11502 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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