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Tribunale di Catanzaro, 28 Gennaio 2026, n. 197/2026

Decorrenza della prescrizione dell’azione sociale di responsabilità in caso di dimissioni verbali degli amministratori

Tribunale di Catanzaro, 28 Gennaio 2026, n. 197/2026
Decorrenza della prescrizione dell’azione sociale di responsabilità in caso di dimissioni verbali degli amministratori

Il termine quinquennale previsto dall’art. 2393, comma 4, c.c. per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità è di prescrizione e decorre dalla cessazione dalla carica, sicché le dimissioni comunicate solo verbalmente in assemblea [dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, composto da tre membri, di una società cooperativa edilizia] non hanno effetto immediato, perché la maggioranza del consiglio non rimane in carica, e producono effetto, ai sensi dell’art. 2385, comma 1, c.c., applicabile alle cooperative per il rinvio dell’art. 2519 c.c., soltanto quando la maggioranza si ricostituisce con la nomina dei nuovi amministratori.

L’affidamento dei lavori di costruzione degli alloggi [di una cooperativa edilizia] a imprese riconducibili a familiari degli amministratori, senza previa informativa ai soci e senza comparazione di offerte, non fonda la responsabilità degli amministratori se la società non allega e prova il concreto pregiudizio subito, indicando la tipologia dei lavori, la stima dei costi secondo i prezzi di mercato e l’esistenza di imprese concorrenti in grado di offrire condizioni migliori, sicché in difetto la richiesta di consulenza tecnica per quantificare il danno è esplorativa.

L’azione sociale di responsabilità è preordinata alla tutela del patrimonio sociale e non di quello dei singoli soci, sicché la cooperativa edilizia che lamenti [vizi costruttivi degli alloggi, l’impiego di materiali di maggior pregio negli alloggi assegnati agli amministratori o ritardi nel frazionamento del mutuo] deve allegare e provare il pregiudizio arrecato al patrimonio della società, e non ai soci assegnatari.

Risponde verso la società l’amministratore che abbia corrisposto [un acconto di 10.000 euro] per una fornitura mai eseguita, senza emissione di fattura e senza ricevere la controprestazione, quando non sia dimostrato il recupero della somma, perché la compensazione con il debito della società verso ex soci non è possibile tra partite facenti capo a soggetti diversi, essendo la società beneficiaria del pagamento un soggetto autonomo rispetto ai propri soci.

La valutazione di inopportunità di una scelta gestionale [l’assunzione della moglie di un amministratore come segretaria], nel rispetto della business judgment rule, richiede l’allegazione degli elementi concreti che ne dimostrino l’irragionevolezza, quali le mansioni già svolte da altri [dal consulente contabile della società] e le dimensioni dell’azienda.

Il socio di una cooperativa edilizia è parte di due distinti rapporti, quello sociale e quello di scambio, sicché i pagamenti per la prenotazione e la realizzazione dell’alloggio costituiscono corrispettivo del trasferimento della proprietà e, quando la cooperativa rientri nella piena disponibilità dell’immobile prenotato dal socio dimissionario, la mancata trattenuta degli interessi passivi sulla quota di mutuo non genera responsabilità degli amministratori senza prova del nesso causale con un danno al patrimonio sociale.

La produzione documentale [di una perizia tecnica estimativa] con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. non supplisce al difetto originario di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, perché i documenti hanno funzione probatoria e possono soltanto chiarire la portata di fatti già tempestivamente allegati entro il termine delle preclusioni assertive.

L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, sicché la società deve allegare in modo specifico le condotte degli amministratori contrarie ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto e provare, anche mediante presunzioni, il danno concreto, consistente nel depauperamento del patrimonio sociale, e il nesso causale con l’inadempimento, mentre spetta agli amministratori provare l’osservanza dei doveri e la non imputabilità del fatto dannoso.

Data Sentenza: 28/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Stefano Costarella
Registro: RG 5243 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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