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Tribunale di Catanzaro, 13 Febbraio 2026

Modifica del segno dopo la diffida e assenza di rischio confusorio in sede cautelare

Tribunale di Catanzaro, 13 Febbraio 2026
Modifica del segno dopo la diffida e assenza di rischio confusorio in sede cautelare

Nel procedimento cautelare per contraffazione di marchio il rischio di confusione si valuta con riferimento al segno attualmente in uso, sicché il ricorso va respinto per difetto di fumus boni iuris quando il resistente, dopo la diffida, abbia modificato ditta, logo e segni distintivi sui social network adottando un segno [«Comparami – Sportello per il cittadino e le imprese Assistenza Utenze»] che, considerati complessivamente gli elementi grafici e visivi, non presenta rischio confusorio con il marchio registrato [«CAB Centro Assistenza Bollette»], benché il segno originariamente adottato [«CAB Utenze»] fosse confondibile.

Sussiste rischio di confusione tra il marchio registrato [«CAB Centro Assistenza Bollette»] e il segno [«CAB Utenze»] adottato come ditta e come marchio da un’impresa che offre servizi del medesimo settore [assistenza nella scelta delle offerte di luce, gas e telefonia] nel medesimo ambito territoriale.

Il giudizio di confondibilità tra marchi va condotto non in via analitica ma in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d’impressione riferita alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti o servizi, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda e il mero ricordo mnemonico dell’altro.

La tutela del marchio registrato è cumulabile con quella prevista dall’art. 2598, n. 1, c.c., perché le due azioni sono diverse per natura, presupposti e oggetto, avendo l’azione di concorrenza sleale carattere personale e presupponendo la confondibilità e la possibilità di sviamento della clientela, mentre l’azione a tutela del marchio ha natura reale e opera indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti, sicché il rigetto della domanda a tutela del marchio non esonera il giudice dall’esame della domanda di concorrenza sleale.

Data Sentenza: 13/02/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Song Damiani
Registro: RG 5493 / 2025
Allegato:
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Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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