L’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, fondata sulla conformità allo schema ABI di fideiussione omnibus oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, non è valutabile nel merito quando il garante ometta di produrre il modello ABI e il provvedimento della Banca d’Italia, e comunque quando vengano in rilievo garanzie specifiche rilasciate in relazione a singoli contratti, rispetto alle quali neppure in astratto è configurabile la dedotta conformità [fideiussioni prestate da una garante con ruolo gestorio e da una socia della società utilizzatrice a garanzia di contratti di locazione finanziaria di veicoli industriali, opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario dei crediti].
Non riveste la qualità di consumatore, ai fini dell’applicazione del foro previsto dalla disciplina consumeristica, il fideiussore che svolga un ruolo gestorio nella società garantita o detenga una partecipazione sociale nella medesima.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte della produzione documentale con cui il cessionario dimostra la conclusione dei contratti di locazione finanziaria, il rilascio delle garanzie, le vicende circolatorie dei contratti e dei crediti e l’ammontare dei canoni insoluti, le deduzioni generiche del garante che lamentino incongruenze e anomalie non meglio specificate non sono neppure esaminabili nel merito.
L’eccezione di incompetenza territoriale fondata sui criteri ordinari di individuazione del foro è inammissibile se non è compiutamente formulata con la contestazione di tutti i criteri in astratto invocabili.