Il garante che deduce la nullità per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. contenuta in una fideiussione omnibus, in quanto conforme allo schema ABI censurato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, può giovarsi dell’accertamento dell’intesa contenuto in tale provvedimento soltanto se lo produce in giudizio entro le preclusioni istruttorie, perché esso non rientra nell’ambito del principio iura novit curia, e la sua integrale trascrizione nella comparsa conclusionale costituisce un inammissibile tentativo di introdurre un nuovo documento, inutilizzabile ai fini della decisione [fideiussioni omnibus a garanzia del saldo passivo di conto corrente di una s.r.l., decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca e credito poi trasferito per scissione a una società di gestione di crediti, con eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e domanda di nullità totale o parziale delle garanzie].
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 non può essere invocato come prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale rispetto a una fideiussione omnibus stipulata prima della predisposizione dello schema ABI del 2002, sicché il garante che ne deduce la nullità deve provare un’autonoma intesa avente ad oggetto l’utilizzo uniforme di clausole negoziali relative a fideiussioni omnibus con effetto distorsivo della concorrenza.
La clausola della fideiussione omnibus che deroga espressamente all’art. 1957 c.c. consente al creditore, e al cessionario del credito, di agire contro il debitore principale o il garante anche oltre il termine semestrale previsto dalla norma, con conseguente infondatezza dell’eccezione di decadenza del garante.
La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 per le controversie in materia di contratti bancari non si applica alla domanda proposta nei confronti del fideiussore, perché la fideiussione, ancorché prestata a garanzia di obbligazioni nascenti da un rapporto bancario, non rientra tra i contratti bancari.
Ove si ritenga applicabile alla domanda contro il fideiussore la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, essa è soddisfatta dalla procedura avviata dal successore nella titolarità del credito controverso, ancorché conclusa con esito negativo, senza che sia necessario coinvolgere il dante causa che non è più titolare del credito, anche se non estromesso dal giudizio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 t.u.b. può assolvere all’onere di provare l’ammontare del credito della banca se la sua conformità alle scritture contabili non è contestata in modo specifico, perché a tal fine non basta dedurne genericamente l’insufficienza a fornire un quadro completo delle singole voci.
Gli estratti conto analitici relativi all’intera durata del rapporto, prodotti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non specificamente contestati, possono essere posti a base della decisione, perché spetta a chi contesta il credito eccepire e provare l’erroneità di singole annotazioni contabili.