Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale relativa allo schema ABI di fideiussione omnibus soltanto per il periodo al quale si riferisce l’istruttoria, compreso tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005, sicché la mera coincidenza tra le clausole di una fideiussione stipulata al di fuori di tale periodo e quelle dello schema non ne determina automaticamente la nullità, occorrendo che il garante alleghi e provi la sussistenza, al momento della sottoscrizione, di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito le banche, tale da rendergli impossibile reperire sul mercato una soluzione contrattuale diversa [fideiussioni omnibus e specifica prestate da persone fisiche in favore di una banca tra il 2013 e il 2015, con clausole riproduttive degli artt. 2 e 6 dello schema ABI].
La rilevazione d’ufficio della nullità delle clausole di fideiussione conformi allo schema ABI presuppone che i relativi fatti siano stati tempestivamente allegati e acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ed esige che risultino dagli atti l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia, la natura omnibus della fideiussione, la sua stipulazione entro l’ambito temporale cui si riferisce l’accertamento, la compresenza di clausole esattamente corrispondenti a quelle esaminate dall’Autorità e la concreta ricaduta della nullità sul debito del fideiussore.
Nelle controversie sulla nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990, l’accertamento del giudice ha a oggetto l’esistenza di un’intesa illecita a monte, dalla quale discende la nullità parziale dei contratti a valle, ai sensi dell’art. 2, comma 3, l. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema costituente l’intesa vietata, salvo che risulti una diversa volontà delle parti.
La cessione del credito garantito nel corso del giudizio promosso dal fideiussore per la declaratoria di nullità della garanzia determina una successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 c.p.c., sicché il cedente e il cessionario costituitosi in giudizio quale successore sono entrambi parti a tutti gli effetti e la sentenza spiega i suoi effetti anche nei confronti del cessionario.