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Tribunale di Venezia, 26 Giugno 2026, n. 15362/2026

Validità e contraffazione di modello di lamina bugnata incorporata in modo permanente nell’opera edilizia

Tribunale di Venezia, 26 Giugno 2026, n. 15362/2026
Validità e contraffazione di modello di lamina bugnata incorporata in modo permanente nell’opera edilizia

La lamina bugnata per sotto-pavimentazioni, in quanto prodotto da costruzione destinato a essere incorporato in modo permanente nell’opera edilizia e non sostituibile mediante smontaggio e nuovo montaggio una volta fissato con adesivo cementizio, non costituisce componente di un prodotto complesso ai sensi dell’art. 3, lett. c), reg. (CE) n. 6/2002, né il sistema di riscaldamento in cui è inserita costituisce un prodotto inteso come oggetto industriale o artigianale, sicché alla sua protezione come disegno o modello non si applica il requisito della visibilità durante la normale utilizzazione previsto dall’art. 4, par. 2, del medesimo regolamento [modello internazionale designante l’Unione europea relativo a una lamina bugnata per impianti di riscaldamento radiante a pavimento o a parete, domanda di nullità per invisibilità del componente, funzione tecnica e difetto di novità e carattere individuale].

Ai fini dell’art. 4, par. 2, lett. a), reg. (CE) n. 6/2002, la normale utilizzazione di una lamina destinata ad alloggiare cavi o tubi di riscaldamento negli spazi creati dalle bugne si identifica con la sua installazione, sicché è sufficiente la visibilità del prodotto all’installatore nella fase di posa.

La nullità del disegno o modello per caratteristiche dell’aspetto determinate unicamente dalla funzione tecnica, ai sensi dell’art. 8, par. 1, reg. (CE) n. 6/2002, è configurabile solo se tutte le caratteristiche del modello sono determinate unicamente da tale funzione, occorrendo dimostrare che essa è il solo fattore che le ha determinate, mentre non è a tal fine determinante l’esistenza di disegni o modelli alternativi.

Nella valutazione della novità e del carattere individuale di un modello di lamina bugnata, le differenze nella conformazione della faccia superiore delle bugne e delle pareti della cavità centrale sono idonee a produrre nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa rispetto alle anteriorità, perché la libertà dell’autore è vincolata dalla geometria delle superfici disponibili e tali porzioni, ripetute su un numero rilevante di bugne, sono ripetutamente visibili all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

Quando la libertà dell’autore è limitata da vincoli tecnici, l’utilizzatore informato può essere sensibile anche a piccole differenze tra i modelli, sicché le differenze che riguardano le zone del prodotto di utilizzo più intenso o più esposte alla vista sono idonee a produrre un’impressione generale differente ed escludono la contraffazione anche in presenza di somiglianze generali, secondo un esame sia analitico sia d’insieme condotto con criteri coerenti con quelli impiegati per la verifica della validità del modello.

L’esclusione dell’interferenza del prodotto con il modello registrato impedisce di ravvisare un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. in assenza di allegazione di comportamenti contrari alla correttezza professionale diversi e indipendenti dalla lamentata interferenza, e a tal fine non basta che il produttore del bene sia concorrente del titolare del modello e che il distributore sia cliente di quest’ultimo.

Ciascuna delle ipotesi previste dall’art. 2598 c.c. individua un’autonoma causa petendi fondata su accertamenti di fatto specifici e alternativi, e quella del n. 3 comprende casi diversi e dotati di autonoma connotazione, non complementari a quelli dei nn. 1 e 2, sicché il giudice non può esaminare sotto il profilo dell’imitazione servile di cui all’art. 2598, n. 1, c.c. i fatti dedotti a fondamento della sola ipotesi del n. 3, né viceversa, senza andare oltre i limiti della domanda.

Nel giudizio di concorrenza sleale promosso dal titolare di un modello sono irrilevanti gli obblighi derivanti dalla contitolarità di un brevetto e dal rapporto contrattuale intercorrenti tra l’impresa cui è addebitato l’illecito e una società consociata del titolare, perché la consociata, estranea al giudizio, è soggetto giuridicamente distinto e il titolare del modello non è legittimato a far valere le violazioni di quel rapporto.

La condotta di concorrenza sleale dedotta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. introduce tardivamente un nuovo tema di indagine e rende inammissibile la relativa domanda.

La soccombenza reciproca delle parti esclude l’accoglimento delle contrapposte domande di pubblicazione della sentenza.

Le istanze istruttorie inidonee a contrastare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio condivisa dal giudice sono irrilevanti, perché ai testimoni non possono essere demandate valutazioni tecniche, e sono inammissibili le dichiarazioni scritte rese da terzi fuori dal giudizio e prodotte in copia.

Data Sentenza: 26/06/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Innocenza Vono
Registro: RG 7385 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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