Ricerca Sentenze
Tribunale di Torino, 17 Luglio 2024, n. 4128/2024

Copiatura delle fotografie del campionario digitale altrui sul sito di e-commerce e concorrenza sleale

Tribunale di Torino, 17 Luglio 2024, n. 4128/2024
Copiatura delle fotografie del campionario digitale altrui sul sito di e-commerce e concorrenza sleale

La massiccia riproduzione, sul sito di vendita online di un rivenditore, delle fotografie dei campionari dei prodotti realizzate ed elaborate da un concorrente e da questo pubblicate sul proprio sito integra concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., in quanto diretta ad avvantaggiarsi dell’attività di elaborazione e di pubblicità altrui [rivenditori di arredi dello stesso produttore; pubblicazione sul sito di e-commerce, per circa due settimane, di oltre ottocento fotografie del campionario digitale dei rivestimenti realizzato dal concorrente, con il logo di quest’ultimo coperto dalla propria denominazione].

Appartiene alla competenza del tribunale ordinario, e non della sezione specializzata in materia di impresa, la controversia sull’appropriazione del materiale fotografico pubblicitario di un concorrente quando chi ha realizzato le fotografie esclude di invocare la tutela del diritto d’autore, qualificandole come fotografie meramente documentali ai sensi dell’art. 87, comma 2, l. 633/1941, e lamenta la scorrettezza dell’appropriazione e non l’imitazione di segni distintivi altrui, perché non si tratta di concorrenza sleale interferente.

La riproduzione delle fotografie di un concorrente può ritenersi provata sulla base delle testimonianze di chi ha constatato e salvato le immagini pubblicate sul sito altrui e di una perizia informatica di parte, non specificamente contestata sul piano tecnico, che accerti su copia forense dei file la totale sovrapposizione con gli originali, i metadati dello scaricamento e la traccia del logo del concorrente coperto dalla dicitura di chi le ha pubblicate.

In tema di concorrenza sleale, la breve permanenza online delle fotografie illecitamente riprodotte, unita alla mancata dimostrazione che la loro pubblicazione abbia attratto clienti e determinato un aumento delle vendite dell’autore della condotta, comporta l’assenza di prova del danno da sviamento di clientela e da lesione dell’immagine e giustifica il rigetto della domanda risarcitoria pur a fronte dell’accertato illecito.

L’inibitoria dell’atto di concorrenza sleale può essere pronunciata anche quando le fotografie illecitamente riprodotte siano già state rimosse e il sito chiuso, perché può esservi il rischio che l’attività illecita venga ripresa.

La pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 120 c.p.c. ha finalità riparatoria del danno e non va quindi disposta quando il danno non sia provato e la condotta illecita abbia avuto durata limitata.

Data Sentenza: 17/07/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Silvia Vitrò
Registro: RG 12331 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo